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giovedì 5 dicembre 2019

legge quadro per il turismo

Legge Quadro sul Turismo


 
LEGGE 17 maggio 1983, n. 217
“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”
GU n. 141 del 25-5-1983
 
TITOLO I
1. Finalità della legge.
La presente legge, emanata in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Tali principi devono garantire l’equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
 
2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all’articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi .
 
3. Comitato consultivo.
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all’articolo 2 della presente legge.
 
4. Organizzazione turistica regionale.
Per l’espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di “aziende di promozione turistica” (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L’uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle “pro-loco” sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.
 
5. Imprese turistiche.
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 .
Per ottenere l’iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all’esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente ;
c) non essere nelle condizioni previste dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l’iscrizione su loro domanda.
 
6. Strutture ricettive.
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.
 
7. Classificazione delle strutture ricettive.
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico- alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra- turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva “A” (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l’intero arco dell’anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all’anno a scelta dell’operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di affittacamere.
L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all’articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 , convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. [Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell’articolo 6, gestite da imprese turistiche] .
 
8. Vincolo di destinazione.
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall’articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell’ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall’entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell’assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.
 
9. Agenzie di viaggio e turismo.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 .
L’esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell’autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell’autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
[L’autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni] .
Lo Stato cura la tenuta e l’aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. [Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] .
L’elenco di cui al precedente comma, unitamente all’elenco degli uffici informazioni di cui all’articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell’ENIT e diffuso in Italia ed all’estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l’inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l’autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell’articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
10. Associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.
 
11. Attività professionali.
Le regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell’assistenza a turisti stranieri.
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
È guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all’esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull’organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l’esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani .
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l’attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all’articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.
 
12. Disposizioni transitorie.
L’assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l’assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
* alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;?* alberghi di lusso: cinque stelle;?* alberghi di prima categoria: quattro stelle;?* alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;?* alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;?* alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.
 
TITOLO II
13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.
[Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all’articolo 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l’anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l’importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria].
 
14. Ripartizione dei fondi.
[Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Per l’anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le procedure previste dall’articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , per l’erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.
I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei “fondi per lo sviluppo delle attività turistiche” o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali] .
 
15. Criteri, procedure e controlli.
[Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell’articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 .
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l’esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.
A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all’articolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all’articolo 2 entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento ] .
 
16. Copertura finanziaria.
All’onere di lire 50 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo, all’uopo utilizzando la voce “Interventi straordinari per il potenziamento dell’offerta turistica”.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

venerdì 22 novembre 2019

Turismo esistenziale, nuovo modo di intendere il turismo

Il concetto di vacanza negli ultimi anni, da circa un decennio, è cambiato e continuerà a farlo. Si sta arricchendo di nuove sfaccettature.

Permane sempre l’idea centrale della fuga della routine di tutti i giorni ma spesso non è incentrata solo sul  relax , svago e spensieratezza.

Definizione di turismo esperienziale

Si parla sempre di più di turismo esperienziale  che può essere contrapposto al  turismo di massa.  Ciò che conta non è la destinazione , se è conosciuta o meno, ma vivere un’esperienza intima ed essere protagonista della propria vacanza.

Inoltre, si può associare allo  Slow Tourism (Turismo lento) . Una differenza sostanziale  tra questi due fenomeni è che lo Slow Tourism,  rispetto al Turismo Esperienziale, è legato maggiormente alla salvaguardia dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni, quindi più vicino  al Turismo Sostenibile e  Responsabile.

Il Turismo Esperienziale è un movimento globale in crescita che coinvolge i turisti durante il viaggio  in una serie di attività indimenticabili con un forte impatto personale.  Attività che colpiscono tutti i sensi e creano connessioni a livello fisico, emotivo, spirituale, sociale e intellettuale. Solitamente  durante tale esperienze il turista interagisce  con le persone, la storia e le tradizioni del luogo.

Il viaggiatore  non si accontenta più  di ricordare  il proprio viaggio semplicemente scattando foto ma desiderano delle autentiche esperienze  che possono condividere e raccontare agli altri. 

Quindi, strettamente correlato al turismo esperienziale vi sono lo storytelling e lo storyliving, un nuovo modo di raccontare l’esperienza di viaggio

Alcuni esempi

Dopo aver descritto il fenomeno, vorrei adesso mostrare degli esempi di attività concrete che appartengono a questa sfera.

Enogastronomia

Spesso  sono connesse al  mondo del cibo (Turismo enogastronomico ):

Cooking Class: Il turista   cucina e prepara le pietanze tradizionali del luogo.Questa fase , alcune volte, è  a preceduta dalla ricerca e raccolta in prima persona degli ingredienti come ad esempio ortaggi, spezie, frutta, latte etcDegustazione vini e prodotti tipici: negli ultimi anni le visite di cantine e dei vigneti sono cresciute  esponenzialmente. Sicuramente una degustazione di vini guidata da un esperto  sommelier  è un’esperienza che non colpisce solo le papille gustative.

Un’altra esperienza sempre legata al mondo dell’enologia, è il coinvolgimento del  visitatore in prima persona  nella procedura di  produzione del vino (raccolta dell’ uva manuale, intonazione di  canti popolari, pigiatura con i piedi )  come avveniva una volta.

Turismo Naturalistico

In quest’ambito possono essere individuate moltissime attività ed esperienze, tra cui :

Trekking: passeggiate sia in alta quota, immersi nella natura, che in bassa quota. Si sta diffondendo tantissimo il cosiddetto trekking urbano, cioè  passeggiate nei centri storici o in quartieri ricchi di storia e tradizione.Cicloturismo: escursioni in bici tra boschi  ma anche in città d’arte e centri storici. In ogni caso è la bicicletta la protagonista di quest’attività.Rafting: cioè la discesa di corsi d’acqua, spesso impervi, con appositi canotti. In voga adesso anche lo Slow Rafting, adatto a tutta la famiglia.Escursioni in barca per ammirare bellezze naturalistiche come grotte, fondali e il mare in genere .

