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domenica 29 dicembre 2019

Bologna, dove mangiare nella ditta e grassa città

Uno degli appellativi di Bologna è “la Grassa”, e non a caso è una delle città (o forse la città) con la migliore cucina del mondo! Fra i tanti locali è difficile orientarsi, ma vi vogliamo dare un aiuto segnalandovi le aperture più interessanti del 2019. Ecco i migliori nuovi locali dove mangiare bene (ad un prezzo ragionevole) a Bologna:

  1. Casa Altabella, via Altabella 12 A: questo locale nasce dalle ceneri dello storico Gran Café di via Altabella. Aperto solamente a novembre, ha già saputo conquistarci grazie alla sua atmosfera elegante e soprattutto alla sua proposta di pizza e cucina. Per quanto riguarda la pizzeria, a Casa Altabella troverete un’ampia offerta: pizze classiche, speciali (da provare la Bologna con Mozzarella Fior di latte, Mortadella Bologna, Granella di pistacchio), alla pala da condividere con gli amici e addirittura gastronomiche (vi consigliamo la Prendiparte con Pomodoro San Marzano, Fior di Latte Molisano, riccioli di pancetta croccante, gocce di crema di Parmigiano e basilico fresco). Esclusiva assoluta è la “Mattonella“, la loro rivisitazione della Classica Pala alla romana, servita in 4 ” mattonelle” croccanti, voluminose e fragranti. Il menù ristorante prevede una variegata offerta di piatti di mare e di terra, dove non manca la tradizione bolognese (fantastici i tortellini, proposti oltre che in brodo anche con zabaione di parmigiano) e dei piatti di pesce raramente così buoni in centro;
  2. Castiglione Pizza e Cucina, via Castiglione 7/f: questo delizioso ristorante si trova all’interno di Palazzo Pepoli Campogrande, a pochi passi dalle Torri e da Piazza Minghetti. Aperto all’inizio del 2019, propone pizza e cucina tradizionale bolognese, in un ambiente intimo ed elegante. Le pizze hanno impasto indiretto, leggero e digeribile, e sono sia classiche che speciali. Fra le pizze gourmet spicca la Nettuno (Focaccia bianca, pesto di basilico, Burrata “Caseificio Sabelli”, Guanciale “Cesare Fiorucci”, basilico, olio EVO). È possibile scegliere anche l’impasto integrale o multicereali, consigliatissimo. La cucina propone piatti della tradizione, tra cui tortellini, lasagne e  la famosa Cotoletta alla Petroniana. Fra i dolci troviamo con sorpresa la torta di riso, dolce tipico bolognese;
  3. Bakkalà, via Massarenti 90: per chi vuole allontanarsi dalla cucina bolognese, vi consigliamo Bakkalà, che propone pietanze prelibate, a base di pasta fatta in casa, pesce fresco proveniente dai nostri mari, ma anche qualche chicca della tradizione campana, in particolare i dolci. Il menù propone alternative di mare e di terra per soddisfare tutti i gusti. Da provare i cubetti di baccalà croccante su friarelli aglio e peperoncino e  il tortellaccio verde alle ortiche con fonduta di parmigiano.
  4. La Degusteria, via Petroni 6/E: è il luogo ideale per chi cerca un locale informale e alla moda nel cuore della zona universitaria. A due passi dalle Torri e da Strada Maggiore, potrete gustare un ottimo hamburger in tante varianti: dal classico cheeseburger al super Caino B Burger da 250 gr, sempre servito con giga patate fritte. Potrete anche sorseggiare un buon drink accompagnato dagli sfizi fritti o da tigelle e salumi.
  5. Flower Burger, via Riva di Reno 118: la catena di veganburger nata a Milano è sbarcata da poco a Bologna. È l’ideale per i vegani e non che vogliono gustare un hamburger insolito e colorato. I colori dei fiori sono infatti l’ispirazione per il menù, del quale vi consigliamo Spicy Cecio, con pane alla curcuma, e Cherry Bomb, rosa e super instagrammabile! Non mancano le patate fritte di contorno e i dolci, come la flower cream pralinata.

venerdì 27 dicembre 2019

turismo esperienziale: analisi

Nella ricerca condotta da Skift e Peak sulla crescita del viaggio esperienziale, che potete trovare sul web (The Rise of Experiential Travel) potete notare come i consumatori hanno cambiato le loro abitudini:

  • Il 72% degli intervistati preferisce acquistare meno oggetti materiali e più esperienze

