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giovedì 19 maggio 2011

DAGLI HOBBY AD UN LAVORO CHE MI PIACE: IL CAMPER E IL SUO CONTORNO: belle foto desertiche di un viaggio in moto

DAGLI HOBBY AD UN LAVORO CHE MI PIACE: IL CAMPER E IL SUO CONTORNO: belle foto desertiche di un viaggio in moto

belle foto desertiche di un viaggio in moto

belle foto desertiche di brigitte varanne

mercoledì 18 maggio 2011


Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 16 giugno 1983 concernente le norme tecniche
applicabili ai veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose ed alle autocaravan;
· Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 che stabilisce le specifiche
tecniche e funzionali delle autocaravan,caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature
turistiche e sportive;
· Considerata la necessita' di adeguare al progresso tecnico le caratteristiche costruttive delle
autocaravan e dei caravan e di armonizzare le procedure di omologazione degli stessi con il
quadro normativo comunitario;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del Codice della strada commi
2 e 3 ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n.
277, le procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonche' quello di
accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione degli stessi.
Art. 2.
Caratteristiche costruttive
1. I veicoli di cui all'art. 1 debbono contenere nel vano abitabile le attrezzature speciali previste
dalle pertinenti direttive comunitarie, inerenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi. In assenza di specifiche prescrizioni di carattere comunitario che dispongano
diversamente i caravan debbono contenere nel vano abitabile almeno i posti a sedere, il tavolo, le
cuccette e gli armadi o ripostigli.
2. Le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono quelle previste dalle
disposizioni recate dalle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M ed O, di cui
all'allegato XI della direttiva n. 2001/116/CE, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti.
3. Le autocaravan ed i caravan debbono inoltre rispondere alle caratteristiche costruttive di cui alle
norme UNI EN 1646 ed UNI EN 1645 sui «requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute».18
Art. 3.
Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione
1. Ai veicoli di cui all'art. 1 costruiti in serie, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'art. 2,
comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in
conformita' alle prescrizioni tecniche riportate all'art. 2 del presente decreto
2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano agli stessi veicoli anche in sede di
accertamento dei loro requisiti di idoneita' alla circolazione.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Restano salve le omologazioni gia' emanate ed e' consentito il rilascio delle estensioni delle
medesime, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; le norme applicabili sono quelle in base alle quali sono state rilasciate le
omologazioni di origine.
2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non e' piu' possibile rilasciare
l'omologazione di nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonche' procedere all'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente
decreto.
Art. 5.
Norme abrogate
1. E' abrogato il decreto ministeriale: decreto 16 giugno 1983 concernente «Norme tecniche
applicabili ai veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e alle autocaravan».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2006
Il Ministro: Lunardi
5. D.M. 28.5.1985 sulle specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per
trasporto di attrezzature turistiche sportive (T.A.T.S.) - G.U. n. 160 del 9.7.1985
Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di
attrezzature turistiche e sportive.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico),
con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è
stato emanato il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale si stabiliscono le modalità di 19
recepimento delle direttive della Comunità Economica Europea relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
        Visto l'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38  , che modifica l'art. 26 del testo
unico, già modificato dall'art. 2 della legge 5 marzo 1976, n. 313, alle lettere g), h), i) ed
aggiunge la lettera l) che introduce tra gli autoveicoli la nuova categoria denominata
"autocaravan";
Visto l'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che modifica l'art. 28 del testo unico,
con l'aggiunta, dopo la lettera d), delle lettere e) ed f) che introducono tra i rimorchi le
nuove categorie denominate rispettivamente "caravan" e "rimorchi per trasporto di
attrezzature turistiche e sportive" (rimorchi T.A.T.S.);
Ritenuto che le nuove tre categorie di veicoli, per le speciali caratteristiche funzionali,
rispondono alle specifiche indicate rispettivamente alla lettera f) dell'art. 26 e d) dell'art. 28
del testo unico per i veicoli per uso speciale e per trasporti specifici;
Rilevato che le disposizioni vigenti in materia, date con provvedimenti amministrativi
ovvero con tabelle di normalizzazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei
trasporti, ai sensi dell'art. 462 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420, sono state emanate allo scopo di fornire un complesso di disposizioni adeguate alle
esigenze del momento, in attesa di nuovi provvedimenti legislativi atti a disciplinare - in  via
definitiva - la materia stessa;
        Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
197 del 20 luglio 1983)  che stabilisce  le norme tecniche da applicare ai veicoli per
trasporto promiscuo di persone e cose ed autocaravan;
Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che demanda al Ministro dei
trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le
procedure necessarie da applicare alle autocaravan, caravan e rimorchi T.A.T.S.;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
        Il presente decreto si applica ai veicoli definiti dal testo unico all'art, 26, lettera l) ed
all'art. 28, lettere e) ed f), rispettivamente quali:
- autocaravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente
per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il
conducente;
N.B.: da ricordare però che, come ricordato nella circolare del 6 giugno 2005  – protocollo n. 2851/M362
– emessa dal  Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, gli
autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei
posti, per cui  – anche se si tratta di modelli probabilmente raramente disponibili sul mercato
italiano, esiste la possibilità di prevedere la circolazione anche di veicoli della categorie M2
(veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e
massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t)
- caravan: rimorchio stradale, ad un asse o due assi posti a distanza non superiore ad un
metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad
alloggio a veicolo fermo;
- rimorchio T.A.T.S.: rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive, che non devono costituire oggetto di commercio, quali,
imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività  sportive o partecipazione a
mostre o a gare.20
Art. 2
Caratteristiche costruttive
        Le caratteristiche costruttive dei veicoli di cui all'art. 1 sono stabilite nell'allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Nello stesso allegato sono indicati i particolari costruttivi e dimensionali e le modalità
di verifica relative, che formeranno oggetto di tabelle di unificazione a carattere definitivo
approvate dal Ministero dei trasporti.
Art. 3
Omologazione
        Le verifiche e le prove per l'omologazione sono stabilite all'art. 221 del regolamento di
esecuzione del testo unico, nonché dai decreti emessi dal Ministero dei trasporti ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in applicazione alle direttive
comunitarie che, per le autocaravan, vengono applicate secondo le disposizioni emanate
con il decreto ministeriale 16 giugno 1983.
Art. 4
Norme Transitorie
        Le disposizioni dell'allegato tecnico al presente decreto, obbligatorie ai sensi dell'art.
13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, per i veicoli che saranno presentati all'omologazione
(art. 53 del testo unico) o saranno riconosciuti idonei alla circolazione (art. 54 del testo
unico) a partire dal 1° luglio 1985, potranno essere applicate a richiesta del costruttore per i
veicoli di cui all'art. 1 presentati all'omologazione o al riconoscimento di idoneità prima di
tale data.
I veicoli di cui all'art. 1 precedentemente omologati, ma ripresentati all'omologazione
successivamente a tale data per la modifica di caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art. 225
del regolamento di esecuzione del testo unico, sono soggetti alle disposizioni del presente
decreto solo per le parti oggetto delle modifiche.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addì 28 maggio 1985
Il Ministro: SIGNORILE
ALLEGATO TECNICO
AL DECRETO MINISTERIALE 28 MAGGIO 1985 SULLE SPECIFICHE TECNICHE E
FUNZIONALI DELLE AUTOCARAVAN, CARAVAN E RIMORCHI PER IL