Vorrei porre l’accento su un fenomeno turistico che si è sviluppato recentemente. Sto parlando della pescaturismo, cioè l’esperienza di trascorrere una o più giornate in delle apposite imbarcazioni  insieme ai pescatori mentre lavorano.

Si può vivere quindi un’esperienza da vero pescatore, ammirando luoghi i incantati e magari gustando il pesce appena pescato.

In generale il turismo esperienziale può  anche riguardare altri ambiti come quello religioso, archeologico e culturale in genere.

lunedì 6 maggio 2019

CAGGITTU de CRABITTU

Caratteristiche del prodotto: Abomaso del capretto, ripieno di una pasta semi-solida, acidula, molto piccante, ottenuta dalla coagulazione del latte per effetto degli enzimi

Ingredienti: Latte di Capra e l'abomaso del capretto da latte

Aspetto esteriore: Crosta liscia, sottile di colore giallo scuro. L'interno si presenta una pasta cremosa piccante di colore bianco.

Descrizione: L’Azienda, è riuscita ad ottenere l’autorizzazione per la produzione e il commercio del caglio di capretto, che ora si potrà trovare sui tavoli più esclusivi dei ristoranti isolani ma anche nel resto della penisola; prodotto che, negli ultimi anni, da specialità tipica Ogliastrina ha avuto un riscontro positivo in molti centri della penisola e non solo tra i sardi immigrati, nonostante il suo sapore tipico e particolare, non facile da apprezzare.

Accostamenti: E' un ottimo dopo pasto servito con Pistoccu o pane e ama essere accompagnato da un bel bicchiere di vino Cannonau.

Altre informazioni: Il Caglio di Capretto, conosciuto a seconda delle zone come "Caggittu de Crabittu" o "Cazu de Crabittu" o "Callu e Crapittu"e ottenuto esclusivamente da latte di capra, e' una crema di formaggio dal gusto un po’ piccante.  Si tratta dell’abomaso del capretto, ripieno di una pasta semi-solida, acidula, ottenuta dal latte che subisce l’azione di lieviti e batteri. Il peso è di circa 400 gr. Affinchè si formi il caglio, il capretto deve mangiare solo latte materno. Subito dopo la macellazione, prima che i fermenti agiscano, si svuota l’abomaso, si filtra il latte e lo si rimette dentro la sacca dello stomaco del capretto.  Il tutto si chiude con lo spago alimentare e si lascia asciugare in un locale asciutto e ventilato. 

Il caglio si forma per  l’azione dei fermenti lattici presenti nell’abomaso, che quindi trasformano il latte in una massa cremosa. Dopo che il latte si è trasformato in una morbida crema  viene confezionato in confezioni sottovuoto. Pronto al consumo, il caglio si conserva bene in frigorifero per circa un mese, mentre per un consumo futuro lo si può conservare nel congelatore per circa un anno togliendo di volta in volta solo la parte desiderata. L’usanza locale per il consumo del Caglio di Capretto è quella di incidere la parete della sacca con un coltello effettuando un piccolo taglio da cui prelevare la crema, spalmarla delicatamente su delle fette di pane o sul Pistoccu o sul Pane Carasau, appositamente ammorbiditi con acqua e consumarlo a fine pasto. Le pareti dello stomaco, una volta terminato il suo contenuto,  possono essere fritte in padella con delle uova e si ottiene un pasto davvero calorico e saporito. Il profumo o l’odore che sprigiona questa prelibatezza non è molto apprezzato da chi non ne conosce il sapore, anche sapere di che si tratta spesso non invita il suo consumo, ma una volta assaggiato diventa una crema a cui è impossibile resistere. Anticamente la pasta, ricca di enzimi, si utilizzava anche per cagliare altro latte, da cui il nome che letteralmente in sardo significa “caglio di capretto”. 

Il “Minicaseificio” è un piccolo caseificio artigianale sardo che opera nel settore dell'allevamento e della caseificazione tradizionale nel Comune di Bari Sardo, un piccolo paese dell’Ogliastra dal 1993.
L’azienda, a conduzione familiare, produce anche degli ottimi formaggi pecorini e caprini, molto apprezzati per la qualità dei pascoli in cui si nutrono gli animali, principalmente capre e pecore, che fanno sempre parte dell’azienda. La gamma dei prodotti del Caseificio è molto vasta: produce formaggi ovini e di capra, stagionati, semistagionati e freschi, ricotta, e yogurt di pecora e di capra, il caglio di capretto e su Casu Ageru.

Se in passato la produzione dei Cagli di Capretto era riservata esclusivamente al duro lavoro dei pastori e non poteva essere commercializzato, seppure molto richiesto e ricercato, perché la produzione non avveniva in ambiente idonei, oggi  l’Azienda, è riuscita ad ottenere l’autorizzazione per la produzione e la commercializzazione del caglio di capretto, che ora si potrà trovare sui tavoli più esclusivi dei ristoranti isolani ma anche nel resto della penisola, prodotto che, negli ultimi anni, da specialità tipica Ogliastrina ha avuto una richiesta sempre crescente a prezzi spesso non sempre economici, nonostante il suo sapore tipico e particolare, non facile da apprezzare.

Il Caglio di capretto, una delle sue eccellenze casearie, è considerato un vero e proprio digestivo dal  sapore  indescrivibile: le papille gustative, a contatto con esso, rimangono folgorate dal gusto unico del vero formaggio di capra. La crema al suo interno può essere spalmata sul pane tipico sardo, sul pistoccu  e ama essere accompagnato da un bel bicchiere di vino Cannonau.

domenica 28 aprile 2019

Cos’è Sa Die De Sa Sardigna?

Se non conosci la storia, non conosci la strada da prendere.

