Pagine

mercoledì 8 novembre 2023

COSA DEVI SAPERE SE VUOI OMOLOGARE UN FURGONE A CAMPER

In questo articolo facciamo chiarezza sulle norme stabilite dal legislatore e su come procedere per omologare un autocarro trasformato in camper.Omologazione del furgone camperizzato: ecco come ottenerla

L’omologazione del furgone camperizzato è il momento fatidico del brutto anatroccolo che finalmente si riconosce cigno splendido.

Ma è possibile questa “scoperta festosa” in Italia, sulla base delle leggi vigenti?

E come bisogna procedere?

In questo articolo facciamo chiarezza sulle norme stabilite dal legislatore e su come procedere per omologare un autocarro trasformato in camper.

Che cosa devi saper per omologare un furgone camperizzato

I furgoni sono mezzi destinati al trasporto delle merci.

Si tratta quindi di veicoli commerciali, denominati anche “autocarri”, che rientrano nella categoria definita dalla sigla “N1”.

Al contrario, le quattro ruote idonee al trasporto di persone – fino a otto passeggeri, più il conducente – sono classificate nella categoria M1.

Dunque, la trasformazione di un autocarro in camper consiste essenzialmente nel passare dalla categoria N1 alla M1.

Perché questo avvenga, devono essere soddisfatte alcune condizioni e sul libretto andrà riportata la dicitura “AUTOCARAVAN”.

Che cosa dice la normativa italiana

Nel 2009 una circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri chiariva che il passaggio di un mezzo dalla categoria N1 alla M1 fosse da escludersi, con un’unica eccezione.

La deroga riguarda gli autocarri che sono stati in precedenza classificati come veicoli di categoria M1 e in un secondo momento modificati per trasportare merci.

In sintesi, per la legge nostrana, non è possibile acquistare un autocarro e trasformarlo in camper.

Come fare per riuscire ugualmente nell’intento di fare di un furgono una casa mobile?

Un allestimento temporaneo

Questo significa che le strutture aggiunte al mezzo per renderlo accogliente come un camper devono essere facilmente smontabili e rimovibili.

Non devono rappresentare modifiche definitive della struttura del mezzo.

In questo modo, è possibile circolare legalmente, ma non ottenere l’omologazione del furgone camperizzato.

Come ottenere l’omologazione del furgone camperizzato
Se il furgone era in un primo momento classificato come veicolo M1, il primo passo per la richiesta di omologazione a camper è iniziare l’iter burocratico.

Se invece l’autocarro è stato acquistato appunto come semplice autocarro?

Il punto chiave qui è far in modo di immatricolare il proprio furgone come se fosse un camper.

Insomma, appena uscito dall’uovo, il cucciolo va riconosciuto cigno e non un anatroccolo.

Come fare?
L’iter burocratico
L’obiettivo delle fasi dell’iter burocratico è superare il collaudo in una delle sedi della Motorizzazione civile presenti sul territorio.

Per centrarlo bisogna ottenere ben tre certificazioni da parte della casa produttrice e un progetto ideato e realizzato da una figura professionale specializzata, ingegnere o ingegnera del settore.

Ma andiamo con ordine.

Ecco tutti i passaggi:

ottenere il nulla osta alla trasformazione da parte dell’impresa che ha prodotto il mezzo;
procurarsi un progetto dell’allestimento per la trasformazione in camper redatto e firmato da un ingegnere con regolare iscrizione all’albo;
ottenere l’approvazione del progetto da parte della casa produttrice;
farsi rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori a regola d’arte;
ottenere un secondo nulla osta della casa produttrice in seguito al suo collaudo.
L’ultima fase consiste nel portare alla Motorizzazione tutti i documenti – progetto, certificato e nulla osta – in modo che il mezzo sia immatricolato nella categoria M1.
Quanto costa omologare un furgone come camper
Il costo più importante da mettere a budget per affrontare l’iter di omologazione di un furgone camperizzato è il tempo.