TRASPORTO DI ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVE (T.A.T.S.)
1. DEFINIZIONI.
1.1. Lunghezza carrozzeria caravan.
        Lunghezza non comprensiva degli accessori fissi o mobili sistemati esternamente alla
parte anteriore e posteriore della cassa.
1.2. Lunghezza massima dei rimorchi T.A.T.S.
E' la distanza tra le estremità anteriore e posteriore, con la traversa posteriore parta
segnali in posizioni di massima elongazione, se mobile.
1.3. Larghezza massima delle attrezzature trasportabili su un rimorchio T.A.T.S.21
        E' la distanza fa i bordi esterni delle superfici luminose delle luci di posizione
posteriori del rimorchio, maggiorata di 0,3 m per ciascun lato, ovvero delle analoghe quote
risultanti dall'applicazione della Direttiva n. 76/756/CEE sulla installazione dei dispositivi
di illuminazione e segnalazione e successivi emendamenti, nel rispetto della larghezza
massima rimorchiabile dei veicolo trattore.
1.4. Interesse.
        Distanza tra i piani verticali trasversali passanti per i centri di due appoggi consecutivi.
Le modalità di rilevamento sono demandate a tabelle di unificazione a carattere
definitiva.
1.5. Timone.
Struttura di collegamento compresa tra i due piani verifica di perpendicolari al piano
longitudinale mediano del veicolo, l'uno passante per il centro della cavità dell'occhione e
l'altro passante per il primo collegamento della struttura stessa alla carrozzeria o al primo
appoggio del carico trasportabile sulla struttura, così come è stabilito dal costruttore.
La misura della lunghezza del limone e degli spazi liberi in relazione agli ingombri
anteriori delle infrastrutture del rimorchio, nonché la verifica del carico statico
sull'occhione, sono eseguite con modalità stabilite in tabelle di unificazione a carattere
definitivo.
2. MASSE.
2.1. Massa massima autorizzata:
- caravan: 1.750 kg;
- rimorchi T.A.T.S.: 2.000 kg;
- autocaravan: 8.000 kg.
        Nel rispetto delle norme di legge vigenti, la Direzione Generale M.C.T.C. potrà
autorizzare valori superiori a quelli suddetti, compatibilmente con compravate esigenze di
impiego.
2.2. Massa statica sull'occhione del timone: non deve essere inferiore al 4 per cento né
superiore al 7 per cento della massa massima attribuita al veicolo, e comunque non
superiore a 120 kg.
2.3. Massa minima degli accessori mobili per autocaravan e caravan.
        Gli accessori mobili sono inclusi nel computo dei bagagli, la cui massa minima è così
stabilita:
- autocaravan: 20 kg per ogni persona trasportata, guidatore compreso;
- caravan: 0,2 volte la tara.
2.4. Le modalità per la verifica delle masse sono stabilite in tabelle di unificazione a
carattere definitivo.
3 DIMENSIONI.
3.1. Sbalzo posteriore.
3.1.1. Autocaravan.22
Lo sbalzo posteriore, misurato secondo le modalità indicate in tabelle di unificazione
a carattere definitivo, può essere al massimo uguale al 65 per cento dell'interasse.
3.1.2. Caravan e rimorchi T.A.T.S.
Lo sbalzo posteriore, misurata seconda le modalità indicate in tabelle di unificazione
a carattere definitivo, può superare il 50 per cento dell'interasse, nel rispetto delle
prescrizioni relative alla massa statica sull'occhione.
3.2. Altezza massima caravan.
        Ai fini della determinazione dell'altezza massima in rapporto alla larghezza della
carreggiata del veicolo di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo unico, modificato dalla
legge 10 febbraio 1982, n. 38, non si considerano le sporgenze relative ai camini, antenne e
aeratori.
4 PRESCRIZIONI TECNICHE.
4.1. Autocaravan,
4.1.1. Accessi e abitabilità.
4.1.1.1. Zona guida.
Parte dell'unità abitativa anteriore al piano verticale trasversale, tangente alla parte
posteriore dello schienale sedile del conducente in posizione di guida. Tale sedile,
se registrabile, deve essere posizionato nella lacca corrispondente alla metà della
corsa di registrazione e lo schienale, se regolabile, deve essere inclinato rispetto
alla verticale nella posizione più vicina possibile a 25°.
4.1.1.2. Prescrizioni generali.
Per ciascun trasportato deve essere previsto un posto letto ed un posto a sedere
stabilmente ancorata alla struttura del veicolo.
I posti letto, almeno per il 50 per cento, devono risultare stabilmente installati.
Si considerano stabilmente installati anche letti derivanti da trasformazioni dei
sedili con eventuali aggiunte di parti.
I sedili per il trasporto dei passeggeri, ad esclusione di quelli nella zone guida,
devono essere contrassegnati con una targhetta riportante la scritta "POSTO A
SEDERE PER PASSEGGERO", oppure con un simbolo grafico indicato in
tabella di unificazione.
4.1.1.3. Prescrizioni specifiche.
Nella costruzione delle autocaravan devono essere osservate le prescrizioni
specifiche indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo, relative alle
caratteristiche e ai metodi di verifica per:
- accesso tra zona guida e restante parte dell'unità abitativa;
- numero e ubicazione delle porte di accesso e finestre;23
- caratteristiche delle porte e finestre;
- caratteristiche dei sedili sistemati nell'unità abitativa;
- caratteristiche dei posti letto;
- dimensioni della zona cucina;
- vano servizi igienici;
- serbatoio acque, tenendo conto che l'autocaravan deve essere autonomo e
isolato, lo scarico delle acque non deve avvenire direttamente nell'ambiente
esterno;
- impianti di servizio attinenti la funzione abitativa.
4.1.2. Visibilità anteriore versa l'alta del conducente.
Deve essere assicurata una sufficiente visibilità anteriore versa l'alto del conducente,
qualora l'allestimento preveda l'installazione della mansarda. Per la verifica del
campo di visibilità anteriore verso l'alto si fa rinvio ad apposite tabelle di
unificazione a carattere definitivo.
4.1.3. Superfici trasparenti.
Tutte le superfici trasparenti interessanti il campo di visibilità del conducente
devono essere in vetro di sicurezza di tipo approvato.
4.2. Caravan.
4.2.1. Accessi e abitabilità.
Si applicano, ove pertinenti, le prescrizioni indicate ai precedenti punti 4.1.1.2. e
4.1.1.3. Per le variazioni alle suddette prescrizioni si rinvia a tabelle di unificazione
a carattere definitivo.
4.2.2. Superfici trasparenti.
Le superfici trasparenti, oltre che con i vetri di sicurezza di tipo approvato, possono
essere realizzate in materiali diversi.
5. CALCOLI DI VERIFICA.
        Con tabelle di unificazione a carattere definitivo, sono indicati i criteri per l'esecuzione
dei calcoli di verifica del telaio, del timone, degli assali e delle sospensioni.
6. TRENI COSTITUITI DA AUTOVEICOLO E CARAVAN O RIMORCHIO
T.A.T.S.24
T.A.T.S.
6.1. Prescrizioni applicabili ai veicoli trattori.
        I veicoli trattori devono essere equipaggiati con due specchi retrovisori esterni, uno per
lato, Tali specchi, che possono essere regolabili e/o asportabili, non devono sporgere più di
20 cm dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombra trasversale costituente il treno: il
limite di 20 cm può non essere osservato se il bordo inferiore dello specchio è ad una
altezza non inferiore a 2 m.
6.2. Accertamento di idoneità al traino.
6.2.1. Verifica della massa rimorchiabile.
Ad una autovettura, ad un veicolo per trasporto promiscuo di persone e cose e ad
una autocaravan può essere attribuita una massa rimorchiabile non superiore al
valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più conducente) nei limiti
stabiliti dall'articolo 257 del regolamento di esecuzione del testo unico, se sono
verificate le seguenti condizioni.
6.2.1.1. Il veicolo a pieno carico, trainante un rimorchio di massa complessiva pari
alla massa rimorchiabile richiesta, e che in assetto orizzontale scarichi sul
gancio un carico statico pari al 4 per cento della massa rimorchiabile
richiesta, è in grado di spuntare per cinque volte consecutive su una
pendenza dell'8 per cento, con le modalità stabilite in tabelle di unificazione
a carattere definitivo.
Sono escluse da questa verifica le autocaravan derivate da autotelai o autoveicoli
di tipo omologato per i quali sia già stata riconosciuta una massa rimorchiabile
non inferiore a quella richiesta.
6.2.2. Organo di traino supplementare.
In conformità con le prescrizioni stabilite in tabelle di unificazione a carattere
definitivo tra l'autoveicolo trattore e la caravan o il rimorchio T.A.T.S., allorché non
dotati di sistema di frenatura di tipo automatico, deve essere presente un organo di
traino supplementare.
6.2.3. Determinazione della larghezza massima del rimorchio abbinabile.
Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile è determinato, con valore
arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice più
0,7 m  .
6.2.4. I rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico
riconosciuta all'atto dell'omologazione, potranno essere trainati anche con motrici
aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore, a condizione che il valore
minimo della massa complessiva a pieno carico, richiesto dal costruttore, non sia
inferiore al valore minimo della massa con la quale risulta verificata la
compatibilità degli impianti di frenatura, seconda quanto prescritto al punto 9
dell'allegato VI alla Direttiva n. 71/320/CEE e successivi emendamenti.
