Pagine

mercoledì 13 febbraio 2013

TRASPORTO: CON L'AUTO TARGATA ROMANIA SI ELUDE IL FISCO.


"La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati Esteri è regolata dall’articolo 132 del codice della strada,norma che dispone che tali veicoli, sempre che abbiano adempiuto alle formalità doganali, “sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Questa disposizione, comunque, presenta notevoli difficoltà di applicazione quando si tratti di veicoli provenienti da uno Stato UE, per i quali il termine previsto dall’articolo 132 del codice della strada di fatto non può essere controllato in conseguenza della eliminazione delle barriere doganali, favorendo ipotesi note di abuso. Quanto agli aspetti assicurativi, l’articolo 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile 2008 numero 86 dispone che per i veicoli immatricolati in Stati esteri che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, l’obbligo della copertura assicurativa si considera assolto se la targa di immatricolazione è stata rilasciata da uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo ed altri assimilati da convenzioni bilaterali (Svizzera, Andorra, Islanda, Norvegia, Croazia e Serbia). Il che sottrae questi veicoli al controllo della copertura assicurativa". E' quanto dichiara all'AgenParl, Raffaele Pellino, Presidente dell'Uci, l'istituto che si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all'estero da veicoli italiani.
"Il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di questi veicoli rientra tra i compiti istituzionali dell’Ufficio Centrale Italiano (come previsti e disciplinati dagli articoli 125 e 126 del codice delle assicurazioni private) il quale, nell’ipotesi di mancata copertura assicurativa, si rivale per le somme erogate ai danneggiati sull’omologo Ufficio Nazionale di assicurazione del Paese di immatricolazione del veicolo, lasciando, quindi, il costo finale a carico di quel mercato. Questo alla condizione che si tratti di un veicolo regolarmente immatricolato in uno dei Paesi elencati al comma 5 del citato D.M. numero 86 del 2008. Qualora, infatti, “il sinistro sia stato cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo”, il risarcimento del danno resta a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, come previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera d) ter del codice delle assicurazioni private, e, di conseguenza, del mercato Italiano. Aggiungo che i sinistri causati nel 2012 da veicoli rumeni in Italia sono stati circa 8.000, ma non siamo in grado di distinguere tra veri utilizzatori rumeni ed eventuali “abusivi”

Nessun commento:

Posta un commento