Infatti, la procedura, con la richiesta di certificazione, approvazione e nulla osta, può richiede anche alcuni anni.

È importante considerare questo aspetto prima di iniziare a covare l’uovo dell’anatroccolo-cigno.

L’omologazione in sé, come atto burocratico che sancisce il passaggio da furgone a camper, costa relativamente poco: a seconda delle dimensioni del mezzo e della complessità delle modifiche apportate, la spesa va dai 400 ai 1.000 euro.
Quanto costa trasformare un furgone
Il primo passo per approssimarsi alla domanda su come omologare un furgone trasformato in camper è decidere di attrezzarlo con un allestimento permanente.

Infatti, in base alla legge italiana, è possibile richiedere l’omologazione di un furgone camperizzato, solo se professionisti qualificati hanno realizzato una dotazione fissa per trasformare il mezzo.

Questo significa far fronte a un investimento superiore rispetto a quello necessario per un allestimento temporaneo, magari ottenuto attraverso lavoretti di bricolage.

L’opzione fai da te temporanea richiede una spesa che va dai 1.000 ai 3.500 euro.

La trasformazione in camper attuata da un’azienda del settore parte, invece, da un costo di 5.000 euro, che lievita spesso fino al doppio.


venerdì 23 dicembre 2022

peccato che sia già scaduto.. Pagati per viaggiare?! Deel offre il lavoro da sogno di “Social Media Nomad” nella regione australe

  • La soluzione in più rapida crescita per le HR globali, Deel è alla ricerca di un esperto di social media per viaggiare e catturare contenuti in Australia e Nuova Zelanda.
  • Il nomade viaggerà per sei mesi in un furgone totalmente attrezzato, documentando l'intera esperienza.
  • Deel si farà carico del costo di vitto e alloggio (furgone attrezzato), wifi, viaggio, carburante e parcheggi. La società rimborserà inoltre le spese di lavoro necessarie per catturare contenuti e offrirà idoneità al programma di premi di Deel, che offre vantaggi per il benessere e lo sviluppo.
  • Inoltre, il candidato riceverà un compenso di $3.400 dollari USA al mese per esplorare la regione con stile.
  • Deel è una prestigiosa società specializzata in soluzioni di pagamento dei salari e conformità, che aiuta le aziende ad assumere chiunque in ogni parte del mondo. La tecnologia di Deel offre competenze ineguagliate a livello di buste paga, gestione delle risorse umane, conformità, incentivi, benefici e non solo, che non possono mancare laddove ci si occupa di assunzioni o si gestisce un team globale.

    Utilizzando un processo self-service basato sulla tecnologia, i clienti di Deel possono assumere dipendenti a tempo pieno e collaboratori indipendenti in più di 150 Paesi in pochi minuti e in conformità con le leggi vigenti. Con oltre 250 partner esperti di mobilità e di questioni legali, contabili e fiscali, Deel consente alle aziende di creare, sottoscrivere e inviare contratti localizzati conformi da una libreria di modelli e pagare i team in più di 120 valute con un solo clic.

    Fondata nel 2019 da Alex Bouaziz e Shuo Wang, Deel è una società con più sedi e dipendenti in varie parti del mondo. 

  • Ulteriori informazioni qui:

  • https://www.deel.com/

giovedì 22 dicembre 2022

Potrebbe essere un bella alternativa

A Rimini è già realtà. #Waterdream, il resort galleggiante diffuso - interamente realizzato in Italia, da parte dell'azienda brianzola Crippaconcept, fa mostra di sé all'interno di uno dei porti turistici più belli del Mediterraneo, quello della Darsena di Rimini. Con i suoi 622 posti barca, è considerato dagli esperti un vero e proprio gioiello dell’Adriatico frequentato dagli amanti della vela e del diportismo.
Attraverso questo progetto, la vacanza esperienziale all’aria aperta si sposta dalla terraferma all’acqua.
Così a pochi passi dal centro città e dalle spiagge, approda in Romagna il network di strutture ricettive galleggianti denominato, appunto, "Waterdream": un progetto turistico innovativo, caratterizzato dalla progettazione e realizzazione di case mobili e tende da campeggio di lusso.