La verifica specifica sarà effettuata compilando apposito verbale redatto secondo lo
schema previsto nell'appendice 4 della citata direttiva.
Tale valore minimo della massa complessiva a pieno carico deve essere indicata sul
modello D.G.M. 405 e riportato sulla targhetta del costruttore, prevista dal decreto
ministeriale 30 settembre 1978 (Direttiva n. 78/507/CEE), sotto o accanto alle
indicazioni prescritte, nel modo seguente: "Massa minima complessiva a pieno 25
indicazioni prescritte, nel modo seguente: "Massa minima complessiva a pieno
carico riconosciuta, per il traino: ..... kg".
Sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al rimorchio deve essere riportata
una specifica annotazione per informare l'utente sulle caratteristiche di traino del
rimorchio stesso.
6. Decreto Ministeriale 20 maggio 1992  n. 401 (G.U. n. 241 del 13.10.1992)
Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati
nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni
delle autocaravan
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
        Vista la legge 14 ottobre 1991, n. 336, in materia di disciplina della costruzione, circolazione e
sosta delle autocaravan;
Considerata l'esigenza di dover disciplinare ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta legge,
le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici
e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400/88;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
        1. I liquidi e le sostanze chimiche di cui all'art. 5, comma 4, della legge 14 ottobre 1991, n.
336, impiegati, sotto forma di preparati, nel trattamento de i residui organici e delle acque chiare e
luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan, devono avere le seguenti
caratteristiche intrinseche:
- biodegradabilità dei tensioattivi sintetici presenti, non inferiore al 90%;
- non classificabilità come preparati molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni,
altamente infiammabili, infiammabili ed esplosivi ai sensi del decreto ministeriale 28 gennaio
1992, recante norme in materia di classificazione e disciplina dell'imballaggio e della
etichettatura di preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla
Commissione delle Comunità europee, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992.
        2. I preparati di cui al comma 1 devono svolgere le seguenti azioni:
- igienizzante con potere battericida ovvero batteriostatico;
- detergente;
- disgregante;
- deodorante.
        3. I preparati di cui al comma 1 devono essere etichettati conformemente alla vigente
normativa ivi citata; le etichette di tali preparati devono altresì riportare le indicazioni relative ai
dosaggi di impiego ai quali gli utilizzatori devono attenersi.26
Art. 2
        1. E' concesso un periodo di mesi tre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
l'adeguamento della produzione alle presenti disposizioni.
2. E' concesso un ulteriore periodo di mesi sei per la commercializzazione delle scorte non
conformi al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 maggio 1992
Il Ministro dell'ambiente: RUFFOLO
IL MINISTRO DELLA SANITA': DE LORENZO
7. Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 - Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie - (G.U. n.
95 del 24.4.2006) – Ministero Infrastrutture e Trasporti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
29 marzo 2006
(G.U. n. 95 del 24.4.2006)
Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
        Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  , come modificato con decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360  , concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione
stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999  con la quale sono state dettate le istruzioni
relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile;
Vista la delibera delle giunta comunale di Lipari (Messina) in data 21 febbraio 2006, n. 15;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 6842/06/13.12/GAB in data 28
febbraio 2006;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del
Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 127 del 23 marzo 2006;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della
circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
        Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore
appartenenti a persone non stabilmente residenti ne lle isole del comune stesso, secondo il seguente
calendario:
- dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2006 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;
- dal 1° luglio 2006 al 31 ottobre 2006 divieto per l'isola di Alicudi; 27
- dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2006 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
        Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con
l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai
proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2005, limitatamente ad uno
solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per  occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso al comune, di
volta in volta, secondo le necessità;
4) ai veicoli delle forze dell'ordine.
B) Lipari - Vulcano:
1) agli autoveicoli, ciclomotor i e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate
all'esterno del perimetro urbano, che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli
comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2005, limitatamente ad un solo veicolo
per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o
certificato rilasciato dal comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in
possesso di prenotazione di almeno 7 giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa
privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto,
i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo
visibile, all'interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per
almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale
permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno
scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.
C) Filicudi:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo
di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale
permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno
dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la
corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.28
Art. 3
        Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveic oli che trasportano invalidi, purché muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 , rilasciato da una competente autorità italiana o estera.
Art. 4
        Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di
concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
Art. 5
Sanzioni
        Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 357 a Euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della
giustizia in data 22 dicembre 2004 , come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra
richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
Art. 6
        Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza
sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 29 marzo 2006
Il Ministro: LUNARDI
8. Decreto Ministeriale 28 aprile 2006 - Norme sull'afflusso de i veicoli sull’Isola del Giglio -
(G.U. n. 122 del 27.5.2006) – Ministero Infrastrutture e Trasporti
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
        Visto l'art. 8  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione
stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999  con la quale sono state dettate le istruzioni
relative all'applicazione del summenzionato art. 8  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'isola del Giglio in data 22 febbraio 2006,
n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli
autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 54/2006  - Area III/P.A. del
21 aprile 2006 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 648 del 5 aprile 2006 con le
quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le
ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
        1. Dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2006, sono vietati l'afflusso, e la circolazione sull'isola
del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa
nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.29
        2. Dal 24 luglio 2006 al 28 agosto 2006 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli
appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
3. Dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2006 e dal 16 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 è
vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non
stabilmente residenti nell'isola stessa.
Art. 2
Deroghe
        1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto
per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici,
con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana,
previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola,
previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla
circolazione vigente sulle strade dell'isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una
competente autorità italiana o estera;
