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venerdì 14 gennaio 2011

a proposito di concessione della residenza in un comune(trovato sul web)

 Residenza anagrafica di soggetti
 che dimorano
 in strutture non convenzionali,
 autocaravan etc.

Il sindaco del Comune di XXX pone il seguente
 testuale quesito:
Un signore che vive in camper è proprietario

 di un terreno edificabile nel Comune, ha
 stranamente ottenuto allaccio luce acqua
 e fognatura, adesso lui, la sorella ed un
 altro parente vivono in tre camper sul 
terreno edificabile, creando disordine,
 intolleranza da parte dei vicini che
 vorrebbero che io li allontanassi.
 L'ufficio anagrafe ha concesso
 loro la residenza in quella via

 senza numero civico.
-Li posso allontanare?
-Se li posso allontanare, per quali leggi?”
     


Si è volutamente rispettata anche la forma di presentazione
 del quesito perché da essa trapelano il pathos e,
nel contempo, il disagio del sindaco rispetto ad
 una problematica singolare, ma non esente da
 complessità , che in ultima analisi rimanda ai
diritti di cittadinanza ed al buon andamento della
comunità locale.
Ai sensi del Codice civile Libro Primo
 “Delle persone e della famiglia”,
 Titolo III “Del domicilio e della residenza” 
art. 43 -2° comma la residenza è nel luogo di
 abituale dimora ossia nel luogo ove abitualmente
 si esplica la vita familiare e sociale di un soggetto.
I principali riferimenti normativi a tutela 
del diritto alla residenza hanno addirittura 
rango costituzionale, infatti la Repubblica Italiana,
 nella sua Carta Costituzionale prevede all’art. 3 che
 tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
 davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
 di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
 personali e sociali e che sia compito della Repubblica
 rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
 che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
 impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Mentre all’ art. 16 stabilisce che ogni cittadino può
 circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
 del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
 stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
 Con il D.P.R. del 30 maggio 1989, n.223
 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
 della popolazione residente” è stato novellato l’istituto
 dell’Anagrafe della popolazione residente, definito come
 la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative
alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che
 hanno fissato nel Comune la residenza,
nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa
 dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio
 (art. 1 comma 1) e disciplinate, rispettivamente agli art. 7 e 11
 le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche.
Al riguardo si ricorda che:

l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene
 effettuata:
a) per nascita;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro Comune.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione
 residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente
dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro Comune
 o all’estero, nonché per trasferimento del
 domicilio in altro Comune per le persone 
senza fissa dimora;
c) per irreperibilità accertata a seguito
 delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero,
quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente
 intervallati, la persona sia risultata irreperibile.

Poiché il problema dell’iscrizione anagrafica in
 situazioni fuori dall’ordinario periodicamente,
 si ripropone nelle varie realtà locali il Ministero dell’Interno
 – con la Circolare 29 maggio 1995, n.8 ha dettato
 “Precisazioni sull’iscrizione nell’anagrafe della
 popolazione residente di cittadini italiani”.
Si ritiene opportuno riportare alcuni stralci
della suddetta circolare (e della successiva del gennaio 1997)
 perché in esse si affronta una fattispecie analoga
al quesito posto dal Comune istante fornendo
chiarimenti e indirizzi.
In relazione a recenti notizie, riportate 
con evidenza dagli organi di stampa, circa il 
comportamento seguito da un’amministrazione
 comunale nell’esaminare le richieste di iscrizione
 anagrafica avanzate da cittadini italiani, 
questo Ministero, nell’ambito delle proprie
 competenze istituzionali, ritiene 
necessario effettuare alcune puntualizzazioni
 sulla tematica in questione, affinché da parte
 dei sindaci venga adottata una linea di 
condotta uniforme su tutto il territorio
 nazionale evitando, così, le discriminazioni a
 danno dei cittadini da comune a comune.
Pertanto il sindaco quale ufficiale di anagrafe e 

di Governo, nell’esaminare le domande di iscrizione
 anagrafica presentate dai cittadini italiani,
 deve osservare scrupolosamente la legislazione vigente.
 Orbene, dall’esame di detta normativa si evince
 che la richiesta di iscrizione anagrafica, che
 costituisce un diritto soggettivo del cittadino
, non appare vincolata ad alcuna condizione,
 né potrebbe essere il contrario, in quanto 
in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento
 e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale
 in palese violazione dell’art. 16 della Carta costituzionale.
Alla luce delle suesposte considerazioni appaiono

 pertanto contrarie alla legge e lesive dei
 diritti dei cittadini quei comportamenti adottati da alcune
 amministrazioni comunali che, nell’esaminare le
 richieste di iscrizione anagrafica, chiedono
 una documentazione comprovante lo svolgimento 
di una attività lavorativa nel territorio comunale,
 ovvero la disponibilità di un’abitazione, e magari,
 nel caso di persone coniugate, la contemporanea
 iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare,
 ovvero procedono all’accertamento dell’eventuale
 esistenza di precedenti penali a carico del richiedente
 l’iscrizione.
Nel rammentare che il concetto di residenza,

 come affermato da costante giurisprudenza
 e da ultimo dal tribunale amministrativo
 regionale del Piemonte con sentenza
 depositata il 24 giugno 1991, è fondato
 sulla dimora abituale del soggetto
 sul territorio comunale, cioè dall’elemento
 obiettivo della permanenza in tale luogo e
 soggettivo dell’intenzione di avervi stabile
 dimora, rilevata dalle consuetudini di vita
 e dallo svolgimento delle relazioni sociali,
 occorre sottolineare che non può essere
 di ostacolo alla iscrizione anagrafica la
 natura dell’alloggio, quale ad esempio un
 fabbricato privo di licenza di abitabilità 
ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche,
 grotte, alloggi in roulottes.
Con la successiva Circolare 15 gennaio 1997,

 n° 2 rubricata “Anagrafe della popolazione
 residente -iscrizione -apposizione di condizioni
 – inammissibilità “lo stesso Ministero
 dell’Interno (allora a titolarità dell’attuale 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano)
 torna sull’argomento, rivolgendosi ai Prefetti:
Con precedente 

circolare MIACEL n. 8 del 29 maggio 1995
 questo Ministero ha diramato precise disposizioni
 sulla puntuale ed esatta gestione dell’anagrafe
 da parte di signori sindaci, nella loro
 qualità di ufficiali di Governo, richiamando
 l’attenzione degli stessi sulle conseguenze,
 non solo di ordine penale ma anche amministrative,
 cui può dare luogo, la creazione di impedimenti,
 non previsti da norme legislative, all’iscrizione in anagrafe.
Il particolare veniva sottolineato che

 l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione
 residente dei cittadini italiani, non è sottoposta
 ad alcuna condizione, come si evince
 chiaramente non solo dalla
 legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal successivo
 decreto del Presidente della Repubblica
 30 maggio 1989, n. 223,
 ma altresì dalla costante giurisprudenza
 della Corte di cassazione.
Unico requisito, è la corrispondenza che deve

 intercorrere tra la situazione di fatto
 e quanto dichiarato dall’interessato……
Ciò premesso, atteso il ripetersi di tali inammissibili

 episodi,… si invitano le SS.LL. ad effettuare la più
 accurata sorveglianza sulla gestione delle
 anagrafi da parte di signori sindaci, procedendo,
 se del caso, ad adottare tutti qui provvedimenti
 a tutela della dignità della persona, non esclusa
 la segnalazione all’autorità giudiziaria.” 

