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domenica 5 gennaio 2014

Luci diurne a led sono legali, lo dice decreto dei Trasporti

 E' legale l'installazione sui veicoli delle luci a led per l'illuminazione diurna in luogo degli anabbaglianti, ma solo se si seguono alcune modalità di installazione e di verifica. Per fare chiarezza su una materia delicata per la sicurezza stradale è intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con il decreto del 6 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2013 e intitolato "Regolamentazione dell'installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione". La deroga, valida per tutti veicoli a motore eccetto i rimorchi, prevede una procedura di montaggio specifica e passaggi obbligati per aggiornare la carta di circolazione, da effettuarsi dopo la prova presso la motorizzazione. Si possono installare al massimo due luci nella parte frontale dell'auto, che devono riportare la marchiatura di omologazione UNECE 87 ed essere collocate rispettando le norme ECE R48 (relative a distanza minima reciproca, altezza rispetto al suolo e inclinazione). Inoltre, le luci devono attivarsi e disattivarsi simultaneamente al motore, ma devono spegnersi automaticamente se vengono attivati i fendinebbia, gli abbaglianti o gli anabbaglianti. L'installazione deve essere eseguita da un'officina di autoriparazione che certifichi il montaggio compilando l'apposito modulo.

Successivamente, il veicolo dovrà essere sottoposto a visita e prova per l'aggiornamento del libretto presso gli Uffici della Motorizzazione territorialmente competenti rispetto alla sede dell'officina che ha effettuato il montaggio. Una volta superate le verifiche con esito positivo, il libretto di circolazione viene aggiornato con l'apposizione di un'etichetta che riporta la dicitura ''installate luci di marcia diurna conformi al regolamento 87 UNECE''. Infine, il Decreto specifica che questa regolamentazione non è valida per quei veicoli su cui siano state installate le luci di marcia diurna tramite sostituzione di un dispositivo o di un gruppo ottico originale (faro) con uno (omologato) di analoga forma e dimensioni, contenente anche la suddetta funzione.
Il provvedimento accoglie le istanze formulate dall'Anfia in rappresentanza dei produttori di dispositivi di illuminazione destinati all'aftermarket. "Grazie all'utilizzo delle luci a led al posto degli anabbaglianti - precisa Anfia - si hanno vantaggi sia in termini di consumi di carburante, sia in termini di maggior sicurezza sulle strade grazie all'utilizzo sempre più frequente di sorgenti luminose a LED nei kit disponibili per l'aftermarket".

lunedì 30 dicembre 2013

ECCO, SI FORMA IL FUMOGENO.....anto per far vedere che ci si muove...(si va in vacanza a roma, pagate voi!)


CONTRO LO STRAPOTERE DELLE ASSICURAZIONI, LE ASSOCIAZIONI CHE FANNO???


evvaiiii, la soluzione contro la disoccupazione, POLITICI, NON E' COSI' CHE SI FA'