h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro
veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione
rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.
        2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al
divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici,
con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio
frazione isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381
d e l   decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una
competente autorità italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali ed
inerti;
e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete
fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
Art. 3
Autorizzazioni
        Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'isola del  Giglio sono
stabilite dal comune stesso.
Art. 4
Sanzioni
        Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della
giustizia in data 22 dicembre 2004 , come arrotondati ai sensi dell'art. 195 , comma 3-bis, del sopra
richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.30
Art. 5
Vigilanza
        Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza
sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro: LUNARDI
9. DIRETTIVE 24 ottobre 2000. (G.U. n. 301 del 28.12.00)
"Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di
segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. "
…(omissis)…
4.3 Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoria
Meritevoli di attenzione sono i provvedimenti per la regolazione della circolazione che devono
essere resi noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno nell'art. 5, comma 3, del
Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi competenti, sono tenuti ad emanare le
apposite ordinanze previste agli articoli 6 e 7 che, ad avviso di questo Ministero, meritano da parte
dei competenti uffici una maggiore cura nella loro istruttoria e formulazione.
Lo scrivente, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'articolo 37, comma 3 del Codice sui
ricorsi gerarchici, ha avuto modo di esaminare i provvedimenti che dispongono la collocazione non
sempre idonea della  segnaletica a causa di difetti sostanziali, con riverberi sul piano giuridico.
Assai frequente è il fenomeno della carente motivazione delle ordinanze cui si associa quello della
poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimento. In tali casi questo
Ministero ha dovuto disporre l'annullamento dei medesimi con conseguente disagio per
l'amministrazione emittente e con inutile dispendio di risorse economiche.
Si segnala, inoltre, tra le carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle
opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il
provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso. È evidente che
tali carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in
ragione degli obiettivi che si intendono perseguire.
A tale proposito si ritiene oltremodo necessario che sia curata la continua formazione ed
aggiornamento del personale, in particolare tecnico, degli Enti proprietari di strade. Per tale
attività si potrà fare affidamento sull'azione di supporto e coordinamento dell'Ispettorato Generale
per la Circolazione e Sicurezza Stradale.
…(omissis)…
5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE
5.1 Casi piu' ricorrenti di vizi dei provvedimenti
Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello
sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del
traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale. 31
Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore,
le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non
espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a
norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans
(spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che
vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di
motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli
di quella categoria fossero non in regola con i dispositivo previsti dal Codice e pertanto fonte di
disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le
norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; l'imposizione di limiti
massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di
sicurezza.
…(omissis)…
10. Circolazione e sosta delle "AUTO-CARAVAN"
Circolare 28 marzo 1985 protocollo CIRCOLARE N. 983/85 – Ministero dei Lavori Pubblici –
Ispettorato Generale Circolazione e Traffico
OGGETTO: Circolazione e sosta delle "AUTO-CARAVAN".
A) PREMESSA
        La presente circolare è volta a meglio uniformare, su tutto il territorio nazionale, la
disciplina della circolazione e sosta delle auto-caravan.
B) DEFINIZIONE DELLE AUTO-CARAVAN
        Con l'entrata in vigore della legge 18.2.1982, n. 38 , le autocaravan sono state
ricomprese (art. 2) fra gli autoveicoli elencati nell'art. 26 del D.P.R. 15.6.1959, n. 393. Esse
- art. 26, lett. L sono caratterizzate dalla speciale carrozzeria e dalla permanente
destinazione "trasporto ed alloggio di persone"  - essendo notoriamente fornite di letti a di
autonomi mezzi di raccolta delle acque luride - e sono inoltre assoggettate alle stesse norme
tecniche delle autovetture e/o autobus (art. 2, terzo comma, legge n. 38/82).
        Ne consegue che l'autocaravan, ove sia utilizzato in ordinarie forme di circolazione
stradale (compresa la sosta), come per il turismo itinerante, è un autoveicolo che per le sua
caratteristiche va assimilato alla autovetture e/o autobus, ciò soprattutto ai fini della
legittima individuazione dei soggetti obbligati dai provvedimenti limitativi della
circolazione stradale che possono essere disposti dalle autorità preposte.
C) LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DEI CENTRI
ABITATI
        Il primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 393/59 attribuisce al Prefetto il potere di
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle
strade correnti fuori dei centri abitati, quando sussistano motivi di sicurezza pubblica,
esigenze di carattere militare o motivi di pubblico interesse.
I provvedimenti debbono essere emanati in conformità alla direttive dal Ministero dei
LL. PP. Per affatto della entrata in vigore dell'art. 96 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616
l'attribuzione, limitatamente ai motivi di pubblico interesse, è stata devoluta al Presidente
dall'Amministrazione Provinciale.
Unico oggetto dei provvedimenti di cui trattasi è la sospensione della circolazione
nelle strade fuori dei centri abitati o per quelle che, pur attraversando detti centri, non sia no 32
comunali come espressamente dispone il terzo comma dell'articolo 4.
        La sospensione della circolazione deve essere temporanea, cioè deve essere prefissato
nel tempo il momento del suo venir meno.
Si può dire che i provvedimenti previsti  dall'articolo 3 - primo comma  - sono
determinati nell'oggetto e discrezionali nei motivi.
        Questa discrezionalità riceve però una prima limitazione per il fatto che i motivi di
sicurezza pubblica, le esigenze di carattere militare ed i motivi di pubblico interesse
debbono essere relativi alla circolazione stradale sicché detti motivi ed esigenze non
possono giustificare un intervento limitativo in materia di circolazione stradale quando non
abbiano ad oggetto specifico proprio la sicurezza dalla circolazione.
I motivi di pubblico interesse a di sicurezza pubblica e le esigenze di carattere militare,
sono da intendere, quindi, come pubblico interesse ad una regolare e non pericolosa
circolazione, sicurezza pubblica di circolazione ed esigenza di carattere militare della
circolazione.
Quanto sopra vale ad individuare i presupposti del provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione sulle strade, in quanto queste sono le circostanza che si
risolvono in motivi dell'atto.
Le Autorità preposta alla circolazione sulle strade extra urbana non possono, perciò
emanare provvedimenti limitativi ai sensi del C.d.S. che individuino e colpiscono, fra tutte
le possibili categorie di utenti, le sole autocaravan senza ulteriore logica e precisa
specificazione dei motivi per cui soltanto questa categoria di autoveicoli - proprio in quanto
tale  - possa nuocere al regolare andamento della circolazione stradale, e non, invece, altri
mezzi di peso o ingombro pari o superiore.
        Il terzo  comma dell'art. 3 dal D.P.R. n. 393/59 disciplina poi i poteri degli Enti
proprietari della strada poste fuori dei centri abitati, e cioè i poteri dello Stato, delle
Regioni, delle Province e dai Comuni.
E' attribuito all'ente proprietario dalla strada il potere di stabilire obblighi, divieti e
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle
caratteristiche strutturali delle strade.
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni possono, però essere stabiliti dagli Enti
proprietari delle strada solo per ciascuna strada o per un tratto di essa, sicché non è
consentita l'adozione di un provvedimento relativo a più strade, nel quale cioè sia stabilito
un obbligo, un divieto ovvero una limitazione riguardanti tutte le strade scorrenti fuori dei
centri abitati di proprietà dell'ente che adotta il provvedimento (e ciò, tra l'altro, anche per