La giurisprudenza ha costantemente inteso distinguere
nell'ambito del concetto di residenza un elemento
 oggettivo, costituito dalla stabile permanenza
 in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito
 dalla volontà di rimanervi
(si vedano ad esempio le sentenze della Cassazione:
 Sez. I del 21 giugno 1955 n.1925, Sez. I del 17 ottobre 1955 n.3226,
 Sez. II del 17 gennaio 1972 n.126, 
del 5 febbraio 1985 ,n.791,
 Sez. II del 14 marzo 1986, n. 1738).
Tale soggettività deve essere un elemento
"rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento
 delle normali relazioni sociali"
 ( Cass., Sez II,14 marzo 1986 n.1738)
 cioè deve essere reso conoscibile ai consociati
 attraverso la condotta del soggetto.
Quindi ne deriva che la residenza è comunque
 una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente
 corrispondere una situazione di diritto
 contenuta nelle risultanze anagrafiche.
 La richiesta di residenza non può
 quindi essere vincolata ad alcuna condizione
 e tantomeno può essere limitata la libertà di 
spostamento dei cittadini e la scelta di stabilirsi
 sul territorio dove desiderano, pena la violazione
 dell'art. 16 della Costituzione.
L'unico requisito è la corrispondenza che
deve intercorrere tra la situazione di fatto
 e quanto dichiarato dall'interessato rispetto
al suo luogo di dimora abituale.
L'iscrizione anagrafica non è infatti legata
 all'unità immobiliare ma all'effettività della
dimora abituale in quel luogo ossia alla
 realtà abitativa familiare. Pertanto i comportamenti
rivolti ad ulteriori verifiche al di là della dimora
 abituale si configurano quali aggravanti
 del procedimento amministrativo e passibili
di denuncia da parte del cittadino.
 Si ribadisce che attualmente
 non possono essere da ostacolo
 alla iscrizione anagrafica la natura
dell'alloggio quale ad esempio
 il fabbricato non conforme alle
 prescrizioni urbanistiche, la grotta,
 la roulotte o la baracca di legno.
Il secondo comma dell'art.4 della Legge anagrafica
 (Legge 24 dicembre 1954, n.1228)
 impone all'Ufficiale d'anagrafe di ordinare
 gli accertamenti necessari ad appurare
 la verità dei fatti denunciati dagli interessati.
 Si desume chiaramente che il potere-dovere
dell'Ufficiale d'anagrafe è quello di
 disporre gli accertamenti per effetto
 dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione
 dell'interessato diretti proprio a verificare la
 corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto
 attuato nella realtà dei fatti.
Avere la residenza anagrafica
 (cioè essere registrati negli archivi della
 popolazione del Comune)
 là dove realmente si vive è un diritto della persona 
(anche se è un "senza tetto", cioè senza una casa 
"normale", 
che sia giuridicamente utilizzabile come civile abitazione).
 Si tratta di un diritto che ne innesca molti altri:
 il diritto alle cure del servizio sanitario nazionale,
al rilascio della carta di identità, il diritto all'assistenza sociale,
 l'iscrizione alle liste per l'assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, il diritto di voto in una
serie di elezioni politiche e amministrative
 (quest'ultimo solo per i cittadini italiani o comunitari).
 Non solo i "senza tetto", ma anche le persone
 senza fissa dimora hanno diritto ad avere una residenza anagrafica.
 La legge impone ai comuni di iscrivere
 all'anagrafe sia i "senza tetto" che i 
senza fissa dimoraLa residenza è infatti un diritto
 fondamentale di libertà (quello di scegliere il luogo dove vivere) 
e un tratto irrinunciabile della personalità
 (ciascuno, infatti, appartiene ad una comunità
 ed ha diritto a risultarne membro.
Si sono portate in rassegna le disposizioni
di legge, a partire da quelle di rango costituzionale,
 sino alle circolari del Ministero dell’Interno,
 per sottolineare, tra l’altro, come il sindaco
sia in rapporto di dipendenza gerarchica impropria
 nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo
 e come tale sottoposto al controllo prefettizio,
 risultando comunque inserito, ancorché per
 via funzionale, nell’ambito delle strutture
 che fanno capo al Ministero dell’Interno,
il quale esercita la tutela e garantisce
 l’unità di indirizzo nella materie di competenza
dello Stato.
Da questa prima disamina della normativa
in materia, condotta sul versante delle attribuzioni
del sindaco nei servizi di competenza statale,
 ne consegue con chiarezza che
non sussistono ragioni per allontanare
 i cittadini camperisti e che l’Ufficio 
Comunale ha operato correttamente
 nel rilasciare loro la residenza.
Neanche il Codice della Strada (C.d.S.) approvato
 con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 riesce
 a fornire qualsivoglia appiglio per
 l’”allontanamento “perorato dal
 sindaco istante.
Il “camper”, ovvero con dicitura
tecnica, l’autocaravan secondo
 la definizione del Codice, è qualificato come
 autoveicolo avente una speciale carrozzeria
ed attrezzato permanentemente per essere adibito
 al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo,
 compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. m) del C.d.S.).
Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti
dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice,
 gli autocaravan sono soggetti alla stessa
 disciplina prevista per gli altri veicoli
 (art. 185 c. 1). La loro sosta, ove
 consentita, non costituisce campeggio,
attendamento e simili se essi poggiano
 sul suolo esclusivamente con le ruote,
 non emettono deflussi propri e non occupano
 la sede stradale in misura eccedente il proprio
 ingombro (art. 185 c. 2).
E’ vietato lo scarico di residui organici e di
 acque chiare e luride su strade e aree pubbliche,
 al di fuori di appositi impianti di smaltimento
 igienico-sanitario (art. 185 c. 4).
Il divieto di sosta per soli autocaravan può
 essere previsto dalle amministrazioni locali
solo qualora il provvedimento escluda dalla
sosta anche tutti gli altri veicoli con analoghe
caratteristiche dimensionali e di massa e solo
 se legittimato da oggettive situazioni d’intransitabilità.
Si ha campeggio, attendamento o
simili, ogni qualvolta non si rientri nelle
 condizioni di sosta come sopra previste.
 Ciò significa, ad esempio, che l’aver
 appoggiato uno scalino per terra,
 che permetta un più agevole accesso
all’autocaravan, integra già un’ipotesi di
 campeggio e non di sosta.
Considerato che campeggiare esula dalla semplice
 circolazione dei veicoli, è prevista per gli enti territoriali,
 proprietari delle strade, la facoltà di limitare tale
 possibilità ad aree attrezzate adeguatamente allo scopo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione
 Generale della Motorizzazione ha più volte chiarito
 con apposite direttive ai sensi dell’art. 35
 comma 1 del Codice della Strada le linee
 guida in materia di circolazione e sosta
 delle autocaravan. Ma è ancora il Ministero
 dell’Interno -Dipartimento per gli Affari
 Interni e Territoriali-Direzione Centrale
per l’Amministrazione Generale e per
 gli Uffici Territoriali di Governo-Direzione
Generale UTG, a diramare la circolare prot.
 277 in data 14/01/2008 rubricata, per l’appunto:
 “Direttiva del Ministero dei Trasporti ai
 sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice
 della Strada. Linee guida in materia 
di circolazione e sosta delle autocaravan.“
 rivolta ai Sindaci affinché ne tengano
conto nell’esercizio delle relative competenze.
Qui si argomenta nel modo seguente :
<…La limitazione alla circolazione
 stradale e alla sosta per la particolare
 categoria di veicoli in esame appare 
illegittima nel caso di autocaravan 
che poggino sulla sede stradale con le 
proprie ruote, senza emettere deflussi 
propri e che non occupino la sede stradale
 nella misura eccedente il proprio ingombro,
 in assenza di ostacoli atti a giustificarli.
 Già con la Legge 336/91 il legislatore
 era intervenuto, per evitare gli annosi
 contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo
 atucaravan e Pubblici Amministratori, 
con una ratio semplice e chiara, portatrice
 di una serie di innovazioni identificabili,
 almeno, nei seguenti punti fondamentali:
• la conferma che le autocaravan sono