domenica 22 dicembre 2013

inforad

Come Fare Ricorso Contro Le Multe Da Tutor

Fare ricorso contro un multa per eccesso di velocità rilevata con il sistema tutor è possibile. Sempre più automobilisti si rivolgono al giudice di pace e ottengono una sentenza favorevole.
Il tutor è un sistema di rilevamento attivato su circa 2mila e 500 chilometri di rete autostradale che registra il passaggio dell’automobile sotto due telecamere (a distanza una dall’altra di circa venti chilometri) e calcola la velocità media. Se il computer conferma che il mezzo superava i 130 km orari, viene inviata a casa una sanzione. Dall’arrivo della notifica, sono concessi trenta giorni di tempo per rivolgersi al giudice di pace competente territorialmente e contestare l’infrazione. Per ottenere una sentenza è però necessario versare una tassa di 37 euro.
Di seguito i vizi più frequenti che già in passato hanno permesso ad alcuni automobilisti di evitare la multa.
Ora legale. Sembra incredibile ma a Palmanova un avvocato è riuscito ad annullare la sanzione perché la Polizia stradale si era dimenticata di spostare l’orario del tutor all’ora legale. Così il verbale di notifica discordava di un’ora con la rilevazione dell’infrazione.
Mancata omologazione. E’ possibile richiedere alla Prefettura di esibire la prova dell’omologazione e della taratura del tutor considerando che lo strumento di rilevazione è distante dal personale di Polizia che eleva la sanzione e che deve essere controllato ogni anno.
Competenza territoriale. Se le telecamere del tutor distanti tra loro circa venti chilometri si trovano in territori diversi, è possibile sollevare questo vizio. Infatti se nella notifica a casa è specificato che il ricorso deve essere presentato al giudice competente per la zona dove è installata la prima telecamera, si può obiettare che l’infrazione è stata commessa sulla media dei venti chilometri ed è quindi competente il giudice di pace del territorio dove si trova la seconda camera.
Pioggia parziale. Se si superano i 110 km orari mentre piove, si è soggetti a infrazione. Per contestare la multa si può sostenere che nel raggio della prima telecamera ancora non pioveva mentre all’arrivo sulla seconda telecamera, è iniziato a piovere. In questo caso, se la velocità rientra tra i 110 e i 130 km orari si può sperare di avere l’annullamento della sanzione.
Omessa segnalazione. Nel verbale deve essere specificato che il tutor era segnalato e ben visibile. Se le telecamere erano collocate dietro un pannello a messaggio variabile (di quelli che segnalano gli incidenti) o alla fine di una galleria si può contestare la visibilità. E’ impossibile infatti per l’automobilista accorgersi della presenza del sistema se non opportunamente segnalato con cartelli.
Tipo di mezzo. E’ già successo che il sistema automatico del tutor confonda il veicolo che fotografa e applichi un limite di velocità sbagliato. Per esempio, può scambiare un camper con un autocarro e quindi applicare il limite errato di 80 km orari.
Rilevatori. Per evitare di prendere nuove multe da tutor e autovelox, un interessante strumento da portare in auto mentre si viaggia è Inforad K2. Con circa 50 euro, si può acquistare questo rilevatore di autovelox fissi, mobili e telecamere ai semafori.

lunedì 25 novembre 2013

AVENDO BISOGNO ASSOLUTO DI INCAMERARE DENARI STATO E AMMINISTRAZIONI TERRANNO CONTO DI CIO'----

La Gazzetta Ufficiale del 19 novembre ha pubblicato il decreto che regolamenta il montaggio delle luci diurne su tutti quei veicoli che ne erano sprovvisti all’origine. Con questa pubblicazione, il Ministero mette fine ai dubbi sul regolamento dei kit che non potevano essere montati in Italia anche se conformi alle norme europee. Per montare le luci diurne non sarà necessaria la richiesta del nullaosta al costruttore, ma basterà far installare da un autoriparatore iscritto ai registri un kit omologato UN/Ece 87. L’autoriparatore dovrà rilasciare un certificato di esecuzione lavori a regola d’arte e la vettura dovrà essere portata presso un ufficio della Motorizzazione Civile di competenza (in base al luogo dell’officina), sottoporre il veicolo alle prove previste e aggiornare la carta di circolazione.
Misure e regole: le luci potranno essere installate dove si ritiene più opprtuno a patto che:
  • la distanza tra i bordi interni delle luci stesse non sia inferiore a 600 mm;
  • l’altezza sia compresa tra 250 e 1’500 mm (dal suolo);
  • gli angoli formati non possono essere superiori a 20° verso l’interno o l’esterno se montati verticalmente;
  • gli angoli formati non possono essere superiori a 10° verso l’alto o verso il basso se montati orizzontalmente.
Nonostante queste particolari direttive, sono previste particolari deroghe per chi sostituisse gli interi gruppi ottici con dei nuovi proiettori che prevedono le luci diurne già integrate.