  • L’88% ha come primo sogno nel cassetto quello di viaggiare

  • Il 71% preferisce viaggiari con amici  e famiglia e prenotare localmente: la fascia d’età corrispondente è quella inclusa fra i 18 e i 34 anni, il che dovrebbe anche farci riflettere su qual è il canale migliore dove promuovere il proprio prodotto esperienziale attraverso azioni mirate di marketing, ossia dove quel pubblico è presente. Una ricerca a mio avviso eccellente, molto approfondita e articolata l’ha svolta il professor Luca Simone Rizzo, docente dell’Università di Padova (giusto per curiosità date un occhio cosa fa questo signore a questo link), che ho avuto la fortuna di avere come docente al Master Regionale “Progetto Storyliving” a cui ho partecipato questa volta come allieva. Spero di poter pubblicare prossimamente qualche approfondimento utile. La Regione Veneto è stata l’unica a intercettare e interpretare correttamente questo bando europeo. E’ stato un percorso formativo che ha visto coinvolti circa una trentina di attori, ognuno col proprio progetto esperienziale che verrà presentato ufficialmente alla Bitesp 2019 di Venezia (Borsa Internazionale sul turismo esperienziale) a più di 300 buyers tra stranieri e italiani, aderendo ad un club di prodotto.

    DA CHE COSA NASCE QUESTA DOMANDA?

    I fattori sono più d’uno. Sicuramente uno dei motivi principali è il processo di globalizzazione che ha portato alla standardizzazione dei prodotti/servizi. Un secondo motivo è l’esplosione dell’uso massivo dei social network, che, se da un lato avvicinano persone geograficamente anche molto distanti fra loro, dall'altro isolano. Quindi di sicuro negli ultimi anni è emersa sia l’esigenza di una maggiore personalizzazione del prodotto/servizio, sia e soprattutto il bisogno di relazionarsi in maniera più vera, diretta, autentica. L’essere umano ha sempre cercato la maturazione di sé attraverso il viaggio, ma mai la necessità di vivere esperienze personalizzate e basate sulla conoscenza di un territorio attraverso la relazione fra individui si è manifestata in maniera così forte ed evidente come in questo momento.

    UN’OPPORTUNITA’ PER L’ ITALIA : A COSA SERVE PROPORRE ESPERIENZE ?

    Non dimentichiamoci che l’Italia è la meta più desiderata al mondo, eppure come detto sopra questo non si traduce a livello numerico se guardiamo i nostri vicini di casa europei, che hanno invece pensato di strutturarsi per andare incontro a questa domanda già da almeno 10-15 anni.

    Quindi differenziarsi, caratterizzare la propria attività, e creare offerte che incontrano le attuali esigenze permette non solo di vendere attività ancillari ma anche di intercettare una clientela di più alto valore e, infine, di evitare la guerra al prezzo sulle OTA, che danneggia non solo l’economia della singola attività commerciale ma INTERE DESTINAZIONI TURISTICHE. La piscina, la spa, etc ad oggi non sono caratteri differenzianti! E in molti casi dal turista sono considerati il minimo sindacale che una struttura ricettiva dovrebbe avere!

    TUTTI POSSONO OFFRIRE ESPERIENZE?

    Purtroppo la risposta è….ni! Premesso che il turismo esperienziale non è il turismo attivo, outdoor, enogastronomico e, con particolare riferimento alla “bed experience”, non è nemmeno quello della casetta sull’albero o del pernottamento all’interno della "bolla di vetro nel bosco".

    L’esperienziale di cui parlo è quello della relazione che crea emozione, che permette al turista di ritornare per il piacere della conoscenza di un territorio (di un piatto, della storia, di un evento, etc) attraverso la condivisione e lo scambio e grazie alla memorabilità e autenticità dell’esperienza vissuta con i “locals”Quindi si può tranquillamente affermare che nel turismo esperienziale il prodotto non sono (solo) i servizi ma le persone.  Pertanto è fondamentale anche - e soprattutto - includere nel prodotto esperienziale una “componente umana” empatica molto forte e porre molta attenzione ai fornitori-attori che erogano il servizio. Con particolare riferimento al turismo esperienziale, spesso agli occhi dei buyers stranieri noi italiani risultiamo improvvisati, inaffidabili, disorganizzati, banali. Non serve che vi spieghi quanto sia grave e diffuso il fenomeno dell’abusivismo turistico.

