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venerdì 15 aprile 2016

Tipologia led

I diodi luminosi sono di diversi tipi e forme.
A seconda del settore di applicazione si distinguono per struttura, potenza e durata. Tra i LED più importanti rientrano:
1. Diodi luminosi a filo I precursori di tutti i LED sono i diodi luminosi a filo, che venivano utilizzati principalmente per scopi di controllo. In combinazione con diversi LED oggi li si usa anche come Spot a LED, tubi fluorescenti a LED, moduli o tubi a LED. Sono disponibili nelle grandezze da 3, 5 e 10 mm. Il catodo, che è il polo negativo di un LED a filo, è riconoscibile per il fatto che è più corto dell’anodo (polo positivo) e che il rivestimento in plastica è appiattito. L’angolo di uscita della luce è definito dalla forma lenticolare dell’involucro esterno.
2. SuperFlux Di potenza superiore rispetto ai semplici LED a filo vi sono i LED SuperFlux, che possono avere fino a 4 chip (cristalli semiconduttori). Tra i modelli frequentemente utilizzati rientrano “Piranha” e “Spider”, che si distinguono per un grande angolo di irraggiamento e vengono utilizzati in particolare per l’illuminazione superficiale, poiché la luce viene irraggiata in modo laminare. Una buona dispersione termica avviene attraverso quattro contatti, che possono essere comandati singolarmente. La struttura del modello High Flux garantisce un’elevata durata rendendolo una sorgente luminosa efficiente, utilizzabile universalmente.
3. SMD SMD è l’acronimo di “Surface Mounted Device” e significa che questo diodo viene utilizzato per il montaggio superficiale. I LED SMD comprendono perlopiù da tre a quattro chip e sono dotati di contatti che vengono saldati sul circuito stampato o sulla superficie di collegamento. Sono relativamente insensibili alla densità di corrente e forniscono quindi una luce intensa. I LED SMD sono disponibili in diverse versioni. La dimensione, la forma dell’involucro esterno e l’intensità luminosa possono essere scelte in modo variabile. In combinazione con altri diodi luminosi SMD,  vengono applicati per tubi o moduli fluorescenti a LED. Nell’industria automobilistica vengono utilizzati principalmente per indicatori direzione, luci stop o luci di marcia diurna.
4. High Power I LED high power sono diodi luminosi potenti e resistenti, che in condizioni di utilizzo ottimali possono essere azionati con correnti di 1000 mA. Vengono applicati per lo più su circuiti stampati con nucleo in metallo. La loro struttura fuori del comune comporta requisiti elevati per il Thermomanagement.
5. COB Il LED “Chip On Board” (COB) è il diodo luminoso maggiormente sviluppato. Il suo nome è dovuto al fatto che è fissato direttamente al circuito stampato. Questo avviene attraverso l’ “impaccamento”, dove  i chip vengono fissati al circuito stampato dorato in modo completamente automatico. Il contatto con il polo opposto avviene attraverso un filo in oro o in alluminio. Poiché nei LED COB non vengono utilizzati riflettori o ottica a lenti, l’angolo di irraggiamento della luce emessa è molto grande. I maggiori vantaggi della tecnologia COB risiedono nella potente luminosità, nell’omogeneità di illuminazione e nell’estensione dei settori di applicazione.

martedì 26 gennaio 2016

Non ritiri il tuo veicolo da un professionista? Ecco a cosa vai incontro

Io ho trovato questi due articoli del C.C.
In caso di omesso pagamento o ritardato ritiro restano impregiudicate le facoltà previste dalla legge a favore del Riparatore per la realizzazione del proprio credito per le prestazioni di riparazione e conservazione. In particolare, il Cliente riconosce espressamente che il Riparatore ha diritto di ritenzione per le spese di riparazione, manutenzione e custodia del veicolo sino a quando non sia stato soddisfatto integralmente il suo credito, e con espresso diritto alla vendita del bene secondo la procedura prevista per la vendita del pegno

Articolo 2756 – Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Articolo 2797 – Vendita del pegno. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si procedera` alla vendita. L`intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall`intimazione non e` proposta opposizione, o se questa e` rigettata, il creditore puo` far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l`opposizione e` determinato a norma dell`articolo 166 Codice di Procedura Civile. Il giudice, sull`opposizione del costituente, puo` limitare la vendita a quella tra piu` cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

mercoledì 6 gennaio 2016

Come incollare le plastiche

Modi e tipologie di colle x plastica
http://it.m.wikihow.com/Incollare-la-Plastica

mercoledì 30 dicembre 2015

Portamoto,forse non tutti sanno che....