Ogni anno, il 28 aprile, i Sardi festeggiano Sa Die De Sa Sardigna.
Che cos’è?
Sa Die De Sa Sardigna, cioè “Il giorno della Sardegna”, è:
- la festa dei Sardi;
- la festa del popolo sardo;
- la festa nazionale del popolo sardo.
Sono tanti modi diversi per dire la stessa cosa: il 28 aprile di ogni anno i Sardi
celebrano se stessi, perché sentono di essere un popolo solo e vogliono
ricordare la propria storia. Con tutte le sue cose buone e tutte le sue cose cattive.
Perché il 28 aprile?
Ma perché questa festa si celebra proprio il 28 aprile e non in un altro giorno
dell’anno?
È molto semplice. La festa ricorda gli avvenimenti straordinari dell’aprile 1794.
È un tempo lontano da oggi, in cui la Sardegna e i Sardi erano molto diversi.
Per capire perché la nostra festa nazionale si celebra il 28 aprile è dunque
necessario tornare indietro di un paio di secoli.
Preparati. Adesso compiremo un breve ma fantastico viaggio nel tempo!
SETTECENTO: I PIEMONTESI IN SARDEGNA
La Sardegna dominio dei Piemontesi
Il Settecento fu il secolo dei Piemontesi in Sardegna.
All’inizio del Settecento la Sardegna era in mano agli Spagnoli, che la
conquistarono per intero dal principio del Quattrocento.
Nel 1713 gli Spagnoli lasciarono la nostra isola, dopo un dominio durato
secoli, e la Sardegna andò agli Austriaci.
Qualche anno più tardi, nel 1720, un nuovo trattato stabilì che la Sardegna passava ai duchi di Savoia: essi erano i governanti del Piemonte.
Tutto ciò fu causato da lunghe e sanguinose guerre, che si combatterono in Europa.
In base al trattato del 1720, i duchi di Savoia diventarono re di Sardegna e furono loro a insediarsi nella nostra terra per tutto il Settecento.
Il Regno di Sardegna
Il 2 settembre 1720 i nobili sardi e le più importanti città dell’isola giurarono fedeltà a Vittorio Amedeo II, duca di Savoia e re di Sardegna. Una parte di essi si trovava sul continente: erano il Piemonte e le regioni al confine con la Francia.
Una parte si trovava nel Mare Mediterraneo: era appunto la nostra isola.
Il duro governo dei Piemontesi
I Savoia non cambiarono gli organi di governo della Sardegna creati dagli
Spagnoli. Il più importante era il Parlamento sardo. Al tempo del dominio spagnolo, esso riuniva i nobili e i rappresentanti delle città e del clero dell’isola. Questi rivolgevano le loro richieste al re di Spagna: se il re di Spagna
le accoglieva, il Parlamento sardo compensava il sovrano con una grande somma di denaro.
I Savoia controllavano però la Sardegna molto più strettamente degli Spagnoli
e volevano imporre la loro volontà senza discussione. Lasciarono così in vita il
Parlamento sardo ma non gli
permisero di riunirsi per porre
al re le sue richieste. Questo
fatto provocò una grande
insoddisfazione nei Sardi.
L’insoddisfazione crebbe per
tutto il Settecento, perché la
società e l’economia dell’isola
avevano un grande bisogno
di essere ammodernate,
ma i Piemontesi non fecero
abbastanza sforzi per favorire il
progresso della Sardegna.
I Monti Granatici esistevano
già, ma i Savoia ordinarono di costruirne uno in ogni paese: in esso venivano conservate le scorte di grano
da distribuire ai contadini più poveri per la semina in tempi di crisi. Fu un provvedimento importante, ma insufficiente allo sviluppo delle campagne
dell’isola.
Si arrivò così alla fine del Settecento, quando l’intera storia d’Europa cambiò
per lo scoppio della Rivoluzione Francese.
Nel 1789 i sudditi francesi si ribellarono alla nobiltà e al re, dando il via ad avvenimenti che sconvolsero il nostro continente. Basta ricordarne due:
- il 21 gennaio 1793, il re di Francia Luigi XVI venne ghigliottinato.
- la Francia entrò in guerra con tutte le più grandi potenze d’Europa, che temevano il diffondersi della rivoluzione.
La Sardegna sentì l’influsso di questi avvenimenti e nella nostra isola accaddero molte cose nuove e importanti.
28 aprile 1794: la cacciata dei Piemontesi
Gli avvenimenti si svolsero molto velocemente.
I Francesi volevano portare in Europa la loro rivoluzione e, all’inizio del 1793, occuparono l’isola di San Pietro, sbarcarono sulle spiagge di Quartu Sant’Elena e tentarono di occupare l’isola de La Maddalena. Furono respinti in mare dalle truppe organizzate dai nobili e dalle città sarde.
I Sardi, respingendo l’invasione, salvarono anche il dominio dei Piemontesi sulla nostra isola. In cambio, rivolsero alcune richieste al re Vittorio Amedeo III.
Le più importanti erano due:
- riunire di nuovo il Parlamento sardo;
- lasciare ai Sardi i compiti più importanti nel governo della Sardegna.
Il sovrano respinse queste richieste e i Sardi si ribellarono ai Piemontesi.
La rivolta scoppiò a Cagliari il 28 aprile 1794: i Piemontesi furono cacciati dal
quartiere di Castello e dagli altri quartieri della città. Furono costretti a imbarcarsi e dovettero lasciare la Sardegna.
Fu una vera e propria rivolta patriottica, cui partecipò tutto il popolo, contro il dominio di un re straniero.
Quel giorno è passato alla storia come Sa Die De S’Acciappa, “Il giorno della cattura” dei Piemontesi. Pensa che per distinguere i Sardi dai non Sardi, in quelle concitate ore, si diceva a chi si incontrava per strada: «Nara cìxiri!». Chi non pronunciava correttamente la «x» veniva immediatamente condotto all’imbarco.
Ecco: adesso capisci perché il 28 aprile è stato scelto come giorno in cui festeggiare il popolo sardo, come giorno in cui celebrare Sa Die De Sa
Sardigna.
La rivolta dei contadini contro i nobili
Nei mesi seguenti, la rivolta si diffuse anche nelle campagne, che già da anni erano in subbuglio per le difficili condizioni in cui vivevano i loro abitanti.
I contadini si ribellarono ai nobili, che possedevano la maggior parte delle terre e facevano pagare agli agricoltori tasse altissime.
I contadini occuparono i campi e si misero a coltivarli per sé. In questo modo protestavano contro le ingiustizie, sperando di ottenere una vita migliore.
La loro rivolta fu accompagnata dal canto Su patriottu sardu a sos feudatarios, cioè Il patriota sardo ai feudatari. Tutti noi lo conosciamo come Procurade
de moderare, dalle sue prime parole. Era il canto ed erano le parole con cui i
contadini invitavano i feudatari a cessare gli abusi. I nobili avrebbero dovuto
altrimenti fare i conti con i ribelli!