A Rimini, gli alloggi di design traggono ispirazione dalle cabine di una nave da crociera di lusso, combinando elementi premium delle cosiddette "mobile home" (case mobili) con la peculiarità di una vacanza sull’acqua.

Ciascuna suite dispone di due camere da letto, una matrimoniale e una a tre letti singoli, cucina con angolo pranzo e zona living; all’esterno, il ponte offre una lounge a cielo aperto con una scaletta che porta alla vera chicca dell’imbarcazione: un rooftop terrace con lettini prendisole per vivere in relax la luce del tramonto, le mattine in pieno sole o le notti sotto le stelle, cullati dal ritmo dell’acqua.

Ottimo per un soggiorno rilassante e per godersi la raffinatezza di una fuga nel centro della città, gli ospiti, possono godere della vista delle imbarcazioni, delle vele che li circondano nel perimetro della Marina, godere dei servizi presenti o sbarcare per giornate sulla spiaggia o alla scoperta della città e dei suoi dintorni. Godendo sempre di privacy e tranquillità, una volta fatto ritorno alla propria house boat case galleggianti), creata e realizzata da Crippaconcept con materiali ecocompatibili e naturali e a risparmio energetico. L’unità infatti controlla i consumi e li raziona quando gli ospiti sono fuori, per continuare a garantire un’efficiente gestione delle risorse energetiche.

“Vogliamo ampliare le prospettive della vacanza 'open air', tipologia di vacanza che rispetta l’ambiente e garantisce un’ospitalità di livello elevato, al pari di un hotel a cinque stelle in termini di comfort e servizi. In questa nuova declinazione di en plein air vogliamo mettere le persone in contatto con l’acqua e regalare loro un punto di vista nuovo sul nostro Paese: la bellezza dell'Italia vista dal mare. - commenta Sergio Redaelli, amministratore delegato di Crippaconcept
Ecco i link ove sono presenti per contattarli:
http://www.marinadirimini.com/resort/
Sul lago Maggiore: https://www.campingitalialido.it/
Cuneo: https://www.campingitalialido.it/

L’affiliazione al network di hotellerie galleggiante WATERDREAM è un progetto fondato sulla vacanza, avviato da Crippaconcept, per offrire un prodotto turistico nuovo e innovativo. È un progetto che si rivolge a tutti coloro che desiderano offrire ai propri ospiti un’esperienza insolita e l’opportunità per la propria impresa di sfruttare aree come porti turistici, darsene, marine, laghi ecologici, resort di intrattenimento marini. Per avere informazioni sulle affiliazioni:
www.waterdream.it

info@crippacampeggio.it

ma scaldarsi con la legna, è veramente dannoso per l'ambiente?

Il caldo generato da una buona stufa a legna è più “avvolgente”, “asciutto” (basta far la prova con un lenzuolo bagnato), duraturo, ed è un caldo davvero potente. Ovviamente non va alimentata con legnaccia, peggio ancora se umida o composta da pezzi di bancale o mobilia frantumata (anche per ovvie ragioni inquinanti come avete giustamente scritto). Peraltro c’è una bella differenza tra legna e pellet.
La legna bruciata produce la stessa Co2 di quando marcisce cedua nel bosco. E il riscaldamento globale dipende proprio dalla cappa di Co2. Le polveri emesse (Pm10) sono minori e meno insidiose delle polveri emesse dall’inquinamento industriale e automobilistico che peraltro generano anche il pericolosissimo Pm5, se non erro.
Se una parte viene importata è una quota decisamente ridicola rispetto ai volumi di spesa che comporta immettere gas e petrolio di cui siamo quasi totalmente dipendenti dall’estero. Peraltro la quota nazionale di legna da ardere aiuta la riforestazione e il rinnovo delle piante del bosco. Non solo, proprio l’abbandono dei boschi e il degrado montano sono la prima causa di incendi e frane.