 autoveicoli e sono parificati a tutti
 gli altri autoveicoli;
• la netta distinzione tra il “sostare” 

e il “campeggiare”;
• l’obbligo all’allestimento di impianti

 igienico-sanitari su strade, autostrade e
 campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica 
del territorio, raccogliendo i residui organici
 e le acque chiare e luride raccolti negli
 impianti interni delle autocaravan.
• la possibilità per il Comune di prevedere

 l’allestimento di aree attrezzate riservate 
alla sosta e al parcheggio delle autocaravan,
 al fine di sviluppare il turismo itinerante
 praticato con detti autoveicoli. 
Un intervento, pertanto, 
complessivamente teso a promuovere
 e non ad impedire la circolazione alle 
autocaravan. Tali principi, contenuti
 nella Legge sopraccitata, sono stati
 in toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada…

La circolare passa poi ad analizzare nel dettaglio
 alcune fattispecie concrete che hanno dato
luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori
 che prestano il fianco a rilievi critici,
 soffermandosi in particolare sul divieto
di circolazione per motivi di ordine e
sicurezza pubblica e sui presunti abusi di
carattere igienico-sanitario.
Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto,
 trova riscontro in sede legislativa
 nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 è
 “inteso come il complesso dei beni giuridici
 fondamentali e degli interessi pubblici primari
 sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza
 nella comunità nazionale Il Ministero dei 
Trasporti fa rilevare che il concetto di
 sicurezza pubblica è più ristretto 
riferendosi alla salvaguardia della
 incolumità e integrità fisica, patrimoniale
 e morale dei cittadini.
Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità

 sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei
 provvedimenti che richiamassero in situazioni
 non rispondenti al reale stato dei fatti
 o comunque in modo generico esigenze
 di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla
 quiete pubblica”.
In altri casi viene vietata la sosta e la
 circolazione alle autocaravan sulla base
di un’ordinanza motivata dalla necessità
 di salvaguardare l’immagine e, soprattutto,
 l’igiene e la sanità pubblica. Il Pubblico
 Amministratore giustifica il proprio
provvedimento sostenendo che il suo
obiettivo è solo quello di frenare
“... abusi di carattere igienico-sanitario 
connessi allo scarico d'acque nere e
 bianche sulla pubblica via ...”, ovvero
 di “....prevenire qualsivoglia pericolo
 di infezioni virali o di malattie infettive,
 la cui insorgenza può verificarsi per
 l’incontrollato e disordinato deposito
 di liquami e materie organiche oltre
 che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia
, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti
 motivate sulla base dell’esigenza di tutela
dell’igiene pubblica, stante la genericità
 delle espressioni usate e l’assenza di
qualsivoglia altro elemento indicatore,
 limitano la circolazione delle autocaravan
 sulla base di motivi che non sono certo
 riconducibili alle affermate esigenze
 di prevenzione degli inquinamenti.
 D’altronde, le autocaravan, per il loro
 allestimento, che comprende serbatoi
 di raccolta delle acque inerenti cucina e
 bagno, sempre che siano debitamente
ed idoneamente utilizzate, sono veicoli
 di per sé non idonei a mettere in pericolo
 l’igiene pubblica.
Del resto i cittadini in questione stanno
campeggiando in un’area sottratta all’uso
pubblico, di cui, addirittura, uno di loro
 risulta titolare del diritto di proprietà.
 L’area risulta attrezzata di allacciamenti
ad acqua, luce e fognatura.
 Quest’ultimo servizio, come si è visto,
 risulta essenziale per lo scarico di
residui organici e di acque chiare e
 luride raccolte negli impianti interni
delle autocaravan da convogliare
agli impianti di smaltimento igienico-sanitario,
 che, si presume, avvenga secondo criteri di
 buona tecnica.
Qui occorre ancora precisare non ci si
 trova dinnanzi ad un vero e proprio campeggio,
 cioè ad una struttura e ad un esercizio
 ricettivo destinato al pubblico e disciplinato
dalla normativa sui campeggi.
L’art. 16 della legge regionale del Piemonte
 31/08/1979, n. 54 e s.m.i. recante, per
l’appunto, la disciplina dei complessi
 ricettivi all'aperto al 4° comma prevede che:
In deroga alle norme di cui alla presente
 legge e'consentito l'insediamento di
 un massimo di 3 tende o caravan presso
 aziende agricole che forniscano i
 servizi essenziali, dandone semplice
 comunicazione al Comune.
 Il Comune può, in relazione
 ad esigenze locali, autorizzare
 l'elevazione del numero di 
tende o caravan ad un massimo 
di 10 richiedendo in tal caso che
 vengano assicurati l'approvvigionamento
 idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti.
Il comma 5, peraltro, dispone che le prescrizioni
della legge non si applichino per gli
allestimenti ricettivi all'aperto che non
 presentino le caratteristiche di pubblico
 esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare
 alla normativa vigente in materia
edilizio-residenziale.
Restano quindi da esaminare gli
aspetti attinenti l’edilizia.
L’art. 54 della legge regionale
5/12/19977, n, 56 rubricato
Concessioni per costruzioni
 temporanee e campeggi” prevede che
 “non e'ammessa la realizzazione di
 costruzioni temporanee o precarie ad 
uso di abitazione e di campeggio o la
 predisposizione di aree per l'impiego
 continuativo di mezzi di qualsiasi genere,
 roulottes e case mobili, se non nelle aree
 destinate dai Piani Regolatori Generali
 a tale scopo, con le norme in esso
 espressamente previste, e previa 
concessione con la corresponsione
 di un contributo adeguato all'incidenza
 delle opere di urbanizzazione dirette
 e indotte, da computare in base ai 
disposti della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.
L’art. 56 della suddetta legge
 (Interventi soggetti ad autorizzazione)
 dispone che “sono soggetti ad autorizzazione
 i seguenti interventi:
…omissis…
d) la sosta prolungata di veicoli o rimorchi

 attrezzati per il pernottamento, e di attendamenti,
 fatta eccezione per quelli che avvengano in apposite
 aree attrezzate.
Successivamente è sopravvenuto il D.P.R

. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. recante
 il “testo unico delle disposizioni
 legislative e regolamentari in materia 
edilizia”, che all’art. 3 ”Definizioni degli
 interventi edilizi“ comma 1 lettera e
 5) recita : “Ai fini del presente testo
 unico si intendono per: e) "interventi
 di nuova costruzione", quelli di
 trasformazione edilizia e urbanistica
 del territorio non rientranti nelle
 categorie definite alle lettere
 precedenti. Sono comunque
 da considerarsi tali: …… e
5) l’installazione di manufatti leggeri,
 anche prefabbricati, e di strutture
 di qualsiasi genere, quali roulottes, 
campers, case mobili, imbarcazioni,
 che siano utilizzati come abitazioni
, ambienti di lavoro, oppure come
 depositi, magazzini e simili, e che
 non siano diretti a soddisfare esigenze
 meramente temporanee;
all’art. 10
 (“Interventi subordinati a permesso di costruire
 stabilisce che ”Costituiscono interventi di
 trasformazione urbanistica ed edilizia
 del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: 
a) gli interventi di nuova costruzione;..
Al riguardo si segnala la
 sentenza n. 4974 della Corte di 
Cassazione Penale Sez. III, 31/01/2008
 (Ud.17/12/2007), laddove si sostiene,
 addirittura, la configurabilità in lottizzazione
 abusiva della trasformazione di strutture mobili
 (camper e roulottes) in vere e proprie unità
 abitative permanenti.
<La trasformazione di strutture
 mobili (camper e roulotte) in vere 
e proprie unità abitative permanenti
 può far ravvisare in concreto una
 condotta lottizzatoria (in specie
 quando l'attività di campeggio
 assuma dimensioni consistenti e si
 componga anche di edifici di
 servizio che denotano una stabilità 
di realizzazione e producono un
 impatto rilevante sul territorio).
 Sicché, costituiscono lottizzazione 
quegli interventi che mutano le
 caratteristiche dell'insediamento
 e/o del territorio in misura tale da
 far sorgere una non prevista esigenza
 di misure di urbanizzazione oppure
 da richiedere misure di urbanizzazione 
di entità maggiore o diversa rispetto
 a quelle previste. Si configura il “fumus”
 del reato di lottizzazione abusiva 
(e conseguente provvedimento di
 sequestro preventivo) laddove una
 struttura adibita a campeggio,
 sia pure debitamente autorizzata,
 venga radicalmente mutata, per
 effetto di opere edilizie non autorizzate
 e di roulotte posizionate stabilmente
 a terra e, dunque, non più agevolmente
 trasportabili, in uno stabile insediamento
 abitativo di rilevante impatto
 negativo sull’assetto territoriale.
 In questa prospettiva un insieme
 di interventi che snaturino le caratteristiche
 originarie di un campeggio, per quanto
 esso sia debitamente autorizzato, possano
 in linea di principio comportare, 
se complessivamente valutati,
 la violazione dell'art. 44, lett.c)
 del citato d.P.R. n. 380 del 2001>.
La sentenza, ancorché interessante,
 non pare applicabile alla fattispecie
in esame stante la sua esiguità.
 Certamente la posa stabile e
continuata di strutture mobili
quali camper e roulottes al fine
di soddisfare esigenze abitative
non temporanee comporta la
 necessità del rilascio del permesso
 di costruire ai sensi del combinato
 disposto degli articoli del D.P.R. 380/2001
 sopra richiamati. L’Amministrazione
 comunale valuterà, sulla base delle
 informazioni di cui dispone e degli
 accertamenti che vorrà effettuare,
se ricorrono le condizioni per l’applicazione
 delle sanzioni previste dalla vigente
 normativa in materia di illeciti edilizi,
 fatto comunque salvo l’istituto dell’accertamento
 di conformità previsto dall’art.
36 del D.P.R. 380/2001.
Paiono sussistere le condizioni
 per interloquire in termini propositivi
 con i cittadini “camperisti”,
 rappresentando la possibilità
di regolarizzazione della loro
 permanenza nel Comune,
 anche in considerazione del
 fatto che il loro insediamento
 già insiste su di un terreno
 edificabile (si presume a fini residenziali),
 per il quale dovrebbe essere corrisposta
la relativa imposta comunale sugli immobili.
Paradossalmente la ricerca normativa
 fornisce esiti di possibile integrazione
 anziché di allontanamento di cittadini
orientati verso pratiche di vita diverse
dall’ordinario. Il quesito non fornisce
ulteriori elementi per valutare i reali
 motivi di “disordine e di intolleranza
 da parte dei vicini”.
Si ritiene che tali comportamenti
 possano trovare previsione e
composizione anche per via sanzionatoria
 nel regolamento comunale di
polizia locale, che dovrebbe
avere le finalità di promuovere
 l’ordinata e civile convivenza,
garantire la sicurezza dei cittadini,
 tutelare il decoroso svolgimento della vita
 cittadina, nonché disciplinare le attività e
i comportamenti dei cittadini al fine del
 buon andamento della comunità locale.

lunedì 10 gennaio 2011

Andrea Bocelli - A mio padre

mercoledì 29 dicembre 2010

PARLIAMO DI CAMPER (questo articolo e' preso da l web)



Mediamente sono 7 milioni i vacanzieri che scelgono in una stagione estiva in Italia un campeggio. 2900 circa le strutture ricettive. 43mila gli addetti. Tenda, camper o roulotte. Si va dai 20 ai 30 euro per un servizio minimo sino a 60 euro per un buon servizio.
Per avere la comodità di non dover prenotare la vacanza, di fermarsi ovunque (o quasi) e di essere sempre attrezzati con i propri oggetti personali
  • Servizi e doccia sono separati dall’abitacolo
  • L’angolo cucina è piccolo ma ben pensato
  • Finiti i pasti il tavolo si toglie per avere spazio
  • Il ripostiglio del camper si chiama gavone: si trova sempre in una posizione accessibile anche dall’esterno
  • Ingombro standard: l = 613 cm.; h = 304 cm.
Chi fa una vacanza in camper o con la roulotte e si imbarca su di una nave, deve ricordarsi che non può dormire dentro al camper anche se più comodo delle poltrone interne e delle panchine sui ponti o anche delle stesse cabine. Si rischia infatti un ammenda fino a 206 euro secondo l'art.1231 del Codice della Navigazione. Ci sono anche altri fattori di pericolo, così stivati si rischia di non udire eventuali allarmi, se poi c'è mare mosso e distacco degli oggetti si può essere coattivamente sbarcati dal comandante o costretti a pagare il prezzo aggiuntivo della cabina.

I PREPARATIVI
Prima della partenza controllate di avere la patente internazionale, una dispensa ben fornita e verificare che tutte le parti meccaniche non abbiano problemi.








La patente internazionale, chiamata anche permesso internazionale di guida, è obbligatoria nella maggior parte dei paesi extraeuropei e vale un anno e riporta, nelle lingue più diffuse del mondo, i dati della patente. Per ottenerla si deve andare alla Motorizzazione e presentare i seguenti documenti: -2 foto formato tessera di cui una autenticata. Se si presenta l’intestatario della patente, l’autentica viene effettuata negli uffici della Motorizzazione. Altrimenti l’autentica deve essere effettuata in Comune o presso un Notaio;
ricevuta di due versamenti postali di 30 mila lire sui conti 9001 e 4028 della Motorizzazione;
marca da bollo da 10,33 euro;
patente di guida in visione;
Tempo necessario per il rilascio: 2 settimane.
Per comodità si può fare il documento tramite un’agenzia di pratiche auto.



L’unità abitativa: i punti essenziali da controllare prima di partire con il camper sono: pompa dell’acqua, cucina, frigorifero, serbatoi di carico e scarico.
Dal tecnico specializzato far controllare il tubo di scarico e la serpentina del boiler.
Questo impianto che ha il compito di riscaldare l’acqua usata nei camper, è ad accumulo, funziona a gas ed ha un serbatoio di riserva di circa 10 litri. Proprio perché il boiler è usato in ambienti con dimensioni ridotte, è importante che sia in perfetta efficienza.
Controllate anche il piano di cottura, le termocoppie (le valvole di sicurezza che bloccano l’uscita del gas) e il tubo del gas.
Verificate le lampadine e gli apparecchi di illuminazione.
Se dovete sostituirle scegliete lampadine a basso consumo come quelle fluorescenti o elettroniche.
Ricordatevi che gli apparecchi di illuminazione devono essere fissati sempre alla scocca o alla carrozzeria del caravan.
Le luci della veranda, che rischiano di essere sottoposte alle intemperie, devono avere i componenti elettrici garantiti per la tenuta impermeabile.



