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giovedì 5 dicembre 2019

PRO LOCO


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e finalità)

    1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza, nel contesto dell’organizzazione e della programmazione sociale, culturale e turistica dell’Italia, le associazioni pro loco che, come associazioni di volontariato di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, siano esse comuni o frazioni.

    2. Può assumere la denominazione di pro loco, l’associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:

        a) la pro loco sia costituita con atto pubblico;

        b) lo statuto consenta l’iscrizione a tutti i cittadini del comune di appartenenza, preveda le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e pubblicità della gestione e stabilisca che in caso di scioglimento i beni siano devoluti al comune, ove la pro loco opera;
        c) la pro loco svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra pro loco. Qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte, possono esistere ed essere iscritte al registro nazionale anche più pro loco in uno stesso comune.

Art. 2.

(Compiti e obiettivi)

    1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 le pro loco, autonomamente o in collaborazione con enti ed associazioni pubblici e privati:

        a) promuovono la cultura dell’informazione e dell’accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrazioni dei luoghi, mirate all’incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

        b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località ove operano;
        c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;
        d) partecipano alla programmazione e gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività sopra definiti a livello nazionale, regionale e provinciale.

Art. 3.

(Unione nazionale pro loco d’Italia:
compiti ed obiettivi)

    1. Lo Stato riconosce l’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello centrale nazionale e periferiche regionali e provinciali, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle pro loco sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione ed alla valorizzazione sociale, culturale e turistica dell’Italia.

    2. L’UNPLI non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l’edizione di pubblicazioni e periodici.
    3. Lo statuto dell’UNPLI deve consentire l’iscrizione a tutte le pro loco in regola con la presente legge, prevedere le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell’UNPLI i beni siano devoluti allo Stato.
    4. L’UNPLI rappresenta le pro loco nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici o privati, tutela i diritti e gli interessi delle pro loco e ne cura l’osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, il mantenimento e la cancellazione delle pro loco nel registro nazionale previsto dall’articolo 4.

Art. 4.

(Registro nazionale delle pro loco)

    1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle pro loco.

    2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell’UNPLI, che è trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
    3. L’iscrizione al registro nazionale costituisce condizione necessaria per l’applicazione dei benefici previsti dalla presente legge e per l’ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.

Art. 5.

(Trattantento giuridico e fiscale
delle 
pro loco e dell’UNPLI)

    1. All’UNPLI, anche in tutte le sue articolazioni periferiche, e alle pro loco iscritte nel registro di cui all’articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:

        a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

        b) la non imponibilità ai fini del reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per i beni e le attività culturali in 75.000 euro:

            1) dei proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

            2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
        c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 10.000 dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Sulla eventuale quota delle indennità, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi, eccedente l’importo di 10.000 euro annui (importo comunque non assoggettato ad imposizione), i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d’imposta per la parte imponibile dei redditi in questione (calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito) non superiore a 40.000 euro, mentre è a titolo di acconto per la parte di redditi eccedente tale importo;

        d) l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall’imposta sulle successioni e donazioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

        e) l’esenzione dall’imposta degli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente.

    2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e dell’inventario, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

Art. 6.

(Commissione permanente)

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione permanente, presieduta dal rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e da rappresentanti dell’UNPLI, allo scopo di esaminare e risolvere tutte le anomalie che si dovessero riscontrare in sede di applicazione della presente legge.

Art. 7.

(Finanziamento dell’UNPLI)

    1. Lo Stato concede annualmente un contributo finanziario all’UNPLI.

    2. Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, sia per la tenuta del registro nazionale, sia per l’attività istituzionale svolta dall’UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali e i programmi dell’Unione europea.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 9.

(Norma transitoria)

    1. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, unicamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’UNPLI e le pro loco ad essa associate usufruiranno del trattamento giuridico e fiscale di cui all’articolo  5.

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