Il giudice Giovanni Maria Angioy
Col passare del tempo, i rivoltosi si divisero:
- da un lato c’erano i Sardi che chiedevano solo ai
Piemontesi più potere e più libertà nel governare l’isola;
- dall’altro lato c’erano i Sardi che volevano portare in
Sardegna tutte le novità della Rivoluzione francese.
Ad esempio, volevano diminuire il potere dei nobili sui
contadini.
Protagonista della rivoluzione sarda divenne il giudice Giovanni Maria Angioy,
che vedi ritratto qui sopra. Egli fu incaricato dai Piemontesi di schiacciare la rivolta delle campagne, ma quando vide la povertà dei contadini e la miseria dei villaggi si schierò con i più deboli.
Angioy ebbe molti alleati, Il suo tentativo di cambiare le cose
gli procurò tuttavia anche molti nemici. Nel giugno 1796, mentre con i suoi uomini marciava verso Cagliari, fu fermato presso Oristano dai Piemontesi,
alleati con i nobili sardi.
Angioy fu costretto a fuggire e morì, molti anni più tardi, in Francia.
Quasi tutti i rivoluzionari sardi vennero arrestati e condannati a morte.
Il re tornò a governare la Sardegna con potere assoluto. Anzi, il controllo piemontese sui Sardi divenne ancora più duro. Nel 1799 Napoleone
Bonaparte strappò il Piemonte ai Savoia e i Savoia si rifugiarono proprio nella
nostra isola: qui rimasero fino alla caduta di Napoleone, nel 1815.
In quegli anni, i Sardi si ribellarono ancora molte volte al re, ma ogni rivolta fu
schiacciata senza pietà.
Certamente, chi visse in quel tempo pensò che la Rivoluzione sarda fosse stata un fallimento e che avesse mancato completamente i suoi obiettivi.
Ma non era così e adesso ti spieghiamo perché!
Dopo la Rivoluzione sarda
Nel corso dell’Ottocento la Sardegna e i Sardi rimasero sotto il controllo dei Savoia. Come sappiamo, poi, in seguito alle guerre d’indipendenza, il Regno di
Sardegna divenne nel 1861 il Regno d’Italia e la nostra isola entrò a far parte
dello Stato italiano, nel quale si trova ancora oggi.
Gli sforzi dei patrioti che il 28 aprile 1794 cacciarono i Piemontesi e gli sforzi di
Angioy per creare una Sardegna migliore non furono tuttavia inutili.
Il ricordo di quei fatti non si è mai spento e per tutto l’Ottocento e il
Novecento ha incoraggiato i Sardi a migliorarsi e cercare più libertà e giustizia.
Ecco allora il significato di Sa Die De Sa Sardigna:
- ricordare il giorno in cui i Sardi lottarono insieme per la libertà;
- ricordare il giorno in cui i Sardi si comportarono come un solo popolo;
- ricordare a noi stessi, ora, ogni anno, che la lotta per una Sardegna più bella,
ricca e felice non finisce mai.
Tutti noi siamo impegnati, ogni giorno, a migliorare la nostra vita.
Migliorando la nostra vita miglioriamo anche quella di chi sta vicino a noi.
Miglioriamo insomma la vita di tutti i Sardi. Non è uno scopo importante?
Ricordalo, insieme ai tuoi compagni di classe, insieme ai tuoi amici, anche
quest’anno:
Sa Die De Sa Sardigna è la tua festa, è la festa di tutti noi.
Tratto da : lastoriasarda