La carta verde:
si tratta di una estensione internazionale dell’assicurazione di responsabilità civile, obbligatoria per tutti i veicoli abilitati alla circolazione su strada. E’ uno dei documenti, con la patente internazionale, che vengono richiesti viaggiando con la propria auto in paesi non appartenenti all’unione europea, si richiede alla propria assicurazione, è gratuita e viene rilasciata immediatamente.

La delega per l’estero:
se andate all’estero guidando il camper che via hanno prestato, è sempre meglio disporre di una delega a condurre all’estero rilasciata dal proprietario e autenticata dal notaio o in comune.




Fate controllare le gomme dal gommista di fiducia.
Fate effettuare i controlli di routine: livelli di acqua e olio dal meccanico.
Dotatevi di un caricabatteria automatico, ossia di un alimentatore per poter caricare all’occorrenza gli accumulatori di energia del camper.
Controllate l’efficienza del gruppo elettrogeno.
Ispezionate il sottoscocca alla ricerca di eventuali perdite d’olio, non è comodo sdraiarsi sotto il camper, ma non sottovalutate questa operazione.
Potrete così controllare anche la tenuta della bombola del gas GPL, il carburante per la maggior parte dei modelli.
Controllate lo stato degli ammortizzatori: devono essere asciutti.

Fate una lista scritta.
Provate a mettere su carta tutto quello che volete portare con voi.
Finita la lista sarà facile scovare quello che avete dimenticato.
Sempre meglio non esagerare con le provviste.
Bastano quelle per qualche giorno, poi le integrerete man mano facendo la spesa.
Così facendo avrete una dispensa abbastanza  libera e potrete comprare e assaggiare le specialità del luogo che state visitando.
Gli oggetti vanno distribuiti nel modo giusto: ricordatevi di sistemare gli oggetti più pesanti in basso.

Rivolgersi ai professionisti
Se avete dubbi sullo stato del vostro camper non esitate a rivolgervi ad un centro specializzato contattando i rivenditori di camper per sapere chi ha un centro di assistenza e un’officina. Così potrete verificare le componenti meccaniche e il loro stato d’usura.

Porta biciclette
Se il vostro nuovo camper non prevede uno spazio interno in cui sistemare le biciclette, è possibile acquistare un portabici esterno. Nella scelta considerate queste caratteristiche:
  • Peso - valutate la portata del portabici e fate il calcolo dei pesi che gli farete sostenere, meglio scegliere un accessorio pronto a sostenere più chili di quelli che ci sistemerete.
  • Marchio di qualità - cercate i marchi di qualità italiani (lmq) o quelli stranieri (Vde,Gus,Tuv): vi garantiscono il superamento di severi test di robustezza e durata.
  • Prezzo -  di modelli ce ne sono per tutte le tasche, in media un modello di qualità non costa meno di 150 euro.
Quando il camper è in movimento
  • Sedere sui sedili previsti e contrassegnati, non dormire in mansarda, non sdraiarsi sui divani, non camminare all’interno del veicolo.
  • Mettere le cinture di sicurezza.
  • Il numero delle persone presenti non può superare quello indicato sulla carta di circolazione.
  • Gli animali domestici devono essere custoditi in apposite gabbie o contenitori.

Le aree attrezzate
In molte zone italiane, come la Toscana e in alcuni stati europei come Croazia e Olanda, è vietata la sosta libera.
  1. È sempre meglio sostare in aree attrezzate o campeggi, così non si rischiano multe
  2. Prima di partire trovate una cartina delle aree pronte a dare ospitalità a camper e caravan
  3. Il modo migliore per trovarle è rivolgersi ad una associazione di camperisti, sono disponibili a dare consigli ai meno esperti sul come prepararsi al primo viaggio: “PARTIAMO” vi segnala:
  4. Associazione coordinamento camperisti, tel.338 641472 – fax 055 2346925
  5. Unione Club Amici, i numeri di telefono in tutta Italia si trovano sul sitowww.turismoitinerante.com/uca

L’usato sicuro
Chi vuole un camper senza spendere le impegnative cifre richieste dai veicoli nuovi, può rivolgersi al mercato dell’usato. Sono molti infatti, i mezzi che cambiano di proprietà ogni anno in Italia. Attenti però ad avere le idee molto chiare e avere una precisa lista dei punti da controllare per evitare fregature.
Ecco alcune indicazioni schematiche, ma utili, sia  se si va da un concessionario, sia se si vuole trovare un affare da soli:
  • I controlli da fare sulla carta
    • Anno di immatricolazione, regolarità di revisioni ed eventuali omologazioni inserite sul libretto di circolazione, per esempio il porta biciclette e per l’impianto GPL
  • Quelli da fare all’esterno
    • Il parabrezza non deve avere graffi
    • Cercate sull’abitacolo e su tutta la carrozzeria segni di incidenti
    • Dando un’occhiata al sottoscocca, sotto il camper, vi accorgerete dello stato di ammortizzatori e coppa dell’olio e di eventuali danni prodotti da sassi o superfici sconnesse
  • E all’interno
    • Toccate le pareti per trovare tracce di umidità, se ci sono, potrebbero essere segnali di infiltrazioni d’acqua
    • Mettete in funzione tutti gli accessori per verificarne il funzionamento sia a gas che elettricità o batteria
  • I trucchi
    • Non fidatevi di quanto dichiara il contachilometri, controllate quanto scritto nel tagliando dell’ultimo cambio olio, nelle date delle revisioni e date un’occhiata allo stato generale di usura (buon indice è quello dei pedali che non debbono essere lucidi o con la gomma lisa)

Glossario
Abitacolo: la parte del camper destinata a soggiornarci, esclusa la cabina di guida
Acque bianche: quelle potabili
Acque grigie: acque di scarico del lavello, del lavabo e della doccia
Acque nere: quelle provenienti dalla toilette
Batteria di servizio: alimenta gli strumenti elettrici dell’abitacolo
Dinette: ambiente costituito da un tavolo che può essere a L o a U o allungabile e due divanetti contrapposti. Quando si dorme questa zona può essere trasformata in letto
Gavone: lo spazio per stivare a bordo i diversi oggetti. Molto spesso è accessibile anche dall’esterno. Viene chiamato garage quello che permette, sollevandone una parte, di sistemare anche oggetti ingombranti e biciclette
Mansarda: parte dell’abitacolo che sta sopra la cabina di guida ed è riservata a un letto matrimoniale
Pozzetto di scarico: il luogo nel quale si scaricano i liquami
WC cassetta: il wc dotato di serbatoio di recupero estraibile dall’esterno e trasportabile per le operazioni di scarico
WC chimico: è quello portatile nel cui serbatoio ci sono gli additivi disgreganti e i battericidi
WC nautico: non è portatile e si scarica attraverso un rubinetto che si allaccia al pozzetto di scarico