martedì 20 dicembre 2022

l'Italia non è una, ma è divisa in tanti feudi

Buona lettura a chi vuole soffermarsi su questo mio ragionamento.
Veniamo al dunque.
Partendo dal mio settore lavorativo, i camper, posso assicurare che le leggi riguardante revisioni e interpretazioni delle stesse è un vero labirinto ove difficilmente si intravvede una uniformità di giudizi, e non si tratta solo di differenze tra nord e sud, ma anche tra città vicine. Stiamo ovviamente parlando di Motorizzazione civile.
Altra divisione netta, questa volta tra nord e sud, la ho rilevata nei giudizi di valutazione da parte delle commissioni mediche inerenti i punti e gradi di invalidità. Invalidità data per piedi piatti ma poi vanno in ufficio con tacco 12, invalidità civile data a chi si stanca dopo pochi minuti dal suono della sirena, invalidità per una inabilità lavorativa comprensiva di legge 104 e di accompagnamento, ma chi ne usufruisce spesso parte da casa x settimane, non accompagnata e necontrollata. E parliamo di leggi uguali per tutti?
Ma mi faccia il piacere..... 

martedì 14 dicembre 2021

Esistono misure strutturali, cioè permanenti, non legate alle emergenze causate dall’inquinamento da PM10. Queste misure servirebbero per regolamentare la circolazione dei mezzi indipendentemente dalle contingenze, in riferimento all’anno di immatricolazione, alle fasce urbane, al tipo di carburante e al numero di passeggeri.Si tratta di misure nazionali rivolte a tutti i veicoli con le relative specifiche. Tra queste misure strutturali e nazionali non si fa menzione a norme che impediscano la circolazione dei camper Euro 0-1-2-3.La disposizione nazionale, inserita all’interno della legge di stabilità del 2015 (art. 1, comma 232), stabilisce che, dal 2019 su tutto il territorio nazionale, i veicoli Euro 0 appartenenti alle categorie M2 e M3, ovvero veicoli per il trasporto di persone con oltre otto posti a sedere, possono liberamente circolare.Allora posso andare dove voglio!Questo ha generato la convinzione, purtroppo errata e generalizzata, che i veicoli ricreazionali possano liberamente circolare in quanto esonerati come categoria a sé. Nella realtà, salvo qualche deroga, i camper, sostanzialmente, sono sottoposti alle medesime limitazioni delle auto.Ci ricordiamo tutti di cosa ci siamo avvalsi in caso di divieto di sosta o di transito: l’appartenenza alla categoria M1, cioè a quella degli autoveicoli. Ecco, il nostro asso nella manica di allora, diviene un vulnus quando si tratta di limitazioni per combattere l’inquinamento. Avvalerci dell’appartenenza alla categoria degli autoveicoli, non solo non servirà in questa occasione, ma sarà addirittura controproducente.Infatti, sono soprattutto le norme regionali, che riguardano a volte non solo grandi centri urbani ma anche ampie zone territoriali, che intervengono ad integrare quelle nazionali con una serie di norme contingenti, legate alle condizioni della qualità dell’aria. Ci riferiamo, in particolare, all’inquinamento da PM10.

Esistono misure strutturali, cioè permanenti, non legate alle emergenze causate dall’inquinamento da PM10. Queste misure servirebbero per regolamentare la circolazione dei mezzi indipendentemente dalle contingenze, in riferimento all’anno di immatricolazione, alle fasce urbane, al tipo di carburante e al numero di passeggeri.

