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giovedì 9 gennaio 2014

LA CORTE DI CASSAZIONE FA CHIAREZZA:TUTTI I VEICOLI VENTENNALI HANNO IL DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN MISURA RIDOTTA

CON LA SENTENZA Nr: 3837 DEL 15 FEBBRAIO 2013, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE HA CONDANNATO LA REGIONE E. ROMAGNA PER AVER PRETESO LA RISCOSSIONE DELLA TASSA DI POSSESSO DAL PROPRIETARIO DI UN VEICOLO AVENTE UNA ETA' SUPERIORE AI 20 ANNI MA NON ISCRITTO AL REGISTRO ASI. IN SINTESI LA SENTENZA STABILISCE CHE: al fine di ottenere un beneficio fiscale, il proprietario del veicolo non ha nessun obbligo ne di essere socio ne di iscrivere il proprio veicolo a qualsivoglia Ente o Associazione privata. Secondo la Corte di Cassazione, non e' costituzionalmente ammissibile previlegiare alcuni cittadini rispetto ad altri, che per loro legittima scelta,hanno deciso di non aderire ad un Ente privato e che e' altrettanto anticostituzionale qualsiasi eventuale balzello richiesto al cittadino affinché possa usufruire di uno sgravio fiscale previsto da una legge nazionale (art.63 legge 342/2000) per possessori di veicoli di particolare interesse storico. Avendo l'ASI stabilito con propria determinazione, rinnovata annualmente, che tutti i veicoli aventi piu' di 20anni sono da considerarsi di particolare interesse storico purché con telaio e carrozzeria conformi all'originale o compatibile, con interni decorosi, ne consegue che chiunque sia in possesso di un veicolo rispondente ai requisiti suddetti puo' essere esentato dal pagamento della tassa di possesso.
SOLTANTO IN CASO DI UTILIZZO SU PUBBLICA STRADA, I PROPRIETARI SONO ASSOGGETTATI AD UNA TASSA DI CIRCOLAZIONE FORFETTARIA DI 25.82 EURO, SPECIFICANDO NELLA CAUSALE DI VERSAMENTO CHE : TRATTASI DI VEICOLO AI SENSI  ART: 63 LEGGE 342/2000.

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