Anche oggi 2 orette di acculturamento sulle normative....
Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

È abrogata la Circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.

Qualche regola sul peso a sbalzo posteriore

il carico ammissibile di un portamoto per camper varia in base al  carico massimo ammissibile sull'assale posteriore  e  alla portata  tecnicamente  ammissibile  del  portatutto. con la seguente formula è possibile calcolare il carico ammissibile possibile: A F(AH) F(L) = F(L)   F(HA) x A A + B =  massa del carico ammissibile F(HA)  =  differenza tra il carico ammissibile sull'assale posteriore (nel libretto di circolazione) e il carico reale (con veicolo pesato!) sull'assale posteriore A   =  passo del veicolo b per determinare la massa max. rimorchiabile del vostro camper =  braccio di leva attivo della massa del carico (un calcolo approssimativo stabilisce che il baricentro del carico sta a circa 350 mm posteriormente alla fine del veicolo).

Regolamenti per impianti agas nel camper

DAL SITO TRUMA :
In conformità alla Direttiva sugli apparecchi per riscaldamento 2001/56/CE e relative integrazioni 2004/78/CE e 2006/119/CE, per utilizzare un riscaldamento a gas liquido durante la marcia su autocaravan fabbricati a partire dal 01/2007 si deve prevedere un dispositivo di intercettazione di sicurezza che impedisca la fuoriuscita accidentale di gas in caso di rottura della tubazione conseguente a incidenti.

I regolatori della pressione del gas Truma SecuMotion (con dispositivo integrato di controllo del flusso) e MonoControl CS e DuoControl CS (con sensore d'urto integrato) con dispositivo di protezione contro la rottura
del tubo flessibile integrato (DPRT), soddisfano tutte le norme, le direttive e le prescrizioni rilevanti e consente pertanto il funzionamento dell’impianto gas anche durante la marcia in tutta Europa.

Per il riscaldamento durante la marcia nei caravan consigliamo di installare ugualmente un dispositivo di sicurezza.

Per i veicoli fabbricati prima del 01/2007 non sono previste limitazioni per il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia **.

** Eccezione per la Francia:
in Francia il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia è consentito solo in veicoli omologati con prima immatricolazione a partire dal 01.01.2007. Nei veicoli più vecchi il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia non è consentito neanche unitamente a un dispositivo di intercettazione di sicurezza.

Nel camper: gas aperto o no?

DAL SITO TRUMA :
In conformità alla Direttiva sugli apparecchi per riscaldamento 2001/56/CE e relative integrazioni 2004/78/CE e 2006/119/CE, per utilizzare un riscaldamento a gas liquido durante la marcia su autocaravan fabbricati a partire dal 01/2007 si deve prevedere un dispositivo di intercettazione di sicurezza che impedisca la fuoriuscita accidentale di gas in caso di rottura della tubazione conseguente a incidenti.

I regolatori della pressione del gas Truma SecuMotion (con dispositivo integrato di controllo del flusso) e MonoControl CS e DuoControl CS (con sensore d'urto integrato) con dispositivo di protezione contro la rottura
del tubo flessibile integrato (DPRT), soddisfano tutte le norme, le direttive e le prescrizioni rilevanti e consente pertanto il funzionamento dell’impianto gas anche durante la marcia in tutta Europa.

Per il riscaldamento durante la marcia nei caravan consigliamo di installare ugualmente un dispositivo di sicurezza.

Per i veicoli fabbricati prima del 01/2007 non sono previste limitazioni per il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia **.

** Eccezione per la Francia:
in Francia il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia è consentito solo in veicoli omologati con prima immatricolazione a partire dal 01.01.2007. Nei veicoli più vecchi il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia non è consentito neanche unitamente a un dispositivo di intercettazione di sicurezza.