giovedì 25 aprile 2019

Affitti turistici


Affitti turistici: per la Corte Costituzionale è legittimo che la Regione chieda l'uso del CIR ma non che equipari l'attività negoziale del locatore a quella del gestore di case e appartamenti per vacanze 
Con sentenza n. 84 del 6 marzo 2019, depositata in cancelleria il giorno 11 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018 n. 7 (Istituzione del codice identificativo da assegnare a case appartamenti per vacanze) promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Corte ha ritenuto che la disciplina degli aspetti turistici della locazione ricadano nella competenza residuale delle Regioni, affermando che appartengano invece all'ordinamento civile la regolamentazione dell'attività negoziale e dei suoi effetti. 
La Corte ha altresì osservato che il legislatore regionale lombardo, prevedendo che anche i locatori turistici debbano munirsi di un apposito codice identificativo di riferimento (CIR) abbia inteso creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà e ciò al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo delle attività turistiche.
La Corte ha poi precisato che per i locatori, inviare al comune una comunicazione al fine di ottenere il CIR di cui alla legge 7/2018, coincidente con il numero di protocollo attribuito dal comune alla comunicazione ricevuta, rappresenta un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica che non incide sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato.
E' dunque legittimo per la Regione prevedere che anche i locatori turistici debbano inviare al comune una preventiva comunicazione e che poi debbano utilizzare come CIR negli annunci il numero di protocollo attribuito dal comune all'atto della ricezione della comunicazione, ma non è legittimo prevedere la completa coincidenza tra locatore e gestore di cav perché ciò rappresenterebbe una indebita ingerenza nella sfera della attività negoziale del locatore che appartiene all'ordinamento civile.
La Corte con alcuni obiter dicta ha fatto, incidentalmente, anche alcune altre importanti considerazioni.
Ricordando che la libertà negoziale e la sfera contrattuale (in relazione al contratto di locazione turistica) restano disciplinate dal diritto privato e che appartengono all'ordinamento civile la regolamentazione dell'attività negoziale del contratto di locazione turistica e dei suoi effetti, la Corte ha ribadito che la fattispecie della locazione, anche turistica, dal punto di vista dell'attività svolta dal locatore, resta una fattispecie che attiene all'ordinamento civile e sulla quale, quindi, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Il fatto che la locazione, nel caso che qui interessa, possa avere una finalità turistica, attribuisce alla Regione solo una competenza legislativa residuale in relazione alle sole funzioni di promozione, vigilanza e controllo delle attività turistiche. 
Questo significa innanzitutto che la Regione non ha alcun poter di qualificare la fattispecie della locazione, ancorché turistica, parificandola in tutto e per tutto ad altre fattispecie quali sono quelle delle vere e proprie “attività turistico ricettive” e non ha alcun potere di attribuire agli alloggi dati in locazione per finalità turistiche la qualifica di strutture ricettive, potendo solo esercitare, anche rispetto alla locazione turistica, le sue funzioni di promozione, vigilanza e controllo. 
Ma questo significa soprattutto che la Regione non ha e non avrà alcun potere di dettare disposizioni legislative o regolamentari che attengano alla natura e all'oggetto del contratto di locazione turistica e, in particolare, non ha e non avrà alcun potere: di determinare di che cosa il locatore possa o debba concedere il godimento al conduttore; di determinare il numero di contratti di locazione turistica che un singolo proprietario può stipulare; di determinare il numero massimo di immobili che un singolo proprietario può dare in locazione al fine di non essere qualificato “imprenditore turistico” ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile e dell'articolo 4 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011); di determinare la durata minima o massima del contratto che è elemento del contratto di locazione; di stabilire che un proprietario non possa stipulare contratti di locazione per tutto il corso dell'anno se non iscrivendosi al registro delle imprese e assumendo così la qualifica di imprenditore. 
L'oggetto del contratto “tipico” di locazione è determinato dall'articolo 1571 del codice civile secondo cui: “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo.” Questa norma dice che l'attività negoziale del locatore consiste esclusivamente nella concessione del godimento, esclusa quindi ogni attività gestoria e ogni prestazione di eventuali servizi complementari, sicché l'attività del locatore non può essere equiparata a quella di casa e appartamento per vacanze di cui all'articolo 26 della legge Regione Lombardia 27/2015.
Si deve ricordare che, in virtù del principio dell'autonomia contrattuale (articolo 1322 del codice civile), le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. La Corte ha precisato che la sfera contrattuale del contratto di locazione turistica resta disciplinata dal diritto privato e, quindi, l'unica legge che può imporre limiti all'autonomia contrattuale delle parti, nel determinare il contenuto del contratto, è l'ordinamento civile (cioè la legge dello Stato). 
In virtù del principio ribadito dalla Corte, spetta quindi solo alle parti determinare che cosa le stesse vogliono che costituisca oggetto del godimento concesso dal locatore al conduttore e per quale periodo di tempo vogliono che il godimento venga concesso. Si deve quindi ritenere che la sentenza delle Corte abbia determinato anche l'implicita abrogazione dell'articolo 3 del Regolamento Regionale 5 agosto 2016 n. 7 nella parte in cui prevede che la locazione di alloggi o porzioni degli stessi per finalità turistiche e per un durata non superiore a trenta giorni ai sensi della legge 431/1998 debba comprendere anche la concessione del godimento di tutte le cose mobili elencate nell'allegato B allo stesso Regolamento, quali ad esempio, il bollitore elettrico e lo straccio per i pavimenti. 
Sempre in virtù del principio per cui spetta all'autonomia contrattuale delle parti di determinare il periodo di tempo per il quale viene concesso il godimento di un immobile anche per finalità turistiche, il legislatore regionale non può interferire dettando regole sulla durata minima o massima del contratto di locazione turistica. D'altro lato, ci ha già pensato il legislatore statale a dettare norme di carattere suppletivo, per il caso in cui le parti non abbiano stabilito la durata del contratto, o a stabilire limiti massimi. Il legislatore civile, infatti, all'articolo 1574 del codice civile ha stabilito che nel caso in cui le parti non abbiano determinato la durata della locazione di camere o appartamenti mobiliati, essa corrisponda all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione. All'articolo 1607 del codice civile ha stabilito che la locazione di una casa di abitazione possa essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte, senza tuttavia prevedere una durata minima. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 431/1998 ha stabilito che agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche non si applica l'articolo 2 della stessa legge che impone una durata minima di quattro anni, rinnovabili per altri quattro.
Quanto stabilito in obiter dictum dalla Corte Costituzionale costituisce quindi un limite invalicabile per qualsiasi legislatore regionale. In virtù del principio sancito dall'articolo 832 del codice civile che attribuisce al proprietario il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, nessuna Regione potrà mai, come aveva provato a fare Regione Toscana prima di fare dietrofront, stabilire quanti contratti di locazione turistica possano essere stipulati da uno stesso locatore e quanti appartamenti possano essere dati in locazione da uno stesso proprietario, neppure al fine di attribuire a quel proprietario la qualifica di imprenditore. E' stata infatti la stessa Corte Costituzionale, richiamando la propria giurisprudenza e, in particolare la sentenza n. 80 del 2012, che si pronunciò sulle questioni di legittimità costituzionale che alcune Regioni sollevarono nei confronti del cosiddetto Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), a ricordare che è di competenza esclusiva del legislatore statale dare la definizione di impresa, anche di tipo turistico. Giova qui ricordare che con la suddetta sentenza, la Corte dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 4 del Codice del Turismo, che dà tutt'ora la definizione di imprese turistiche, affermando che detta norma si mantiene nell'ambito della materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato. Ciò naturalmente pone il problema della legittimità dell'articolo 26, comma 2, della legge Regione Lombardia 27/2015 che, in relazione alle cav (case e appartamenti per vacanze) dà una propria definizione di “impresa”, completamente avulsa dai criteri stabiliti in generale dal codice civile (articolo 2082) e in particolare dal Codice del Turismo (art. 4), ma basata esclusivamente sul numero delle unità immobiliari a disposizione di uno stesso gestore e sull'osservanza di un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni all'anno.