giovedì 16 dicembre 2010

ancora notizie sul riscaldatore a gasolio

Un'altra stagione fredda è ormai arrivata , e con lei inizia il doveroso lavoro del nostro riscaldatore
A proposito di riscaldatori ! credo ci sia da fare delle considerazioni importanti su come deve funzionare veramente un riscaldatore Webasto.
In tutte le fredde stagioni ormai passate ho visto in officina centinaia di camper, Tra cui molti con problemi al Webasto . agli arbori mi chiedevo se questo riscaldatore era veramente valido viste le lamentele dei clienti che arrabbiatissimi si ritenevano pentiti di aver fatto installare questo accessorio , ma con il passare del tempo e malgrado ciò, ho dovuto dar ragione al povero riscaldatore.
Scherzi a parte, nella stragrande maggioranza dei casi,i riscaldatori correttamente installati , non hanno mai dato problemi di funzionamento , e sapete perche? Ora vi spiego ; i camper hanno una pianta diversa l’uno dall’altro, quindi ogni riscaldatore avrà dei criteri di montaggio sempre diversi ,Se questi criteri apparentemente banali non vengono eseguiti sempre, e bene,sicuramente il riscaldatore non potrà mai funzionare perfettamente come invece dovrebbe essere.
Ora se non vi offendete vorrei darvi qualche consiglio su come gestire al meglio il vostro riscaldatore.
L’aspirazione per esempio, primo punto fermo ed importante di un riscaldatore , deve essere sempre installata in una zona molto libera e che aspiri aria tassativamente dall interno. se fate installare un riscaldatore chiedete sempre dove e’ stata eseguita la presa di aspirazione al fine di non andare a ostruirla involontariamente. Tenete sempre pulita la griglia di aspirazione , il passaggio di aria è importantissimo.
Aria calda: Le mandate d’aria calda devono essere sempre lasciate aperte , tranne quella del bagno che può essere gestita con una uscita a regolazione di flusso .Se disponiamo di un riscaldatore ad aria modello at 2000 , le bocchette dovranno essere non piu’ di tre , ma se il riscaldatore comincia ad essere un modello piu’ potente (AT 3500 at 3900 AT 5000) allora dobbiamo rispettare la sua spinta di aria calda dalle bocchette che devono essere almeno quattro . Altrettanto anomalo L’eccesso di bocchette , se le stesse cominciano ad essere troppe, la spinta dell’aria perde potenza , rallentando e raffreddandosi Notevolmente . Quando accendete il riscaldatore non portate il potenziometro inutilmente alla massima potenza perche non servirebbe a nulla . Una volta acceso, esso va regolato e portato a circa 20 gradi , cioè con la linea bianca a ore 12 senza più doversi preoccupare di nulla , in quanto la gestione del riscaldatore e’ completamente automatica, scalda l’ambiente e modula da sè cercando di tenere costante la temperatura da voi impostata . Quando decidete di abbassare la temperatura non portate il potenziometro rapidamente in posizione zero , altrimenti il riscaldatore interpreterà male la lettura dei gradi e comincierà a soffiare fastidiosissima aria fredda fino ad arrivare alla nuova temperatura da voi impostata. (ricordatevi, l’interuttore di accensione non regola la velocità della ventola ma la gestione di potenza del caldo)

Problemi:
Se il riscaldatore dovesse fermarsi l’interuttore di accensione comincera’ a lampeggiare ,quindi dovremo saper interpretare il codice lampeggio Al fine di poter individuare quantomeno di quale guasto si tratta .
Ora cerchiamo di capire come leggere i codici dei guasti: Nel centro dell’accensione è presente una spia verde che è normalmente accesa fissa quando il riscaldatore acceso . Se per vari motivi il riscaldatore va in blocco, la spia comincia a lampeggiare con questa frequenza : il numero di lampeggi lenti indica il codice errore , e una serie di lampeggi velocissimi ,indicano la pausa prima di ricominciare il conteggio codice errore. Facciamo un esempio : se la batteria si scarica notevolmente il riscaldatore si blocca con il seguente Codice: F03 che vuol dire sottovoltaggio, quindi quello che vedrete nella spia al centro dell'interuttore di accensione sarà tre lampeggi lenti e cinque velocissimi. questi ultimi servono solo per distinguere la pausa dal codice errore, quindi non vanno mai considerati ne contati.
La lista dei codici errori si trova nel manuale delle istruzioni e descrive chiaramente il guasto con il codice cosi descritto : F01 F02 F03 F04 ecc. ogni numero corrisponde ad un errore
per alcune di queste anomalie e’ possibile un vostro intervento, in altre invece necessita l’intervento di personale webasto qualificato , che con la dovuta strumentazione potra’rilevare il guasto e quindi ripararlo.
Non lasciate mai il mezzo con pochissimo gasolio, in quanto il riscaldatore potrebbe aspirare dello sporco, e non avendo dei filtri molto grossi come quelli del motore potrebbe risentirne e bloccarsi spesso.
Nei periodi estivi , quando il riscaldatore e fermo , date almeno una volta al mese una breve accensione di mezz’ora , questa operazione e’ consigliata al fine di tener pulito il bruciatore interno Dai residui carboniosi e incombusti ( vedi fig. 2) Diffidate da superesperti faidate’ che vi consigliano di regolare continuamente il c.o per la montagna, per la collina o per il mare attraverso metodi strani , cosi rischiate di danneggiare l’elettronica del riscaldatore, e non avrete mai il giusto funzionamento. Se mai fosse necessaria una correzione sara’ un centro webasto a stabilirlo con l’apposito analizzatore di gas.
La revisione di un riscaldatore , anche se funzionante e’ consigliata dopo almeno due o tre’ anni, ma se il vostro riparatore di fiducia farà una diagnosi potrete sapere con precisione quante ore il riscaldatore ha funzionato e potrà quindi darvi dei consigli più precisi sul da farsi.
Un centro Webasto Service ha il dovere di intervenire qualora vi trovaste in situazione di emergenza con il riscaldatore, anche se lo stesso non è stato da loro installato.