Si tratta di misure nazionali rivolte a tutti i veicoli con le relative specifiche. Tra queste misure strutturali e nazionali non si fa menzione a norme che impediscano la circolazione dei camper Euro 0-1-2-3.

La disposizione nazionale, inserita all’interno della legge di stabilità del 2015 (art. 1, comma 232), stabilisce che, dal 2019 su tutto il territorio nazionale, i veicoli Euro 0 appartenenti alle categorie M2 e M3, ovvero veicoli per il trasporto di persone con oltre otto posti a sedere, possono liberamente circolare.

Allora posso andare dove voglio!

Questo ha generato la convinzione, purtroppo errata e generalizzata, che i veicoli ricreazionali possano liberamente circolare in quanto esonerati come categoria a sé. Nella realtà, salvo qualche deroga, i camper, sostanzialmente, sono sottoposti alle medesime limitazioni delle auto.

Ci ricordiamo tutti di cosa ci siamo avvalsi in caso di divieto di sosta o di transito: l’appartenenza alla categoria M1, cioè a quella degli autoveicoli. Ecco, il nostro asso nella manica di allora, diviene un vulnus quando si tratta di limitazioni per combattere l’inquinamento. Avvalerci dell’appartenenza alla categoria degli autoveicoli, non solo non servirà in questa occasione, ma sarà addirittura controproducente.

Infatti, sono soprattutto le norme regionali, che riguardano a volte non solo grandi centri urbani ma anche ampie zone territoriali, che intervengono ad integrare quelle nazionali con una serie di norme contingenti, legate alle condizioni della qualità dell’aria. Ci riferiamo, in particolare, all’inquinamento da PM10.

Dopo tutte le difficoltà legate alle congestionate comunicazioni sui blocchi, limitazioni, zone rosse, arancioni, gialle, seguite alla situazione pandemica, la nostra mente tende, a buon diritto, a sentirsi un po’ confusa. Cercheremo di fare un po’ di luce nell’attuale quadro normativo che regola la circolazione dei nostri camper più anziani.

Blocco dei veicoli. Camper Euro 3, Euro 4, da ottobre 2020 a gennaio 2021

Già nell’ottobre dello scorso anno, in funzione delle nuove misure antismog, le regioni di Bacino padano avevano confermato l’Accordo del 2017 volto a limitare la circolazione. Tali limitazioni hanno coinvolto, dapprima, i mezzi a benzina fino ad Euro1, diesel fino ad Euro 3, motocicli e ciclomotori pre-euro.

Il blocco dei veicoli Euro 4, alimentati a diesel, viene invece prorogato al 2021, l’anno corrente, più precisamente dall’11 gennaio. Come dicevamo, questo Accordo viene stipulato dalle regioni di Bacino padano, quindi riguarda Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. 

Quello di Bacino Padano, tuttavia, è solo uno dei provvedimenti, ma numerosi sono quelli presi da altre regioni, dalle province e dai comuni che, a loro volta, fissano  regole e deroghe.

La difficoltà nell’interpretazione e quindi nella comprensione inizia proprio nel momento in cui la legge nazionale si complica frantumandosi in tante micro realtà normative sullo stesso tema.

Blocco dei veicoli. Normative regionali e ordinanze locali: il caso della Lombardia

E’ proprio sulle normative regionali e, ancora di più sulle ordinanze locali, che si cerca di fare luce. Nonostante l’impegno e la buona volontà, rimane uno spiacevole senso di frustrazione. Ognuna di loro pone divieti, limiti differenti: cambiano le categorie, i giorni e gli orari in cui devono essere osservati. Quindi, il primo consiglio che vi diamo per essere sempre in regola è senz’altro quello di consultare la legge regionale, poi quella comunale di tutti i luoghi che decidiamo di visitare.

