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mercoledì 18 maggio 2011

ANCORA RIFERIMENTI ALLA OMOLOGAZIONE AD autocaravan


Da rilevare che la normativa comunitaria definisce invece gli
autocaravan come autoveicoli della categoria M1 costruiti per essere
adibiti all’alloggio delle persone e con posti a sedere, tavolo, cuccette,
attrezzatura da cucina, armadi, ripostigli.
Da ricordare inoltre che nei primi anni ottanta, a seguito di alcune
modifiche legislative, l’allora direzione generale della motorizzazione
civile dispose l’adeguamento del parco circolante dei veicoli al fine di
regolarizzarlo con quanto previsto dalle nuove disposizioni; per il
controllo su strada il problema praticamente non si pone in quanto il
veicolo, dall’epoca ad oggi, è stato senza dubbio stato sottoposto a più
di una revisione periodica ai sensi dell’articolo 80  codice della strada
Questo tipo di veicolo è caratterizzato dalla presenza permanente di una
carrozzeria coibentata contenente mobili, tavolini, cucina,
elettrodomestici, servizi igienici, ecc                                        
Per effetto delle direttive 98/14/CE (recepita in Italia con DM 4 agosto
1998) e 2001/116 (recepita in Italia con DM 20 giugno 2002) è previsto
che nelle autocaravan siano presenti  almeno le seguenti attrezzature:
posti a sedere e tavolo, cuccette (si possono ottenere anche ribaltando i 3
sedili), attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli
Per la trasformazioni di un autoveicolo in autocaravan è necessaria
visita  e prova: in difetto sanzione di cui all’articolo 78  codice della
strada

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