sabato 11 dicembre 2010

LE BATTERIE, come calcolare i consumi

 (preso dal blogdellavela) http://blog.veleggiando.it
Non cambia tanto la modalita' d'uso, anche se sia utenze che approvvigionamenti sono pressoche identici, (ma in mare non vi e' l'enel con una presa che vi corre dietro) In questo primo articolo vedremo alcuni concetti di base, che serviranno per calcolare il consumo quotidiano di elettricità, in modo tale da determinare l’autonomia del parco batterie installato a bordo.
Di una qualsiasi corrente elettrica si possono misurare tensione e intensità.
La tensione si misura in Volts (abbreviata in V) e per questo motivo a volte viene detta voltaggio (personalmente lo trovo un termine bruttissimo).
L’intensità di corrente, invece, si misura in Ampere Innocent ed anche questa in maniera impropria viene talvolta denominata amperaggio.
Qualsiasi apparecchio elettrico, quando è in funzione, utilizza energia e quindi determina un consumo di corrente.
Sulla nostra barca, le batterie hanno il compito di accumulare energia elettrica, immagazzinandola al loro interno quando sono collegate ad una sorgente di corrente (come il caricabatterie  o l’alternatore del motore in funzione) e rilasciandola successivamente per alimentare le utenze di bordo.
Schema elettrico
Si chiama capacità di una batteria la misura della quantità di energia elettrica che essa riesce ad immagazzinare, e si esprime in Ampere ora ( abbreviato in Ah).
Una classica batteria con elementi in piombo immersi in soluzione di acido solforico, può sopportare scariche non superiori al 50% della sua capacità nominale, pena il suo danneggiamento irreversibile. Per le batterie al gel questo valore è solo di poco superiore.
Questo vuol dire che, se la nostra batteria ha una capacità di 100 Ah, potrà erogarne solo 50 prima che sia del tutto scarica.
Quando è completamente carica, la tensione ai poli di una batteria è di circa 12.8V, mentre quando è del tutto scarica la sua tensione arriva ad 11V. In ogni caso bisogna sempre stare attenti a non far scendere la tensione al di sotto dei 10.8V, altrimenti la batteria si rovinerà irrimediabilmente.
Proprio per evitare questo danno irreversibile, i quadri elettrici sono dotati di un dispositivo elettronico che provvede a staccare le utenze che consumano maggiormente (per esempio il frigorifero) quando la tensione raggiunge questo valore limite di 10.8V.
Fatte queste premesse, diventa molto semplice calcolare l’autonomia del nostro parco batterie, una volta calcolati i consumi di tutti i dispositivi elettrici di bordo.
Per far questo dobbiamo per prima cosa conoscere l’assorbimento di corrente (misurato in Ampere) di ciascuno di questi e moltiplicare questo valore per le rispettive ore di funzionamento nel corso della giornata.
Per esempio, supponiamo che il compressore del frigorifero (uno degli apparecchi più voraci a bordo) assorba 5 Ampere e che, per mantenere la temperatura impostata, questo funzioni per 20 minuti ogni ora. In sostanza stiamo supponendo che sia in funzione per un terzo del tempo totale, quindi per 8 ore al giorno. Nell’arco delle 24 ore, quindi, il nostro frigorifero succhierà dalle batterie ben 40 Ampere*Ora (5A x 8h = 40Ah)
In sole 24 ore, quindi, avrà consumato quasi tutta la carica della nostra ipotetica batteria da 100Ah: per l’esattezza avrà utilizzato l’80% della sua carica utile che, lo ricordo, è di soli 50Ah.
Ma come facciamo a sapere quanti Ampere assorbe il frigo o un altro apparecchio qualsiasi? Beh, basta dare un’occhiata al libretto delle istruzioni. Troveremo certamente la potenza espressa in Watt. Dalla potenza possiamo calcolare l’intensità (Ampere) semplicemente dividendo la potenza per la tensione (nel nostro caso i 12 Volt della batteria).
Quindi, se la potenza del frigo fosse di 60W, la corrente assorbita sarebbe 60W / 12V = 5A
Il calcolo che abbiamo fatto per il frigo, naturalmente deve essere replicato per tutte le altre utenze, quali lampadine, apparecchiature elettroniche tipo  GPS, ecc.
Ricordate: ogni valore di corrente espresso in Ampere va moltiplicato per l’effettivo tempo di utilizzo espresso in ore ed il risultato va sommato ai precedenti, fino ad ottenere il valore totale della corrente consumata nell’arco delle 24 ore.
La stessa quantità di energia elettrica dovrà essere in qualche modo fornita ogni giorno alle batterie per evitare che si scarichino.
Nel prossimo articolo faremo una panoramica sui vari modi utilizzati per ricaricare le batterie, analizzando pregi e difetti di ognuno di essi.
Restate quindi sintonizzati

VIAGGIARE CON UN CAMPER A NOLEGGIO (CONTROLLARE TUTTO CON MOLTA CALMA AL MOMENTO DELLA CONSEGNA)


A volte dopo aver raggiunto la nostra destinazione con l'aereo si preferisce avere la comodità di spostarsi con un veicolo proprio, prendendolo in affitto. Qui forniamo alcune informazioni e consigli su come affittare un veicolo.

Scelta del noleggiatore

Se non siete particolarmente in ristrettezze economiche, il nostro consiglio è di utilizzare una agenzia di noleggio auto il più possibile nota, anche se magari solo localmente. Solo così potete usufruire di una assistenza su tutto il territorio e di una maggiore elasticità sui piccoli eventuali problemi. Chi affitta auto a prezzo molto basso è poi più pignolo durante la riconsegna o più restio a sostituire mezzi con gravi problemi meccanici o altro.
Alcune agenzie di noleggio hanno una rete capillare di agenzie in quasi tutto il mondo (ad esempio Avis,MaggioreEurop Car), ed è possibile prenotare l'auto con consegna spesso in aeroporto. Per i camper invece vi sono alcune compagnie di noleggio internazionali come BritzApollo , ma si estendono solo su alcune nazioni (Australia, Nuova Zelanda, USA, Canada).
In molte nazioni per noleggiare un veicolo è richiesta la patente internazionale, spesso vi sono dei limiti di età in entrambi i sensi, ad esempio almeno 21 anni, oppure almeno 3 anni di patente, ed al massimo 70 anni di età.

Scelta del veicolo e del contratto

Anche in questo caso prendere un veicolo che non sia della categoria più economica può essere un vantaggio che vale il piccolo sovrapprezzo. Otterrete in genere un'auto più nuova (=meno guasti), un bagagliaio più ampio (=bagagli non visibili durante i parcheggi), una maggiore sicurezza ed anche in genere un minor consumo di carburante.
Dovete anche pianificare per quanti giorni noleggiare il veicolo e l'itinerario di massima che volete fare. In conseguenza potete optate per un contratto a chilometraggio illimitato o con una quota da pagare per ogni km fatto in più della quota giornaliera prevista. Anche sulle assicurazioni vi possono essere diverse possibilità, ma tutte dovrebbero prevedere una polizza kasko, una polizza cioè che paga non solo i danni arrecati ad altri veicoli per vostra colpa, ma anche i danni al proprio veicolo. In genere per i danni causati al veicolo vi sono delle franchigie cioè un importo da pagare comunque. Ad esempio se una kasko ha la franchigia di 500 $ e causate un danno di 3000 $ all'altro veicolo e di 1500 $ al vostro, l'assicurazione pagherà interamente l'altro veicolo, mentre per il vostro pagherà 1000$, restando a voi da pagare 500 $. In molte nazioni è prevista una spesa di gestione pratica che resta a carico del cliente, cioè se si fa una denuncia all'assicurazione, anche se voi non avete colpa, comunque occorre pagare una quota di gestione pratica (ad esempio in USA, in Sudafrica).
Spesso è possibile pagando per l'assicurazione una cifra maggiore diminuire la franchigia o migliorare le clausole di copertura. Alcune clausole che potete trovare nelle assicurazioni:
- non rimborsano incidenti nei quali chi guida risulta positivo ad alcool o droghe
- nei camper: non rimborsano danni da urto alla mansarda
- non rimborsano danni da urto al sottoscocca (ad es. sasso su strada sterrata)
- non rimborsano danni da ribaltamento se non sono coinvolti altri veicoli
- non rimborsano danni da incuria, in particolare nei camper non rimborsano danni agli interni (specchi rotti, finestrini guasti, cassetti ecc.)
Anche le strade sterrate, a meno che non stiate affittando un 4x4, sono in genere escluse dall'assistenza al veicolo. Se vi si rompe su una strada sterrata non avrete il carro attrezzi del noleggiatore a trarvi di impaccio. In alcuni casi vi sono dei limiti a dove potete andare che non sono ovvi. Ad esempio in USA potete andare in Messico ma solo ad una distanza di 200 miglia dal confine, non potete andare nella Valle della Morte, non potete andare in camper al Burning Man Festival. In Australia non potete andare in camper sulle piste.
Spesso si possono avere, su semplice richiesta o a pagamento, accessori quali: seggiolino per bimbi, navigatore, atlante stradale; per i camper molti optional quali tavolino, sedie sacchi a pelo, cuscini, asciugamani ecc.
Altri costi che potreste dover affrontare:
- pulizia interna veicolo (per camper e per auto se riconsegnate troppo sporche internamente)
- serbatoi acque grigie e nere, se non scaricati (per camper)
- differenza carburante: il veicolo in genere si prende col pieno e va riconsegnato pieno
- riconsegna in punto diverso da quello iniziale
- tasse, che a volte non vengono esplicitate all'inizio (conviene sempre chiedere)