Solo per fare un esempio, vogliamo prendere in esame la situazione della Lombardia che presenta una delle situazione più problematiche. Il decreto regionale 2055 del 31 luglio 2019, vieta per tutto l’anno la circolazione dei camper Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, nella Fascia 1 che comprende più di 200 comuni e nella Fascia 2, con più di 300 comuni, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i giorni festivi. Il decreto 3606 del 28 settembre 2020 sancisce e conferma lo stesso divieto che è entrato in vigore lo scorso 11 gennaio.

Chi è alla guida di un camper Euro 3 ha le stesse limitazioni, ma circoscritto alle aree urbane dei relativi comuni. La distinzione che viene indicata circa la densità abitativa dei comuni compresi nel divieto è decisamente “evanescente”, quindi per non aver problemi meglio evitare tutti i comuni inscritti in quella zona.

Stiamo descrivendo una delle situazioni più problematiche, quella della Lombardia. Tuttavia, anche in altre regioni non si deve cadere nell’errore di sottovalutare la diffusione del divieto. Infatti è radicata la “convinzione” che le limitazioni interessino solo i centri storici di alcune grandi città.

In realtà, purtroppo, non è così. Se osserviamo la cartina delle parti interessate dal divieto, vedremo che si tratta di porzioni molto estese…e non solo in Lombardia.

Blocco dei mezzi euro 3, euro 4: continua l’Accordo tra le regioni di Bacino padano del 2017

La decisione del rinvio dei diesel Euro 4 all’inverno dell’anno in corso viene condivisa e sottoscritta da tutti gli assessori delle Regioni padane con esplicitazione delle motivazioni che prendono spunto da un autorevole studio.

Infatti, secondo i risultati dello studio sulle conseguenze del lockdown, redatto nell’ambito del progetto europeo Life-Ip Prepair, risulta che il lockdown dei mesi primaverili, con il conseguente blocco agli spostamenti, ha visto un significativo calo delle emissioni, dovuto al blocco del trasporto in genere e alla sospensione di molte attività produttive.

Addirittura, sempre secondo questo studio, si sarebbero registrate riduzioni nelle emissioni decisamente più significative rispetto a quelle conseguenti alle misure sulla circolazione, stabilite proprio dall’Accordo di bacino del 2017.

La ripresa della circolazione stradale e dell’attività produttiva, seppur con dei limiti, ha riportato i numeri dell’inquinamento su parametri nuovamente preoccupanti. Pertanto, nonostante l’autorevole studio, dall’11 gennaio 2021 le limitazioni sono state estese anche agli Euro 4.

Altro esempio, già dal primo ottobre 2020 nei Comuni con più di 30.000 abitanti, nella città di Bologna, a cui si uniscono Fiorano Modenese, Maranello e Rubiera che hanno aderito volontariamente, le misure sono state applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30 e nelle 2 “domeniche ecologiche” al mese come stabilito dall’ordinanza dei sindaci. Naturalmente l’orario può subire variazione a seconda della regione o del comune di appartenenza.

Blocco dei mezzi. Entrati nel 2021, facciamo il punto

Dunque, semaforo rosso per i veicoli considerati più inquinanti. Purtroppo i veicoli a diesel, in particolare i più datati, continuano ad essere i più penalizzati, nonostante diversi studi stiano ridimensionando l’incidenza inquinante delle sue emissioni, soprattutto se comparate con quelle della benzina…ma questa è un’altra storia che probabilmente affiorerà con maggior chiarezza più avanti.

Come sempre le deroghe ci vengono incontro. Infatti il semaforo diventa verde, solo per fare alcuni esempi, anche per i mezzi Euro 3 ed Euro 4 alimentati a diesel se omologati per 4 o più posti  con almeno 3 persone a bordo, e se omologati per 2 o 3 posti, con almeno 2 persone a bordo.