la obiettiva difficoltà, per l'utente, di individuare, di volta in volta, quale sia l'Ente
proprietario).
        Il dover inerire ad una singola strada ovvero ad un tratto di essa è stabilito,
ovviamente, al fine di consentire la necessaria specifica e puntuale valutazione delle
esigenze della circolazione e dalle caratteristiche strutturali di una strada ben individuata, e
far si che, in effetti, il provvedimento concreto risponda effettivamente alla sua finalità di
tutela della circolazione in quel preciso e circoscritto ambito stradale. Ciò che non esclude,
peraltro, la possibilità di una unificazione formale in un solo atto di più provvedimenti
concernenti una molteplicità di strade i quali siano in ogni caso, il frutto anche di una
pluralità di specifici apprezzamenti.
        La disposizione consente anche che l'obbligo, il divieto o la limitazione siano relativi a
determinate categorie di utenti, ma pure in tal caso vale quanto si è appena detto, sicché non
solo i relativi provvedimenti limitativi dovranno essere sempre motivati dalle esigenze della
circolazione e delle caratteristiche strutturali delle singole strade, ma dovranno anche avere
specifico riguardo, naturalmente, alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza
che, di volta in volta, si intende investire con tali provvedimenti.33
D) LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI CENTRI ABITATI
        Il primo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 393/59 dispone che i Comuni possono, con
ordinanza del Sindaco, quale organo dal Comune, con efficacia limitata alla circolazione
nei centri abitati, adottare i provvedimenti indicati nel precedente articolo 3, commi primo,
secondo e terzo, tra cui:
- sospensione temporanea della circolazione di tutta o di alcune categoria di utenti per
motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico
interesse, conformemente alle direttive delle Ministro dei LL.PP.;
- stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa  o per determinata categorie di utenti in relazione alle
esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali delle strade;
- vietare o limitare la sosta ovvero limitare il parcheggio dai veicoli e degli animali su
ciascuna strada o tratto di essa;
- disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio
stradale o per esigenze di carattere tecnico.
Si possono, nel marito, formulare le stesse considerazioni sovraesposte, precisando
inoltre che la "sosta" dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica
di circolazione stradale.
Anche nei centri abitati, quindi, provvedimenti a carico delle sole autocaravan non
sono ammissibili se non nei limiti e nei termini prima illustrati. e mai dunque in termini
puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso
e/o ingombro.
E) CONCLUSIONI
        Quanto sin qui esposto si porta ad escludere che provvedimenti discriminatori a carico
della sola categoria delle auto-caravan, in quanto tale e perché tale  - e al di fuori di altre
specifiche e pecuniarie considerazioni a tale sola categoria inerenti  - possano essere assunti
dalle autorità competenti per ragioni connesse alla sicurezza della circolazione e sulla base,
quindi, di disposizioni contenute nel Codice della strada, non escludono, per contro, la
possibilità che le Autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di
incidere, in certa misura, sulla libera circolazione degli automezzi in questione con
specifica considerazione degli usi particolari cui questi veicoli possano essere adibiti, e
cioè:
1) alloggio di persone
2) soste invernali e simili.
        Ciò peraltro potranno fare solo richiamandosi a distinte e specifiche disciplina
normativa (poste, ad esempio, a tutela della sanità ed igiene pubblica, ovvero della
sicurezza pubblica in quanto tale) e non richiamandosi, con non consentite motivazioni
ibrida, anche a disposizioni contenute nel Codice della strada.
        Non potranno, peraltro, essere emanate ordinanze imitative con formule ambigue ("è
vietato il campeggio l'attendamento o la sosta", ad esempio, "alle roulotte o simili" o quanto
meno errate perché non conformi alle definizioni di legge "autocaravan o caravan giusta
legge n. 38/82).
        Sempre esemplificando ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere l'accesso
degli autoveicoli in determinate vie o strade al fine di impedire l'invasione massiccia di
terreni pubblici o privati, "il relativo provvedimento sarà di competenza del Prefetto per
motivi di esclusiva sicurezza pubblica".
D'altro canto poiché le autocaravan, in relazione agli usi speciali di cui si è detto,
danno luogo a forme di cosiddetto "campeggio libero", è evidente che la disciplina dallo
specifico uso è compito dalla vigilanza locale.34
        Si ribadisce  - in conclusione  - che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base
a divieti di circolazione e sosta sulla strade, che si possano configurare come affettiva
azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la
medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono
perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione.
IL MINISTRO
Franco Nicolazzi
11. D.M. 28.5.1985 sulle specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per
trasporto di attrezzature turistiche sportive (T.A.T.S.)
circolare 17 giugno 1985 – protocollo n. 2238/4120(0) - D.C. IV n. A068 - - Ministero dei
Trasporti – Direzione Generale MCTC – IV Direzione Centrale – Divisione 41
La stessa legge, all'art. 13, dà parimenti mandato al Ministro dei trasporti di stabilire con
propri decreti le specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per
trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.).
        Con il D.M. 16 giugno 1983, pubblicato sulla G.U n. 197 del 20.7.1983 e di cui si è
trasmessa copia con la circolare D.G. n. 170/83 del 12.7.1983, è stato stabilito che i veicoli
per trasporto promiscuo di persone e cose e le autocaravan devono essere conformi alle
norme tecniche applicabili ai veicoli delle classi internazionali M1, M2 ed M3, così come
definite nell'allegato I al D.M. 29 marzo 1974 sulle norme relative alla omologazione CEE
dei veicoli a motore, pubblicata nella G.U. n. 105 del 23.4.1974, pag. 2843.
Con il D.M. 28.5.1985, che viene ora trasmesso in allegata, vengono stabilite le
specifiche tecniche e funzionali cui devono rispondere le autocaravan, le caravan ed i
rimorchi T.A.T.S., cioè le caratteristiche di costituzione peculiari di tali veicoli.
Le caratteristiche costruttive di tali veicoli sono stabilite in un allegato tecnico, che
costituisce parte integrante del decreto stesso, e nel quale sono indicati i particolari
costruttivi e dimensionali e le modalità di verifica relative oggetto di tabelle di unificazione
a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 462 del D.P.R.
30.6.1959, n. 420.
Si ritiene utile fornire una elencazione delle tabelle di unificazione applicabili ai
veicoli in argomento:
- NC 188-01 - Autocaravan - Accessi e abitabilità;
- NC 188-02 - Autocaravan - Campo di visibilità del conducente verso l'alto;
- NC 488-01 - Caravan - Abitabilità;
- NC 434-10 - Rimorchi - Verifica delle strutture;
- NC 438-17 - Rimorchi - Carico statico verticale sull'occhione del timone:
- NC 438-60 - Rimorchi - Spazi liberi sul timone:
- NC 438-09 - Rimorchi - Organo di traino supplementare;
- NC 138-30 - Veicoli stradali - Caravan e rimorchi leggeri - Gancio a sfera -
Caratteristiche dimensionali;
- NC 138-40 - Veicoli stradali - Dispositivi di traino di categoria I e II;
- NC 438-40 - Veicoli stradali - Occhioni di categoria I e II.
        Nella redazione del decreto in argomento si è tenuto conto delle disposizioni vigenti in 35
materia, date con circolare, in attesa dell'emanazione di nuovi provvedimenti legislativi atti
a disciplinare, in via permanente, la materia stessa.
        Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla data di decorrenza delle norme
contenute nel decreto, che viene fissata nel 1° luglio 1985.
Viene inoltre precisato che, per le domande di omologazione e di riconoscimento di
idoneità alla circolazione presentate entro detta data, le nuove norme possono essere subito
applicate, a richiesta.
IL DIRETTORE GENERALE
dr. ing. Gaetano Danese
12. Posti letto stabilmente installati nelle autocaravan
circolare 15 luglio 1986 protocollo n. 2495/4120(0) - – Ministero dei Trasporti –
Direzione Generale MCTC – IV Direzione Centrale – Divisione 41
In relazione ai quesiti qui rivolti in merito all'oggetto ed alla evoluzione del sistema di realizzazione
dei posti letto nelle autocaravan si fa presente che la definizione di posto letto "stabilmente
installato" riportata sia nel D.M. 28.5.85 che nella tabella CUNA NC 188-01, può essere
interpretata come segue:
· sono considerati "stabilmente installati" anche i posti letto derivati da trasformazioni di sedili
con eventuali aggiunte di parti;
· sono inoltre considerati "stabilmente installati" anche i posti letto ottenuti dalla
predisposizione di piani mobili (ad es. ribaltabili o basculanti) montati su leverismi od altri
sistemi, purché detti sistemi siano stabilmente fissati alla struttura della carrozzeria e
purché detti piani non siano asportabili.
   