Presa in consegna del veicolo

Di fatto è obbligatorio avere una carta di credito. Infatti è sempre necessario non solo pagare il noleggio prima della consegna, ma anche lasciare un deposito che garantisca la franchigia dell'assicurazione ed eventuali danni non coperti. A seconda dell'assicurazione scelta il deposito può variare, ma se volete evitare di lasciare un importo in contanti, che riavrete alla fine del viaggio, dovrete usare la carta di credito, sulla quale il deposito verrà bloccato ma non prelevato. Se ad esempio avete una carta con un plafond di 2500 euro ed il deposito è di 800 euro, l'importo non risulterà prelevato ma la vostra disponibilità da spendere diminuirà a 1700 euro.
Nel contratto c'è sempre un disegno schematico del veicolo in cui occorre segnare con una penna i punti dove vengono riscontrati difetti, ammaccature o altro. E' abbastanza importante guardare con attenzione il veicolo per far notare e segnare piccole ammaccature, graffi, scheggiature del parabrezza, pezzi mancanti ecc. Alla riconsegna ogni cosa non segnata potrebbe esservi addebitata, anche se le grandi compagnie sono abbastanza elastiche (qualcosa all'inizio sfugge sempre, magari telefonate se rilevate qualcosa in un momento successivo). A volte il veicolo viene riconsegnato in un punto diverso e quindi a persone diverse che hanno solo il vostro contratto in mano.
Nei veicoli noleggiati non vengono mai dati i documenti del mezzo, se venite fermati dalla polizia dovete presentare il contratto di noleggio che contiene tutti i dati utili.

In viaggio

Ovviamente occorre la massima attenzione per guidare in paesi diversi dal nostro. Ogni paese ha le proprie abitudini, le proprie segnaletiche, il proprio stile di guida a cui bisogna adeguarsi. In fondo a questa pagina riportiamo alcuni consigli di guida.
Durante il viaggio possono capitare incidenti, in questo caso cercate di far intervenire la polizia, poi chiamate il noleggiatore. Nel caso di incidenti gravi chiamate anche il consolato, che vi può dare dei consigli. In alcune nazioni, se siete coinvolti in incidenti con feriti gravi o morti, dopo aver prestato i primi soccorsi, quando vi sono altre persone che aiutano, è meglio allontanarsi e consegnarsi alla stazione di polizia, per evitare le reazioni violente dei parenti delle vittime. In tutti i casi un incidente grave in un paese straniero può crearvi gravi problemi, come l'arresto per qualche giorno in attesa degli accertamenti di colpa.

Consigli di guida

In generale:
- all'estero le segnaletiche non sono così numerose e ridondanti come da noi. I semafori sono singoli e meno visibili dei nostri, occorre maggiore attenzione per vederli
- i limiti di velocità sono in genere rispettati più che da noi, ed ormai i piccoli auto velox portatili a forma di telecamera sono in uso alle polizie di molti paesi (sia ricchi che poveri).
- nei paesi ricchi i pedoni sono rispettati ed hanno la precedenza sulle strisce
- nei paesi di lingua inglese vi sono incroci con tutti stop, preceduti da un cartello di avviso stop che indica sotto il numero di stop dell’incrocio. Si arriva all'incrocio e ci si ferma, poi si riparte nell'ordine di arrivo. E’ molto importante fermarsi allo stop, perchè è il momento in cui ci si ferma che determina l’ordine di ripartenza rispetto agli altri veicoli. Chi si è fermato prima di voi parte prima, gli altri aspetteranno invece che voi partiate.
- se sostate in divieto, facilmente troverete la targa smontata e le viti messe sul cofano della vettura (per farvi accorgere che l'hanno smontata). Dovete rintracciare la polizia e pagare la multa per avere indietro la targa.

Per paesi con la guida a destra (Gran Bretagna, Australia, Sudafrica, India, Indonesia ecc.)
La marcia su strada in questi paesi è a sinistra, quindi il posto di guida è sulla destra del veicolo. La precedenza invece, salvo diverse indicazione va data come da noi a destra.
Preparatevi a tornare principianti nella guida:
- la manovra del cambio con la mano sinistra non è agevole, si gratta facilmente ed inizialmente si fatica ad ingranare la marcia giusta (ad es. si mette la terza invece della prima)
- alcuni mezzi hanno la frizione bassa ed a scatto causando spesso lo spegnimento del motore in partenza
- all'inizio si cerca il cambio con la mano destra, sul lato finestrino, finendo a volte per manovrare il tergicristallo
- la posizione del sedile di guida decentrata sulla destra (invece che a sinistra) porta a marciare con il camper spostato più a sinistra del dovuto (il corpo del guidatore si mantiene sul centro sinistra della corsia, come in Italia), per cui spesso si esce dall'asfalto con le ruote del lato sinistro.
- quando si esce da un posteggio capita che si guarda lo specchietto di destra per vedere chi sopraggiunge e con la coda dell'occhio si aggira il mezzo posteggiato davanti, ma sulla sinistra il nostro mezzo sporge molto di più che in Italia rispetto al guidatore e quindi si finisce per urtare il mezzo davanti.
- bisogna fare molta attenzione a pedoni e biciclette che hanno spesso una corsia sulla sinistra che si tende ad invadere per i motivi sopra detti.
Altro problema la tendenza pressoché costante di fare le manovre alla nostra maniera. Entrando in un posteggio ad esempio si tende a tenersi a destra, in uno slargo o in un benzinaio si gira in senso antiorario invece che orario.
Il momento di maggiore pericolo è quando ci si ferma su una piazzola di sosta sul lato destro della strada (contromano); alla partenza vi sono molte probabilità di ripartire mantenendosi a destra invece che a sinistra. Anche alla fine di un senso unico alternato ci si potrebbe dimenticare di tornare a sinistra.
Consigli in generale per la guida:
- in marcia concentrarsi per abituarsi a mantenere la ruota destra in prossimità del margine destro della corsia o del centro della strada
- durante le manovre prestare la massima attenzione: è il momento in cui ci si comporta in maniera sbagliata o perlomeno diversa dai guidatori locali
- su strade minori o sterrate dove manca la segnaletica orizzontale, oppure immettendosi da strade laterali è il momento di maggiore probabilità di marcia a destra, con grave pericolo.

Riconsegna del veicolo

In genere prevedete almeno mezz'ora per le operazioni di riconsegna del veicolo. Verranno verificati eventuali danni, il pieno di carburante, i km percorsi. Se non vi sono danni il deposito verrà restituito o svincolato. Nel caso di multe prese durante il noleggio potrebbero essere addebitate in un secondo momento sulla vostra carta di credito, mentre in alcuni paesi, ad esempio Cuba, le multe vengono annotate dalla polizia sul contratto di noleggio e vanno pagate alla riconsegna al noleggiatore.

Noleggio di camper

Noleggiare camper all'estero comporta in alcune nazioni dei problemi di validità della patente. In USA i camper piccoli pesando intorno ai 45 quintali, in Sudafrica sono omologati per pesare a pieno carico 3550 kg, probabilmente a causa di conversioni dal sistema di misura anglosassone a quello decimale. In entrambi questi casi vi troverete a guidare un mezzo non previsto dalla vostra patente B, che vi abilita fino a 35 quintali.
I noleggiatori in genere non pongono il problema e tendono a minimizzarlo, altrimenti perderebbero tutta la clientela europea. Resta il fatto che un poliziotto solerte vi può contestare il fatto, anche perchè la vostra patente internazionale riporta chiaramente il limite di peso. Dalla nostra esperienza in genere non vi sono problemi. In Sudafrica in un caso ci hanno contestato la patente insufficiente (per 50 chili) ma alla fine hanno lasciato correre. In USA sembra che le loro patenti non abbiano limiti di peso (la maggioranza dei loro camper è su una meccanica da pullman) e quindi non è una cosa che controllano.