    La consapevolezza di disporre di bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche, culturali ha alimentato per decenni la presunzione che ciò fosse sufficiente ad attrarre turisti, e di fatto lo è stato fino agli anni Settanta.

    Questo ha portato a sottovalutare il settore economico turistico, a investire poco nella formazione, e di fatto mancano competenze di alto livello e, come già si sa, reti turistiche strutturate e forti, ed è naturale quindi che per l’esperienziale i buyers stranieri scelgano altri mercati come Francia e Spagna.

    Gli ostacoli principali non dovrei nemmeno menzionarli: la nostra condizione geografica, socio-culturale, e politica, soprattutto riguardante le diatribe (che durano da almeno 30 anni) nella delega del potere legislativo/esecutivo in materia di turismo da Stato a Regioni, da Regioni a Province, da Province a Comuni (vedere riforma Delrio del 2016).  Ma dobbiamo tener conto che abbiamo un pozzo d’oro dal quale attingere essendo l’unico paese al mondo che ha così tanto da offrire ai turisti, e che le soluzioni sono soltanto due: o iniziamo a proporre prodotti di qualità o abbassiamo i prezzi. Non rimane molto altro da fare per inserirci in quel segmento di mercato che già è stato acquisito da altri.

mercoledì 25 dicembre 2019

come identificare se e come aprire una Area Sosta Camper

Quando ci si chiede perchè aprire un’area sosta camper bisogna riflettere sulla enorme diffusione di questo mezzo. Nei vari blog e siti dedicati ai camperisti si legge una frase ricorrente eletta quasi a simbolo della vita di chi ama questo tipo di vacanza: “La tua casa è dove parcheggi”! Quindi è fondamentale scegliere dove parcheggiare il camper e riconoscere quali sono le aree sosta apposite autorizzate e dove invece è proibito campeggiare.

Data la grande diffusione di turisti che amano fare le proprie vacanze in camper, aprire un’area sosta apposita per camper potrebbe rivelarsi un’idea di successo, ma prima è importante conoscere i regolamenti comunali del territorio di riferimento e fare le scelte migliori in fatto di ubicazione, servizi e apparecchiature moderne e funzionali.

CARATTERISTICHE DELL’AREA SOSTA CAMPER

Per aprire un’area sosta camper è importante considerare alcuni aspetti fondamentali come:

  • ubicazione
    la scelta del “dove” è il primo passo per capire come aprire un’area sosta camper ed è fondamentale per ottenere dei buoni risultati. Ci sono varie possibilità, ad esempio aprire un’area sosta in prossimità di arterie stradali importanti permette di offrire un servizio a tutti coloro che sono in transito in quell’area geografica mettendo a disposizione servizi che altrimenti sarebbero fuori area e quindi difficilmente raggiungibili durante il tragitto da o vero le zone di villeggiatura. Questo tipo di ubicazione prevede in genere soste brevi di una sola notte o mezza giornata, in quanto vengono soddisfatte le esigenze di viaggiatori che intendono fare per lo più una pausa durante un lungo viaggio; in alternativa si possono scegliere anche aree in prossimità di centri turistici (zone di interesse turistico o paesaggistico) e in tal modo il camperista ha la possibilità di sostare presso l’area per tutto il tempo in cui si ferma nella località di soggiorno;
  • stagionalità
    da considerare che alcune aree sosta camper hanno un’apertura stagionale, specie nel caso di quelle che si trovano in località balneari o comunque frequentate da turisti nella stagione estiva, pertanto tale attività imprenditoriale potrebbe restare aperta solo stagionalmente e permettere così al proprietario di gestire questo lavoro assieme magari a un altro tipo di impiego;
  • valutare il mercato
  • prima di chiedersi come aprire un’area sosta camper è bene, al pari di ogni altro tipo di nuova attività, bisogna valutare anche quale è il mercato. Nella zona che si prende in considerazione esistono altre aree sosta per camper? Se si, quale potrebbe essere la località in cui non esiste ancora?
  • servizi
    capire come aprire un’area sosta camper comprende anche valutare quali sono i servizi più richiesti e come funziona questa struttura. Per questo, se non si è degli esperti camperisti e non si sono fatte grandi esperienze in aree sosta, è consigliabile visitarne alcune e confrontarsi con esperti camperisti per capire così di fatto quali sono gli aspetti più importanti da valutare;
  • verificare le normative locali
    una volta che si è scelto il territorio o comunque si è fatta una scaletta di quelle zone che potrebbero interessarci, è bene informarsi presso il Comune competente di riferimento per verificare quali sono le normative locali e cosa prevedono in materia di aree soste per camper. Ci sono infatti dei regolanti comunali, per quanto concerne il piano regolatore e le normative edilizie, che sono diversi da zona a zona e che quindi vanno verificati direttamente caso per caso.