L'articolo 1571 del codice civile, come detto, stabilisce che affinché vi sia locazione occorre che vi sia esclusivamente la concessione del godimento di cose mobili e immobili. La previsione di ulteriori prestazioni del locatore a favore del conduttore determinerebbe la fuoriuscita dalla fattispecie del contratto tipico di locazione e la sua riqualificazione come un contratto di altro tipo o come un contratto atipico quale potrebbe essere quello che regolamenta la fattispecie prevista dall'articolo 26 della legge Regione Lombardia 27/2015 in base al quale: “Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.” Nell'attività di casa e appartamento per vacanze quindi, alla fornitura di alloggio si accompagnano: la gestione unitaria, l'organizzazione e la fornitura di eventuali servizi complementari. Ciò è più che sufficiente per poter affermare che una parificazione tra la fattispecie di cui all'articolo 1571 del codice civile (locazione, anche turistica) e quella di cui all'articolo 26 della legge Regione Lombardia 27/2015 sarebbe del tutto ingiustificata se andasse oltre i ristretti limiti fissati dalla Corte e quindi se andasse oltre l'obbligo di comunicazione al comune finalizzata alla attribuzione del CIR e quindi a consentire alla Regione l'esercizio delle sue funzioni di promozione, vigilanza e controllo delle attività turistiche. 
Dunque, in base alla sentenza 84/2019, la Regione può legittimamente pretendere che un locatore effettui una comunicazione al comune e che utilizzi il numero di protocollo attribuito dal comune come CIR nei propri annunci pubblicitari, ma non può pretendere che un locatore, per ottenere detto CIR comunichi alla Regione di essere il gestore di una casa e appartamento per vacanze di cui all'articolo 26 della l.r. 27/2015 perché ciò vorrebbe dire che per la Regione la locazione turistica di un appartamento equivarrebbe alla gestione organizzata di una struttura ricettiva per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative con destinazione residenziale e ciò rappresenterebbe un'indebita riqualificazione della attività negoziale del locatore che la Corte ha ribadito spettare in via esclusiva all'ordinamento civile. 
La Corte ha ritenuto legittima la parificazione delle locazioni turistiche alle case vacanza “QUANTO AL CIR” e quanto alla preventiva comunicazione al comune necessaria per ottenerlo. Ma proprio sulla base di quell'inciso “QUANTO AL CIR”, si deve ritenere che la Corte non abbia inteso avallare nessuna ulteriore parificazione. Ulteriori parificazioni, d'altro canto, non avrebbero giustificazione alcuna perché, come si è già visto, la locazione turistica si traduce nella mera concessione in godimento di cose mobili e immobili da parte del proprietario e quindi in una modalità di esercizio del diritto di proprietà privata, mentre quella della cav è una vera e propria attività, commerciale o imprenditoriale, consistente in una “gestione” unitaria e organizzata volta alla fornitura di alloggio ed eventuali servizi ad esso complementari. Ulteriori parificazioni potrebbero portare alla assurda, oltre che illegittima, conseguenza che anche per le locazioni turistiche dovrebbe trovare applicazione l'obbligo di osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi, stabilito per le case e appartamenti per vacanze dall'articolo 26, comma 2, lettera b) della l.r. 27/2015, che si tradurrebbe in un vero e proprio divieto di contrarre o, peggio, in una vera e propria limitazione per il proprietario, ad opera di una legge regionale, di disporre della cosa (alloggio) in modo pieno ed esclusivo come stabilito dall'articolo 832 del codice civile. Per non dire del fatto che la totale parificazione della locazione all'attività di gestione di una struttura ricettiva determinerebbe, indirettamente, anche la riqualificazione del reddito prodotto dal locatore da “reddito fondiario”, assoggettabile a cedolare secca, a “reddito “diverso” o a “reddito di impresa”.
Sull'assunto che la Corte abbia voluto ammettere la parificazione tra locazione turistica e cav (case e appartamenti per vacanze) SOLO QUANTO AL CIR e non anche all'attività negoziale delle due diverse fattispecie, alla Regione non resterà che adottare modalità di richiesta di detto CIR che consentano al cittadino di evidenziare se il CIR è chiesto in qualità di gestore di una struttura ricettiva di cui all'articolo 26 della l.r. 27/2015 oppure in qualità di proprietario di un alloggio dato in locazione turistica ai sensi dell'articolo 1571 e seguenti del c.c.. Viceversa, i cittadini tenuti a comunicare al comune l'avvio della attività di locazione turistica e quindi ad utilizzare il CIR che verrà loro attribuito, si troverebbero nella assurda situazione di non poterlo fare se non “rinunciando”, contro la propria volontà, alla propria qualifica di locatore turistico per assumere quella di gestore di una struttura ricettiva (CAV) e ciò al solo fine di evitare l'applicazione di sanzioni amministrative. 
D'altronde non è difficile comprendere che “parificare” significa attribuire una parità di trattamento sul piano amministrativo ma senza “cancellare” l'identità di ciò che viene parificato a qualcos'altro. Una scuola privata parificata ad una scuola pubblica sarà soggetta alla stesso trattamento amministrativo di quella pubblica ma resterà una scuola privata anche quando dovrà compilare un modulo nel quale, mai, potrà dichiarare di essere una scuola pubblica. E lo stesso dicasi per il locatore turistico, parificato al gestore della cav dal punto di vista del CIR e della comunicazione al comune, ma al quale non potrà mai essere chiesto o imposto di dichiarare di essere un gestore di cav allorché manderà una comunicazione al comune o chiederà un CIR.
La Corte ha poi definito la concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà come un fenomeno nuovo, ribadendo così indirettamente che esso non ha nulla a che fare con la fattispecie, non certamente nuova, delle “case e appartamenti per vacanze” che già quasi quarant'anni fa nella abrogata legge 17 maggio 1983 n. 217 venivano così definite (art. 6, comma 9): “Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.”
La Corte sembra infine aver lanciato un messaggio chiaro anche all'ISTAT. Se la concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà è un fenomeno nuovo, i movimenti dei turisti che godono di detti immobili in forza di contratti tipici di locazione meritano di essere rilevati come fenomeno nuovo senza ricondurli forzatamente e ingiustificatamente all'unica fattispecie attualmente prevista dal Programma Statistico Nazionale e cioè a quella della rilevazione dei movimenti dei clienti degli esercizi ricettivi.
E' quindi altresì auspicabile che anche il Sistema di Gestione dei Flussi Turistici (Portale Turismo 5) venga adeguato per recepire le due differenti fattispecie e consentendo al proprietario di un alloggio dato in locazione turistica che fa richiesta di credenziali per l'accesso al Sistema, di essere censito nel menù “Anagrafica” come locatore e non come Titolare di un Esercizio Ricettivo. Esattamente come hanno fatto le Questure, allorché hanno adeguato la propria modulistica per la richiesta delle credenziali di accesso al portale AlloggiatiWeb, a seguito del d.l. 113/2018. 
Resta poi da considerare che la Corte ha definito come adempimento amministrativo non eccessivamente gravoso quello della comunicazione preventiva al comune previsto dalla l.r. 7/2018 e rispetto alla quale la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata. In base alla l.r. 7/2018, il CIR avrebbe, infatti, dovuto essere riferito al numero di protocollo rilasciato dal comune al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 27/2015. Così però non è stato perché la Giunta di Regione Lombardia con deliberazione n. XI/280 del 28 giugno 2018 (e quindi successiva al ricorso del Governo) ha stabilito che il CIR dovesse coincidere non già con il numero di protocollo attribuito dal comune all'atto della ricezione della preventiva comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, della l.r. 27/2015, ma con il Codice Regione attribuito dal Sistema di Gestione dei flussi turistici “Turismo 5” e acquisibile dai gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 26 della legge 27/2015, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, all'ottenimento delle credenziali da parte della competente Provincia o della Città Metropolitana di Milano.
Se dunque la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale rispetto all'estensione ai titolari di appartamenti dati in locazione turistica dell'obbligo di previa comunicazione al comune competente, definito dalla stessa Corte un adempimento non eccessivamente gravoso, il problema si ripropone rispetto a quello che è a tutti gli effetti un procedimento amministrativo per l'ottenimento delle credenziali di accesso al Sistema di Gestione dei flussi turistici “Turismo 5”, regolato dalla legge 241/1990, dagli Statuti e dai Regolamenti delle Province e della Città Metropolitana di Milano, che prende avvio su istanza di parte e che deve concludersi, nei termini stabiliti, con un provvedimento espresso e motivato, che deve essere notificato al destinatario con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e dei termini per la proposizione del ricorso. Non è così certo che questo procedimento amministrativo, possa essere ritenuto non eccessivamente gravoso. Si aggiunga poi che, dovendo il cittadino attendere l'esito di detto procedimento per l'ottenimento delle credenziali e quindi del CIR, egli si vedrebbe di fatto sospesa la possibilità di esercitare il diritto di proprietà non potendo pubblicare un annuncio fino a quando l'amministrazione, non abbia concluso il procedimento con l'emanazione del provvedimento amministrativo di rilascio delle credenziali. E' quindi auspicabile che il TAR Lombardia dinnanzi al quale è pendente un ricorso per l'annullamento della DGR XI/280 del 28 giugno 2018, si pronunci nel senso della legittimità del CIR come numero di protocollo della comunicazione al comune e sull'illegittimità del CIR come credenziale di accesso al portale Turismo 5 rilasciata al termine del procedimento amministrativo.
Sorprende infine che la Corte non abbia ritenuto irragionevoli le sanzioni amministrative della sospensione e della cessazione dell'attività di locazione che potrebbero concretamente attuarsi solo mediante l'apposizione dei sigilli ad un appartamento di proprietà privata, inibendone così anche l'uso abitativo diretto da parte del proprietario o una locazione di tipo non turistico. Ciò si tradurrebbe di fatto in una sospensione da parte dell'autorità amministrativa dell'esercizio del diritto di proprietà privata o addirittura di cessazione dello stesso.
Fonte: sole24 ore