    IL VICE DIRETTORE CENTRALE
        dr. ing. Mario Gaudiano
13. Classificazione autocaravan
circolare 21 gennaio 1987 Prot. n. 4735/4120(0) - B007 – Ministero dei Trasporti – Direzione
Generale MCTC – IV Direzione Centrale – Divisione 41
     E' stato rilevato che le molteplici espressioni adoperate sulle carte di circolazione per definire
l'autocaravan danno luogo spesso a notevoli inconvenienti ed equivoci sul piano pratico, in sede di
circolazione e sosta degli stessi veicoli.
        Al riguardo si osserva che mediante la legge 10 febbraio 1982, n. 38 ed il successivo D.M. 28
maggio 1985 l'autocaravan è stata definitivamente inquadrata nelle sue caratteristiche tecniche e
funzionali (articolo 26, lettera l del testo unico, così modificato dall'articolo 2 della legge n. 38/82), e
definita come "autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per
essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente".
                 …(ndr)  Da ricordare però che, come ricordato nella circolare del 6 giugno 2005 – protocollo n.
2851/M362 – emessa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, gli
autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei posti, per cui
– anche se si tratta di modelli probabilmente raramente disponibili sul mercato italiano, esiste la possibilità
di prevedere la circolazione anche di veicoli della categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed M3
(veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e
massa massima superiore a 5 t) …(ndr)
        Pertanto è necessario che, per la classificazione degli autoveicoli in questione, sulla carta di
circolazione venga usato esclusivamente il termine "autocaravan" adoperato dalla legge per
indicare la categoria del veicolo.
        Per quanto concerne la definizione della carrozzeria, che deve rispondere solo alle
prescrizioni delle disposizioni di legge soprarichiamate, al fine di evitare difformità tra i vari uffici, si
dispone che in sede di omologazione (articolo 53 del testo unico) o di visita e prova delle36
autocaravan ai sensi dell'articolo 54 del testo unico, nella compilazione dei documenti di
circolazione, alla voce "carrozzeria", venga adoperato unicamente il termine "chiusa" (articolo 226
del regolamento).
        S'interessa la Divisione 47 ad inserire nell'elaboratore il codice corrispondente alla classe del
veicolo (autocaravan) ed alla carrozzeria (chiusa).
Gli Uffici Provinciali, a seguito di domanda di duplicato per adeguamento presentata dagli
interessati, potranno modificare nel senso di cui sopra le carte di circolazione delle autocaravan
omologate o approvate dopo l'entrata in vigore della legge succitata (tariffa 2d).
Per i modelli precedenti, l'adeguamento potrà aver luogo a seguito di visita e prova (tariffa 3a)
con il controllo di rispondenza alle norme della legge n. 38/82 (lunghezza max 8 m, carrozzeria per
trasporto e alloggio max 7 persone compreso il conducente) e con l'emissione di una nuova carta di
circolazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Ubaldo Quaranta
14. Circolare 15 dicembre 1988
Traino di rimorchi con autocaravan
15 dicembre 1988 - Prot. n. 2994/4335 – Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della
Motorizzazione Civile – Divisione 43
Si è ritenuto da parte di taluni Uffici Provinciali che gli autoveicoli della nuova categoria autocaravan
introdotta dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 , possano trainare esclusivamente
carrelli appendice o rimorchi T.A.T.S., e non invece rimorchi adibiti genericamente al trasporto di
merci.
        In proposito si chiarisce quanto segue.
Con D.M. 16 giugno 1983 (G.U. n. 197 del 20.7.1983) , che detta norme tecniche applicabili ai
veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e alle autocaravan, si è stabilito che tali veicoli
debbano comunque risultare conformi alle norme tecniche applicabili ai veicoli delle classi
internazionali M1, M2, M3, sia in sede di omologazione ai sensi dell'articolo 53 C.d.S., che di visita
e prova ai sensi dell'articolo 54 C.d.S.
Con successivo D.M. 28 maggio 1985 (G.U. n. 160 del 9.7.1985) relativo alle specifiche
tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e
sportive, si prevedeva esplicitamente la possibilità di  formare treni costituiti da autoveicolo e
caravan o rimorchi T.A.T.S., mentre si dettavano norme intese ad accertare l'idoneità al traino di
autovetture, autoveicoli per uso promiscuo e autocaravan.
Peraltro la legge 30 marzo 1987, n. 132 (G.U. n. 80 del 6.4.1987) stabilisce all'articolo 6, che
le disposizioni della legge 6.6.1974, n. 298 non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato
con motoveicoli ed autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.
Ne deriva pertanto che le autovetture nonché gli autoveicoli per uso promiscuo, e le
autocaravan, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ai quali sono  applicabili
norme tecniche relative alle classi internazionali M1 o M2, a norma del citato D.M. 16.6.1983, muniti
di idoneo gancio di traino, possano trainare, oltreché carrelli appendice, anche caravan e rimorchi
T.A.T.S, ovvero rimorchi atti al trasporto di cose, nel limite della massa rimorchiabile del veicolo
trattore.
        Per le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t il traino sarà
invece limitato, oltreché ai carrelli appendice, alle caravan e ai rimorchi T.A.T.S., con esclusione
quindi dei rimorchi adibiti al trasporto di cose, in quanto il veicolo trattore, autocaravan, non può
essere autorizzato al trasporto di cose.
Il Centro Elaborazione Dati di questa Amministrazione aggiornerà le proprie procedure di
stampa in modo che l'accertata idoneità al traino per le tre categorie di veicoli sopra indicati
(autovetture, autoveicoli per uso promiscuo e autocaravan), dia luogo alla stampa di carta di
circolazione ove sia riportata la dicitura generica del tipo:
"Autoveicolo munito di gancio di categoria ......................... idoneo al traino di massa rimorchiabile
max di ............... kg".
IL DIRETTORE CENTRALE
                                                          dr. ing. Ubaldo Quaranta37
15. circolare 4 novembre 1993 - protocollo n. 390/4120/(0) - D.C. IV n. A112 - CIRCOLARE N.
209/93 - Sbalzo posteriore della caravan –Ministero dei Trasporti – Direzione Generale MCTC – IV
Direzione Centrale – Divisione 41
        L'allegato tecnico  prescrive che lo sbalzo posteriore delle caravan  non debba eccedere il 60% dell'interasse.
possa superare il 50% dell'interasse, nel rispetto delle prescrizioni relative alla massa statica
sull'occhione.
        non debba eccedere il 60% dell'interasse.
        Allo stesso punto è inoltre previsto che per i rimorchi ad uso speciale potranno essere
consentiti sbalzi superiori, purché autorizzati dalla Direzione Generale della motorizzazione e dei
trasporti in concessione.
La norma configura pertanto la possibilità di concedere deroghe sulla dimensione dello sbalzo
posteriore di particolari veicoli, qualora queste richieste siano connesse con il soddisfacimento di
specifiche esigenze funzionali e non costituiscano potenziale pericolo per la circolazione.
Una indagine condotta, esaminando un campione significativo di omologazioni di caravan di
recente costruzione, ha rilevato che il fenomeno della richiesta di deroghe in merito all'argomento in
oggetto è ormai generalizzato.
L'esperienza maturata nello specifico settore di omologazione induce a ritenere tecnicamente
accettabile un limite dimensionale dello sbalzo posteriore non superiore al 70% del valore
dell'interasse.
Considerata l'ampiezza e la generalizzazione del fenomeno, si può ritenere che uno sbalzo
posteriore delle dimensioni di cui sopra sia da considerare non eccezionale, ma riconducibile nella
"norma".
Le reiterate istanze di deroghe, presentate in fase di richieste di omologazione o di
approvazione delle case costruttrici, sono conseguentemente da considerare non indispensabili. Si
osserva infatti che l'istituto della deroga trova piena applicazione in relazione alla eccezionalità delle
circostanze che generano la richiesta ed in presenza di fondate motivazioni.
La presente circolare rappresenta pertanto, ai sensi delle norme sopracitate e delle valutazioni
di questa Direzione Generale, una preventiva autorizzazione che consente di accedere
all'omologazione o all'approvazione di caravan con sbalzo posteriore non superiore al 70%
dell'interasse, senza presentare preventivamente istanza di deroga.
Si rammenta inoltre che durante la fase di visita e prova delle caravan è richiesta una
particolare accuratezza nell'accertamento che:
- la parte a sbalzo posteriore, con il veicolo a pieno carico, si trovi al di sopra di un piano inclinato
di 7° sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più
prossime (p. 3, art. 1, D.M. 14.10.1987, n. 437) ;
- la massa statica sull'occhione del timone non sia inferiore al 4% né superiore al 7% della massa
massima attribuita al veicolo e comunque non superiore a 120 Kg (p. 2.2, alleg. tecn. al D.M.
28.5.1985) .
        Il valore del carico statico verticale  si rileva disponendo il centro della cavità dell'occhione del
timone del rimorchio ad una distanza dal suolo di 385 mm (CUNA NC 438-17).
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Franco Zacchilli38
16. risposta a quesito anno 2005 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i
Trasporti Terrestri Direzione Generale della Motorizzazione - Esposto circa divieti di transito e
sosta per autocaravan nel Comune di Roccaraso (prot. n.1132/2005)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale della Motorizzazione
Oggetto: Esposto circa divieti di transito e sosta per autocaravan nel Comune di Roccaraso
(prot. n.
1132/2005).
Egr. Signori,
in merito all’esposto in oggetto, si riportano di seguito le norme di riferimento in materia di
circolazione degli
autocaravan.
L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette
1
 persone al  massimo,
compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. M) del Codice della Strada).
Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli
autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1).
La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano
sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede
stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a
pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art.
185 c. 3).
E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di
fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4).
Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della
strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3).
Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3,
stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinare categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c. 4 lett. B).
Esso, può, inoltre vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la
sosta dei veicoli (art. 6 c. 4 lett. d).
Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri
mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c. 4 lett. f).
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art.
6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a).
Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c. 1 lett.
e).
Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante
dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett. f).
Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c. 1 lett. h).
Da quanto sopra esposto si deduce che il comune, con ordinanza motivata in relazione alle
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare
permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti.
In difetto di tali stringenti motivazioni, il comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata,
vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.
Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza
                                               