SERVIZI OFFERTI DA CHI VUOLE APRIRE UN’AREA SOSTA CAMPER

Come abbiamo detto poco sopra, capire come aprire un’area sosta camper significa avere ben chiaro cosa vi trova l’utente e quali sono i principali servizi offerti. Essi sono:ossibilità di fare carico di acqua potabile;

  • possibilità di fare lo scarico delle acque reflue;
  • contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • illuminazione notturna;
  • ombreggiatura diurna;
  • fermata dei servizi pubblici nell’immediata vicinanza;
  • servizio di collegamento con navetta verso centro cittadino o area turistica di interesse;
  • allacciamento elettrico;
  • servizi igienici;
  • punto informazioni turistiche;
  • bar o ristoro;
  • giochi per bambini.

In alcune aree sosta sono garantiti tutti questi servizi, mentre in altre sono forniti solo quelli minimi come appunto la possibilità di fare il carico di acqua potabile e di fare lo scarico delle acque reflue.

In base ai servizi offerti le aree soste per camper in genere si distinguono così in:

  • punto sosta: area dove è consentito solo la sosta e il pernottamento senza altri servizi e i punti sosta devono essere illuminati e segnalati;
  • camper service: area di servizio e non solo di sosta, dotata di acqua potabile e pozzetto per lo scarico delle cosiddette acque reflue, bocchette per acqua e presa di corrente a gettone o moneta;
  • area attrezzata: è la soluzione più completa che consente sia la sosta sia il pernottamento e oltre ai servizi base offre anche docce, toilette, aree pic-nic, allaccio elettrico e l’area può essere sia erbosa sia sterrata o asfaltata;
  • area integrata: in questo caso l’area di sosta per i camper è integrata con altre strutture (agriturismi, alberghi, centri commerciali) che dietro il pagamento di una cifra minima permettono ai camperisti di sostare in queste aree e di usufruire dei servizi

giovedì 5 dicembre 2019

PRO LOCO


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e finalità)

    1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza, nel contesto dell’organizzazione e della programmazione sociale, culturale e turistica dell’Italia, le associazioni pro loco che, come associazioni di volontariato di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, siano esse comuni o frazioni.

    2. Può assumere la denominazione di pro loco, l’associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

        a) la pro loco sia costituita con atto pubblico;

        b) lo statuto consenta l’iscrizione a tutti i cittadini del comune di appartenenza, preveda le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e pubblicità della gestione e stabilisca che in caso di scioglimento i beni siano devoluti al comune, ove la pro loco opera;
        c) la pro loco svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra pro loco. Qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte, possono esistere ed essere iscritte al registro nazionale anche più pro loco in uno stesso comune.

Art. 2.

(Compiti e obiettivi)

    1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 le pro loco, autonomamente o in collaborazione con enti ed associazioni pubblici e privati:

        a) promuovono la cultura dell’informazione e dell’accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrazioni dei luoghi, mirate all’incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

        b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località ove operano;
        c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;
        d) partecipano alla programmazione e gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività sopra definiti a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art. 3.

(Unione nazionale pro loco d’Italia:
compiti ed obiettivi)

    1. Lo Stato riconosce l’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello centrale nazionale e periferiche regionali e provinciali, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle pro loco sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione ed alla valorizzazione sociale, culturale e turistica dell’Italia.

    2. L’UNPLI non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l’edizione di pubblicazioni e periodici.
    3. Lo statuto dell’UNPLI deve consentire l’iscrizione a tutte le pro loco in regola con la presente legge, prevedere le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell’UNPLI i beni siano devoluti allo Stato.
    4. L’UNPLI rappresenta le pro loco nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici o privati, tutela i diritti e gli interessi delle pro loco e ne cura l’osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, il mantenimento e la cancellazione delle pro loco nel registro nazionale previsto dall’articolo 4.

Art. 4.

(Registro nazionale delle pro loco)

    1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle pro loco.

    2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell’UNPLI, che è trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
    3. L’iscrizione al registro nazionale costituisce condizione necessaria per l’applicazione dei benefici previsti dalla presente legge e per l’ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.

Art. 5.

