Da rilevare che la normativa comunitaria definisce invece gli
autocaravan come autoveicoli della categoria M1 costruiti per essere
adibiti all’alloggio delle persone e con posti a sedere, tavolo, cuccette,
attrezzatura da cucina, armadi, ripostigli.
Da ricordare inoltre che nei primi anni ottanta, a seguito di alcune
modifiche legislative, l’allora direzione generale della motorizzazione
civile dispose l’adeguamento del parco circolante dei veicoli al fine di
regolarizzarlo con quanto previsto dalle nuove disposizioni; per il
controllo su strada il problema praticamente non si pone in quanto il
veicolo, dall’epoca ad oggi, è stato senza dubbio stato sottoposto a più
di una revisione periodica ai sensi dell’articolo 80 codice della strada
Questo tipo di veicolo è caratterizzato dalla presenza permanente di una
carrozzeria coibentata contenente mobili, tavolini, cucina,
elettrodomestici, servizi igienici, ecc
Per effetto delle direttive 98/14/CE (recepita in Italia con DM 4 agosto
1998) e 2001/116 (recepita in Italia con DM 20 giugno 2002) è previsto
che nelle autocaravan siano presenti almeno le seguenti attrezzature:
posti a sedere e tavolo, cuccette (si possono ottenere anche ribaltando i 3
sedili), attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli
Per la trasformazioni di un autoveicolo in autocaravan è necessaria
visita e prova: in difetto sanzione di cui all’articolo 78 codice della
strada
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