1
Da ricordare però che, come ricordato nella circolare del 6 giugno 2005  – protocollo n. 2851/M362  – emessa dal  Ministero
Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1,
M2 o M3 in relazione al numero dei posti, per cui  – anche se si tratta di modelli probabilmente raramente disponibili sul mercato
italiano, esiste la possibilità di prevedere la circolazione anche di veicoli della categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati
al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t)39
emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio
ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da particolari esigenze di circolazione
o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare
categoria di utenti appare illegittimo.
A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei
Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice
della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”.
In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più
ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e
sosta di autocaravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e
invece, celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento
dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.
Ulteriore motivo di illegittimità appare, peraltro, l’estensione del divieto all’intero territorio comunale,
per di più in assenza di idonee aree di parcheggio riservate ad autocaravan; tale circostanza
configura inoltre violazione degli art. 3 e 16 della Costituzione.
L’attuale assetto normativo delle autonomie locali non consente, purtroppo, un diretto intervento di
questo Ufficio, se non nel caso di grave pericolo per la sicurezza; solo in tale ultima ipotesi, infatti,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Codice della Strada, il Superiore Ministero può disporre
l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti inadempienti.
Corre l’obbligo, tuttavia, di segnalare che, presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione
Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, in relazione al prossimo
avvio del processo di riforma complessiva del Codice della Strada, è stato di recente istituito, con
D.M. 19 maggio 2004 n. 1905, un gruppo di lavoro incaricato di analizzare la situazione normativa
ed attuativa delle disposizioni in materia di segnaletica stradale, al fine di ottimizzarne l’impiego.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
(prot. n. 1132/2005)
Il direttore generale (dr. Sergio Dondolini)