Penisola del Sinis: Torregrande

Perché ho scelto #torregrande
#areasostatorregrande, ma non ditelo a Susan Spanu Meli.....: A prescindere dalla logistica, è un posto che ha bisogno di un rilancio di immagine, ha bisogno di un turismo ( anche se si parla di un progetto hotel, campi da golf e insediamenti per un turismo un po' troppo elitario,cosa che in altri posti vacanzieri sta cedendo il passo ad altre forme di turismo che non rispecchiano certamente i canoni a cui si vorrebbe portare questo territorio). Ripeto, ha bisogno di un turismo , anche mordi e fuggi che lasci sul territorio anche pochi spiccioli che facciano leva sul comune di #oristano e su tutte le categorie commerciali, associazioni locali e quant'altro per invogliare, dati alla mano, che pian piano si può creare un movimento turistico che nel medio periodo porti benefici reali sia economici che di immagine per tutto il territorio e derivati, senza pensare troppo in grande, con investimenti pubblici e privati non faraonici che snaturerebbero il territorio, ma umili, anche a step. Poi per tutti i #camperisti e ne ho visti tanti bivaccare lungo le spiaggie, è bello sì vivere in libertà ma con qualche presenza, che in questo periodo non è nemmeno costosa, in una area sosta, certifica il vostro passaggio, da dei numeri ad esse per contribuire ad una ricezione migliore, ad indirizzare finanziamenti su alcune strutture piuttosto che altre, solleva il morale a chi si impegna 24h su24  donando quello che ha e di cuore ( #susan_spanu_meli )per fare sì che siate soddisfatti
Non si può accontentare tutti,certo che avendo camion di € si farebbe prima, ma non si sarebbe più liberi....per cui se passate nel #sinis fermatevi almeno 1 volta a #torregrande non siate spilorci : pagate sto euro per la tassa di soggiorno, contribuire ad un sorriso e, forse, la prossima volta vedrete a cosa avete contribuito. Ps: voi a gratis cosa #fareste??? (#fattinonpugnette)
#gianluca_cabras

martedì 23 aprile 2019

Camper, noleggio si, noleggio no

Sempre più italiani decidono di ricorrere al noleggio di un camper per muoversi durante le vacanze, siano esse di breve o di lunga durata. Dal 2011 sono oltre mille i camper immatricolati dalle aziende per il noleggio e rappresentano il 15% del totale delle vendite. Numeri significativi che fotografano al meglio l’interesse sempre maggiore verso la vacanza on the road.