Imparare a muoversi tra i divieti: informarsi e conoscere con precisione rimanendo sempre aggiornati

Al momento, informarsi e conoscere con precisione la normativa, orientandosi tra ordinanze spesso vaghe e fumose, rimane la miglior strategia per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni. Rimanere sempre aggiornati, ci permette di monitorare la situazione e di non perdere di vista la realtà, spesso complicata in cui ci troviamo…e non solo per la circolazione dei mezzi…

Precisiamo questo perché ci sentiamo in dovere di smentire alcune “soluzioni” proposte, forse con troppa leggerezza. Si tratta, in realtà, di strategie che purtroppo non si sono rivelate sicure, nel senso che pare non risolvano il problema della circolazione per i mezzi interdetti.

Si tratta più che altro di escamotage che lasciano ancora molti dubbi soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la burocrazia e con i permessi. Oltretutto, ogni tipo di strategia in questo contesto risulta rischiosa in quanto siamo di fronte a continue variazioni dopo l’introduzione dei divieti.

Quindi si rischierebbe di introdurre delle modifiche al proprio camper, anche molto costose, che potrebbero poi risultare inutili, se non controproducenti, in seguito ad ulteriori variazione della normativa.

Ci riferiamo ad alcune modifiche tecniche come, ad esempio, la trasformazione del motore diesel nella doppia alimentazione anche con metano o GPL. Non vogliamo entrare in dettagli tecnici, basti sapere che si tratta di un intervento delicato e tutt’altro che economico.

Interventi sì, ma con criterio

Quindi, anche se optassimo per un intervento così impegnativo anche in termini di costi, ciò che conta rimane, comunque, il libretto di circolazione. Se il veicolo risulta omologato da Euro 0 a Euro 3, o 4 da quest’anno, niente e nessuno potrà esonerarlo dalle limitazioni, deroghe a parte. A nulla potrà la conversione tecnica anche se verrà indicata sulla carta di circolazione con corredo del relativo bollino.

Purtroppo, al momento, non abbiamo rinvenuto disposizioni chiare relative ai veicoli con conversione ad alimentazione mista gasolio-metano/GPL . Tecnicamente questi kit vantano la certificazione dell’abbattimento degli agenti inquinanti, ottenuta in sede di omologazione.

Tuttavia, tra permessi e limitazioni, le norme si intrecciano e si confondono. Se consideriamo anche che sono di competenza regionale, il quadro si complica ulteriormente. Per non parlare delle situazioni veramente surreali che si creano ogni volta che si passa da un comune all’altro.

Per tutto ciò riteniamo che questo tipo di modifiche non siano ancora risolutive perché non ancora veramente regolamentate.

Previsioni per il futuro: nessuno ha la sfera magica ma tanto buonsenso

Alcuni rumors parlano di blocchi futuri, declinati negli anni, anche per gli Euro 5 e poi per gli Euro 6. Relativamente al destino dei nostri camper con “più esperienza” le previsioni, soprattutto sui social, variano da quelle un po’ troppo semplicistiche a quelle più catastrofiche.

Nonostante la situazione ingarbugliata, è inutile abbandonarsi a previsioni pessimistiche quando non catastrofiche: lo studio che ribalta i dati, le previsioni, e le normative è sempre dietro l’angolo.😊

Più che altro ci sarebbe da chiedersi quali idee abbiano in mente le case costruttrici per i camper che andranno dismessi. Incentivi per favorire l’acquisto di un nuovo mezzo? 

domenica 6 settembre 2020

il deposito in officina, è gratis??