(Trattantento giuridico e fiscale
delle 
pro loco e dell’UNPLI)

    1. All’UNPLI, anche in tutte le sue articolazioni periferiche, e alle pro loco iscritte nel registro di cui all’articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:

        a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

        b) la non imponibilità ai fini del reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per i beni e le attività culturali in 75.000 euro:

            1) dei proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

            2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
        c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 10.000 dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Sulla eventuale quota delle indennità, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi, eccedente l’importo di 10.000 euro annui (importo comunque non assoggettato ad imposizione), i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d’imposta per la parte imponibile dei redditi in questione (calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito) non superiore a 40.000 euro, mentre è a titolo di acconto per la parte di redditi eccedente tale importo;

        d) l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall’imposta sulle successioni e donazioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

        e) l’esenzione dall’imposta degli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente.

    2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e dell’inventario, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

Art. 6.

(Commissione permanente)

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione permanente, presieduta dal rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e da rappresentanti dell’UNPLI, allo scopo di esaminare e risolvere tutte le anomalie che si dovessero riscontrare in sede di applicazione della presente legge.

Art. 7.

(Finanziamento dell’UNPLI)

    1. Lo Stato concede annualmente un contributo finanziario all’UNPLI.

    2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, sia per la tenuta del registro nazionale, sia per l’attività istituzionale svolta dall’UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali e i programmi dell’Unione europea.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 9.

(Norma transitoria)

    1. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, unicamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’UNPLI e le pro loco ad essa associate usufruiranno del trattamento giuridico e fiscale di cui all’articolo  5.

DISCIPLINA ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale


Legge 7 dicembre 2000, n. 383
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
 
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
 
Art. 2.
(Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
 
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
 
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
Art. 5.
(Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
 
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
 
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
 
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
 
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
 
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori
regionali dell’associazionismo
 
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
 
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonchè di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.
 
Art. 13.
(Fondo per l’associazionismo)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
 
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
 
Art. 16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
 
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;».
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
 
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
 
Art. 19.
(Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
 
Sezione II
Disciplina fiscale, dirittie altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
 
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
 
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)»;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;
 
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis»;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis».
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
 
Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.
 
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.
 
Art. 25.
(Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».
 
Art. 26.
(Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
 
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
 
Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
 
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.
 
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento  delle attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
 
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

legge quadro per il turismo

Legge Quadro sul Turismo


 
LEGGE 17 maggio 1983, n. 217
“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”
GU n. 141 del 25-5-1983
 
TITOLO I
1. Finalità della legge.
La presente legge, emanata in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Tali principi devono garantire l’equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
 
2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all’articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi .
 
3. Comitato consultivo.
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all’articolo 2 della presente legge.
 
4. Organizzazione turistica regionale.
Per l’espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di “aziende di promozione turistica” (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L’uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle “pro-loco” sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.
 
5. Imprese turistiche.
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 .
Per ottenere l’iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all’esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente ;
c) non essere nelle condizioni previste dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l’iscrizione su loro domanda.
 
6. Strutture ricettive.
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.
 
7. Classificazione delle strutture ricettive.
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico- alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra- turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva “A” (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l’intero arco dell’anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all’anno a scelta dell’operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di affittacamere.
L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all’articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 , convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. [Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell’articolo 6, gestite da imprese turistiche] .
 
8. Vincolo di destinazione.
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall’articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell’ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall’entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell’assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.
 
9. Agenzie di viaggio e turismo.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 .
L’esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell’autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell’autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
[L’autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni] .
Lo Stato cura la tenuta e l’aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. [Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] .
L’elenco di cui al precedente comma, unitamente all’elenco degli uffici informazioni di cui all’articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell’ENIT e diffuso in Italia ed all’estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l’inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l’autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell’articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
10. Associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.
 
11. Attività professionali.
Le regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell’assistenza a turisti stranieri.
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
È guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all’esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull’organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l’esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani .
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l’attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all’articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.
 
12. Disposizioni transitorie.
L’assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l’assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
* alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;?* alberghi di lusso: cinque stelle;?* alberghi di prima categoria: quattro stelle;?* alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;?* alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;?* alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.
 
TITOLO II
13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.
[Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all’articolo 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l’anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l’importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria].
 
14. Ripartizione dei fondi.
[Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Per l’anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le procedure previste dall’articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , per l’erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.
I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei “fondi per lo sviluppo delle attività turistiche” o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali] .
 