Andare a noleggiare un camper può rivelarsi una scelta delicata, perché bisogna tenere in considerazione numerosi aspetti per non incorrere in imprevisti spiacevoli che possono influire negativamente sulla vacanza tanto agognata, in primis fare un controllo accurato di tutte le parti e mettere x iscritto rotture segni e malfunzionamenti. Il prezzo del noleggio di un camper varia a seconda della tipologia di mezzo e anche della stagionalità. Le tariffe, solitamente, sono divise in giornaliera con distanza limitata a 150 chilometri o a chilometraggio illimitato, oppure vengono proposte delle formule weekend con un tetto massimo di 1200 chilometri totali. In genere, si va dagli 80 ai 120 euro al giorno, ai quali bisogna aggiungere i costi per il carburante e quelli per le aree di sosta o per il campeggio.Esistono diversi tipi di camper, ognuno con caratteristiche diverse. I furgonati sono i modelli più semplici e snelli e rappresentano la scelta ideale per un viaggio breve, magari in coppia. Un camper mansardato, invece, è molto più adatto per un viaggio con amici o parenti, perché può contenere fino a sette posti letto. Il camper profilato, infine, rappresenta una via di mezzo tra i due.
La modalità di noleggio di un camper è abbastanza semplice, proprio come un’autovettura normale. Il consiglio è quello di contattare più operatori e richiedere dei preventivi, così da poter scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. La prenotazione avviene con un bonifico, generalmente il 20% del costo totale del noleggio. Il ritiro del camper scelto avviene dal noleggiatore, presentando il voucher di prenotazione sul quale sono indicati i principali dettagli del servizio.
Alla consegna delle chiavi, il noleggiatore è solito mostrare tutte le funzionalità del camper, come il pannello che controlla luce ed acqua, il riscaldamento, il frigorifero e le bombole del gas. Si tratta di servizi fondamentali che influiscono sulla vacanza. Per questo motivo, è sempre bene chiedere ogni delucidazione possibile prima della partenza, così da evitare inconvenienti una volta in viaggio.
Vacanze on the road in programma? Ecco una guida per districarsi tra i vari modelli di camper, individuando quello ideale
La Vita in camper, la si ama o la si odia. Se però siete certi di volervi cimentare in una vacanza on the road, ecco una guida al noleggio del mezzo ideale.

Noleggiare un camper è una scelta delicata, dovendo considerare i vari aspetti di una vacanza trascorsa in questo modo, tra assoluta libertà di spostamento e qualche limitazione. Un’esperienza on the road, che consente di scoprire il Paese visitato in lungo e in largo, dormendo circondati dalla natura, in apposite aree, con appassionati di camper intorno a dar vita a una comunità itinerante. Prima di partire inoltre ci si dovrà assicurare di poter fare affidamento su almeno due guidatore esperti all’interno del gruppo. I chilometri da percorrere saranno tanti ed è impensabile ritenere di poter fare affidamento su un’unica persona, per quanto capace.
Per quanto inizialmente i prezzi per il noleggio di camper possano sembrare elevati, comportano un evidente risparmio se paragonati a una vacanza trascorsa in costosi alberghi. Spostarsi e dormire nello stesso ambiente non può che avere i suoi vantaggi in termini economici. La domanda che occorre farsi è però se si sia disposti a condividere costantemente il proprio spazio vitale con parenti o amici.
I furgonati sono tra i modelli più semplici e snelli. In caso di viaggi brevi, magari in coppia, questo furgone adibito a spazio vivibile potrebbe rappresentare la soluzione ideale. A differenza di un camper di grandi dimensioni, in questo si avrà il gran pregio di potersi spostare di continuo, avendo a disposizione un mezzo particolarmente agile. Le dimensioni hanno inoltre un chiaro impatto sui consumi di carburante e dunque sul budget della vacanza in sé.
Per un viaggio con amici o parenti che preveda un numero elevato di persone (fino a 7 posti letto), si consiglia un camper mansardato o autocaravan. Il nome deriva dallo spazio vivibile realizzato al di sopra dell’abitacolo di guida. Questo consente di inserire un ulteriore letto matrimoniale, con tanto di vista panoramica. L’ideale per far innamorare i propri piccoli di questo stile di vita, creando ricordo indelebili.
A seconda delle proprie esigenze si potrà optare per un camper profilato, che rappresenta una via di mezzo tra i due modelli in precedenza illustrati. Vanta una maggiore agilità rispetto al mansardato, non essendoci il “piano superiore”, ma ovviamente non raggiunger i livelli di risparmio di un furgonato. Se si viaggia in tre può rappresentare però il giusto compromesso tra spazio e consumi.
Molte coppie tendono a optare per il classico modello van Volkswagen, più accattivante per giovani e nostalgici, con spazi ridotti e senza bagno. Un furgoncino con tetto sollevabile, per una vita all’aria aperta con stile.
Sul fronte costi di noleggio, molto dipende ovviamente dal modello individuato come ideale per le proprie esigenze, così come dalla tariffa. Questa può includere o meno un totale di chilometri percorribili, il che rappresenta una garanzia per il noleggiatore, facendo calare il costo di fitto. Si potrà fissare un limite di 100-150 km al giorno, stabilendo il costo di ogni chilometro in eccedenza, che solitamente varia tra i 20 e i 30 centesimi.
Molto dipenderà inoltre dalla stagione selezionata. In estate ad esempio si dovrà essere pronti a una spesa media dai 1100 euro ai 1500 euro per una settimana a luglio, toccando e superando facilmente quota 2000 euro per sette giorni ad agosto. Così come per la prenotazione di camere e voli aerei, muoversi in anticipo potrà garantire tariffe agevolate.