Dopo un guasto al motore, hai portato la tua auto in officina. Il meccanico ti ha chiesto qualche giorno di tempo per capire la natura del problema e formulare un preventivo. Nel frattempo, hai lasciato il veicolo in officina, incapace peraltro di trasportarlo altrove. Dopo circa una settimana, il tecnico ti ha detto quanto avresti speso e, ottenuta la tua autorizzazione, ha ordinato i pezzi di ricambio. C’è voluto quasi un mese prima che i componenti arrivassero a destinazione e fossero montati. Quando il titolare dell’autorimessa ti ha comunicato che la macchina era pronta, hai atteso ancora qualche altro giorno prima di ritirarla. Con sorpresa, però, quando sei andato a pagare, ti è stato chiesto un conto maggiorato: il surplus è stato giustificato per via del deposito in officina. L’aver abbandonato la macchina per tutto questo tempo dal meccanico costituisce, a detta di quest’ultimo, un’ulteriore prestazione per la quale è dovuto un ulteriore prezzo, rapportato ai giorni di parcheggio.


Hai contestato tale richiesta perché non conforme al preventivo e non autorizzata. Ma non c’è stato verso. Anzi, il tecnico si è rifiutato di darti le chiavi del mezzo fino a quando non paghi il conto. Cosa puoi fare per tutelarti? Quando l’auto è dal meccanico, il deposito in officina è gratis oppure va pagato?

Può il titolare dell’autorimessa trattenere il veicolo finché non paghi o commette reato (magari una appropriazione indebita)? Ecco cosa c’è da sapere in merito.


Tutto questo è stato oggetto di alcune sentenze che spiegano come comportarsi con il meccanico. Ecco i chiarimenti del caso.

Il meccanico non mi restituisce la macchina...nel senso che non ne perde la proprietà, ma la possibilità di ritirarla fino a quando non salda il conto. Lo ha confermato più volte la Cassazione . La legge, infatti, accorda al creditore un diritto di «ritenzione» sull’oggetto su cui si è lavorato ed effettuata la riparazione.

Ciò non autorizza il meccanico a utilizzare il veicolo altrui (nel qual caso sì che potrebbe essere querelato), ma gli consente di trattenerlo finché non riceve il pagamento della fattura. A detta della Cassazione, il creditore che attende il pagamento del prezzo concordato per lavori sul bene del cliente può trattenere tale oggetto – a condizione che non lo utilizzi – come garanzia fino a quando il prezzo non sarà integralmente pagato.

Auto in officina non ritirata: costo

Il tribunale di Bolzano ha chiarito che il deposito in officina dell’auto in riparazione è gratuito. Tale deposito, infatti, costituisce una prestazione accessoria, connessa alla riparazione stessa. Pertanto, esso si presume gratuito, in quanto rientrante nell’obbligazione principale da parte del tecnico.

Solo un diverso accordo tra le parti, ovviamente da concludere prima del deposito stesso, può derogare a tale disciplina e implicare un costo aggiuntivo per chi lascia la macchina in autorimessa, anche se per molto tempo.

Insomma, in caso di auto abbandonata in officina meccanica non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

L’eventuale accordo contrario dovrà essere provato dal meccanico che, per facilità, dovrà avere un documento scritto (difficilmente potendo essere provato un accordo verbale).

Quanto tempo il meccanico può tenere la macchina?

Se non è stato concordato un prezzo per il deposito o un termine massimo per lo stesso, il meccanico è tenuto a custodire l’auto con diligenza, divenendo responsabile in caso di furti o di danneggiamenti benché avvenuti nello spiazzale aperto della propria autorimessa. Egli, infatti, dovrà risarcire il proprio cliente anche a mezzo dell’assicurazione eventualmente stipulata dallo stesso.

Si tenga conto che, se non viene prestabilito un tempo massimo per il deposito, il meccanico può comunque chiedere al cliente di ritirare il mezzo a proprie spese in attesa della riparazione o dopo che la stessa è avvenuta. Infatti, il deposito, se anche è una prestazione accessoria alla riparazione, non è obbligatoria (così come non è necessariamente gratuita). A tal fine, però, è necessaria una diffida scritta. Nel caso in cui questi non provveda a riprendere il veicolo, il tecnico potrà depositarlo presso un garage a spese del cliente. È questa, del resto, l’unica garanzia in caso di abbandono della macchina in officina.