15. Criteri, procedure e controlli.
[Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell’articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 .
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l’esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.
A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all’articolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all’articolo 2 entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento ] .
 
16. Copertura finanziaria.
All’onere di lire 50 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo, all’uopo utilizzando la voce “Interventi straordinari per il potenziamento dell’offerta turistica”.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

venerdì 22 novembre 2019

Turismo esistenziale, nuovo modo di intendere il turismo

Il concetto di vacanza negli ultimi anni, da circa un decennio, è cambiato e continuerà a farlo. Si sta arricchendo di nuove sfaccettature.

Permane sempre l’idea centrale della fuga della routine di tutti i giorni ma spesso non è incentrata solo sul  relax , svago e spensieratezza.

Definizione di turismo esperienziale

Si parla sempre di più di turismo esperienziale  che può essere contrapposto al  turismo di massa.  Ciò che conta non è la destinazione , se è conosciuta o meno, ma vivere un’esperienza intima ed essere protagonista della propria vacanza.

Inoltre, si può associare allo  Slow Tourism (Turismo lento) . Una differenza sostanziale  tra questi due fenomeni è che lo Slow Tourism,  rispetto al Turismo Esperienziale, è legato maggiormente alla salvaguardia dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni, quindi più vicino  al Turismo Sostenibile e  Responsabile.

Il Turismo Esperienziale è un movimento globale in crescita che coinvolge i turisti durante il viaggio  in una serie di attività indimenticabili con un forte impatto personale.  Attività che colpiscono tutti i sensi e creano connessioni a livello fisico, emotivo, spirituale, sociale e intellettuale. Solitamente  durante tale esperienze il turista interagisce  con le persone, la storia e le tradizioni del luogo.

Il viaggiatore  non si accontenta più  di ricordare  il proprio viaggio semplicemente scattando foto ma desiderano delle autentiche esperienze  che possono condividere e raccontare agli altri. 

Quindi, strettamente correlato al turismo esperienziale vi sono lo storytelling e lo storyliving, un nuovo modo di raccontare l’esperienza di viaggio

Alcuni esempi

Dopo aver descritto il fenomeno, vorrei adesso mostrare degli esempi di attività concrete che appartengono a questa sfera.

Enogastronomia

Spesso  sono connesse al  mondo del cibo (Turismo enogastronomico ):

Cooking Class: Il turista   cucina e prepara le pietanze tradizionali del luogo.Questa fase , alcune volte, è  a preceduta dalla ricerca e raccolta in prima persona degli ingredienti come ad esempio ortaggi, spezie, frutta, latte etcDegustazione vini e prodotti tipici: negli ultimi anni le visite di cantine e dei vigneti sono cresciute  esponenzialmente. Sicuramente una degustazione di vini guidata da un esperto  sommelier  è un’esperienza che non colpisce solo le papille gustative.

Un’altra esperienza sempre legata al mondo dell’enologia, è il coinvolgimento del  visitatore in prima persona  nella procedura di  produzione del vino (raccolta dell’ uva manuale, intonazione di  canti popolari, pigiatura con i piedi )  come avveniva una volta.

Turismo Naturalistico

In quest’ambito possono essere individuate moltissime attività ed esperienze, tra cui :

Trekking: passeggiate sia in alta quota, immersi nella natura, che in bassa quota. Si sta diffondendo tantissimo il cosiddetto trekking urbano, cioè  passeggiate nei centri storici o in quartieri ricchi di storia e tradizione.Cicloturismo: escursioni in bici tra boschi  ma anche in città d’arte e centri storici. In ogni caso è la bicicletta la protagonista di quest’attività.Rafting: cioè la discesa di corsi d’acqua, spesso impervi, con appositi canotti. In voga adesso anche lo Slow Rafting, adatto a tutta la famiglia.Escursioni in barca per ammirare bellezze naturalistiche come grotte, fondali e il mare in genere .

Vorrei porre l’accento su un fenomeno turistico che si è sviluppato recentemente. Sto parlando della pescaturismo, cioè l’esperienza di trascorrere una o più giornate in delle apposite imbarcazioni  insieme ai pescatori mentre lavorano.

Si può vivere quindi un’esperienza da vero pescatore, ammirando luoghi i incantati e magari gustando il pesce appena pescato.

In generale il turismo esperienziale può  anche riguardare altri ambiti come quello religioso, archeologico e culturale in genere.