 Autocaravan e accessori
Possono essere installati:
strutture portabiclette nella parte posteriore del
veicolo
Non occorre visita e prova purchè si tratti di 
struttura leggera di tipo amovibile omologabile 
quale unità tecnica indipendente
-------------------------------------------------

strutture portasci nella parte posteriore del
veicolo
Non occorre visita e prova purchè si tratti di 
struttura leggera di tipo amovibile omologabile 
quale unità tecnica indipendente
-----------------------------------------------

strutture portabagagli nella parte posteriore del
veicolo
Non occorre visita e prova purchè si tratti di 
struttura leggera di tipo amovibile omologabile 
quale unità tecnica indipendente
----------------------------------------------
Struttura nella parte posteriore per trasporto
oggetti
Occorre visita  e prova
----------------------------------------------
Struttura nella parte posteriore per trasporto
ciclomotori
Occorre visita  e prova
----------------------------------------------

Struttura nella parte posteriore per trasporto
motocicli
Occorre visita  e prova
----------------------------------------------
Istallazione di impianto GPL di tipo combinato:
cioè con possibilità di alimentare sia il motore
del veicolo che i servizi di bordo
Occorre visita  e prova
L’installazione dell’impianto può essere
effettuata, come previsto dalla legge 122/1992, 
solamente dalle imprese iscritto nel registro 
delle imprese di autoriparazione nelle sezioni di 
meccanica e motoristica o di elettrauto

ANCORA RIFERIMENTI ALLA OMOLOGAZIONE AD autocaravan


Da rilevare che la normativa comunitaria definisce invece gli
autocaravan come autoveicoli della categoria M1 costruiti per essere
adibiti all’alloggio delle persone e con posti a sedere, tavolo, cuccette,
attrezzatura da cucina, armadi, ripostigli.
Da ricordare inoltre che nei primi anni ottanta, a seguito di alcune
modifiche legislative, l’allora direzione generale della motorizzazione
civile dispose l’adeguamento del parco circolante dei veicoli al fine di
regolarizzarlo con quanto previsto dalle nuove disposizioni; per il
controllo su strada il problema praticamente non si pone in quanto il
veicolo, dall’epoca ad oggi, è stato senza dubbio stato sottoposto a più
di una revisione periodica ai sensi dell’articolo 80  codice della strada
Questo tipo di veicolo è caratterizzato dalla presenza permanente di una
carrozzeria coibentata contenente mobili, tavolini, cucina,
elettrodomestici, servizi igienici, ecc                                        
Per effetto delle direttive 98/14/CE (recepita in Italia con DM 4 agosto
1998) e 2001/116 (recepita in Italia con DM 20 giugno 2002) è previsto
che nelle autocaravan siano presenti  almeno le seguenti attrezzature:
posti a sedere e tavolo, cuccette (si possono ottenere anche ribaltando i 3
sedili), attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli
Per la trasformazioni di un autoveicolo in autocaravan è necessaria
visita  e prova: in difetto sanzione di cui all’articolo 78  codice della
strada

giovedì 12 maggio 2011

EFOY Energy Calculator Cercate la sorgente d’energia autonoma più adatta al vostro Camper, ma trovate difficile decidere tra le tante possibilità offerte? Sostanzialmente le sorgenti d’energia a vostra disposizione sono il generatore, l’impianto a pannelli solari o la cella a combustibile EFOY. La scelta della sorgente più adatta alle vostre esigenze non può che basarsi sul fabbisogno giornaliero d’energia. Quest’ultimo dipende a sua volta da alcuni fattori, come per esempio tipo e numero degli accessori, tempi e durata del viaggio, abitudini personali. Energy Calculator rende il calcolo un gioco da ragazzi, ed alla fine il programma indica anche la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Download PDF Accessori utilizzati Quantità degli accessori [n] x Potenza assorbita [W] :12 Corrente [A] x Durata di funziona- mento giornaliero [h] = Capacità [Ah] Illuminazione Illuminazione a LED Lampade alogene Faretti Lampade a risparmio energetico Elettrodomestici Mini frigor portatile Frigorifero trivalente gas Microonde Macchina da caffè (230V) Bollitore (12V) Asciugacapelli Calorifero / Impianto di condizionamento / Acqua Impianto riscaldamento gasolio/gas Condizionamento Boiler ad accumulo portatile Bollitore ad immersione Coperta elettrica Pompa acqua Multimedia Televisore Ricevitore satellitare Computer Caricabatteria Radio Accessori marina Illuminazione a posizionamento GPS Anemometro Radiotrasmettitore VHF Altro utilizzatore Altro utilizzatore Altro utilizzatore Altro utilizzatore Consumo [Ah/Giorno] Capacità batteria Camper [Ah] * n.b. la batteria non può essere completamente scaricata e deve essere in stato di carica al 100% per permetterne il migliore utilizzo. Consigli per la vostra produzione d'energia Sorgente energetica Apporto giornaliero [Ah] Autonomia energetica Giorni di autonomia** Riserva energetica [%] EFOY 600 EFOY 900 EFOY 1200 EFOY 1600 EFOY 2200 Pannello solare in estate* [Wp] Pannello solare in inverno* [Wp] EFOY 600 + Pannello solare in estate* [Wp] EFOY 600 + Pannello solare in inverno* [Wp] Generatore 1000 W: 2 ore di funzionamento*** Nessuna fonte di energia * cifre riferite ai valori di riferimento per l'irraggiamento in Germania, estate (Wp x 4 h) ed inverno (Wp x 1 h) ** automonia espressa in tempo *** est effettuato con caricabatteria dat 20 A


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Illuminazione a LED
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energetico
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n.b. la batteria non può essere completamente scaricata e deve
essere in stato di carica al 100% per permetterne il migliore utilizzo.
Consigli per la vostra produzione d'energia
Sorgente energetica Apporto giornaliero [Ah]Autonomia energeticaGiorni di autonomia**Riserva
energetica [%]
EFOY 600 
EFOY 900 
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** automonia espressa in tempo
*** est effettuato con caricabatteria dat 20 A