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venerdì 27 dicembre 2019

turismo esperienziale: analisi

Nella ricerca condotta da Skift e Peak sulla crescita del viaggio esperienziale, che potete trovare sul web (The Rise of Experiential Travel) potete notare come i consumatori hanno cambiato le loro abitudini:

  • Il 72% degli intervistati preferisce acquistare meno oggetti materiali e più esperienze

  • L’88% ha come primo sogno nel cassetto quello di viaggiare

  • Il 71% preferisce viaggiari con amici  e famiglia e prenotare localmente: la fascia d’età corrispondente è quella inclusa fra i 18 e i 34 anni, il che dovrebbe anche farci riflettere su qual è il canale migliore dove promuovere il proprio prodotto esperienziale attraverso azioni mirate di marketing, ossia dove quel pubblico è presente. Una ricerca a mio avviso eccellente, molto approfondita e articolata l’ha svolta il professor Luca Simone Rizzo, docente dell’Università di Padova (giusto per curiosità date un occhio cosa fa questo signore a questo link), che ho avuto la fortuna di avere come docente al Master Regionale “Progetto Storyliving” a cui ho partecipato questa volta come allieva. Spero di poter pubblicare prossimamente qualche approfondimento utile. La Regione Veneto è stata l’unica a intercettare e interpretare correttamente questo bando europeo. E’ stato un percorso formativo che ha visto coinvolti circa una trentina di attori, ognuno col proprio progetto esperienziale che verrà presentato ufficialmente alla Bitesp 2019 di Venezia (Borsa Internazionale sul turismo esperienziale) a più di 300 buyers tra stranieri e italiani, aderendo ad un club di prodotto.

    DA CHE COSA NASCE QUESTA DOMANDA?

    I fattori sono più d’uno. Sicuramente uno dei motivi principali è il processo di globalizzazione che ha portato alla standardizzazione dei prodotti/servizi. Un secondo motivo è l’esplosione dell’uso massivo dei social network, che, se da un lato avvicinano persone geograficamente anche molto distanti fra loro, dall'altro isolano. Quindi di sicuro negli ultimi anni è emersa sia l’esigenza di una maggiore personalizzazione del prodotto/servizio, sia e soprattutto il bisogno di relazionarsi in maniera più vera, diretta, autentica. L’essere umano ha sempre cercato la maturazione di sé attraverso il viaggio, ma mai la necessità di vivere esperienze personalizzate e basate sulla conoscenza di un territorio attraverso la relazione fra individui si è manifestata in maniera così forte ed evidente come in questo momento.

    UN’OPPORTUNITA’ PER L’ ITALIA : A COSA SERVE PROPORRE ESPERIENZE ?

    Non dimentichiamoci che l’Italia è la meta più desiderata al mondo, eppure come detto sopra questo non si traduce a livello numerico se guardiamo i nostri vicini di casa europei, che hanno invece pensato di strutturarsi per andare incontro a questa domanda già da almeno 10-15 anni.

    Quindi differenziarsi, caratterizzare la propria attività, e creare offerte che incontrano le attuali esigenze permette non solo di vendere attività ancillari ma anche di intercettare una clientela di più alto valore e, infine, di evitare la guerra al prezzo sulle OTA, che danneggia non solo l’economia della singola attività commerciale ma INTERE DESTINAZIONI TURISTICHE. La piscina, la spa, etc ad oggi non sono caratteri differenzianti! E in molti casi dal turista sono considerati il minimo sindacale che una struttura ricettiva dovrebbe avere!

    TUTTI POSSONO OFFRIRE ESPERIENZE?

    Purtroppo la risposta è….ni! Premesso che il turismo esperienziale non è il turismo attivo, outdoor, enogastronomico e, con particolare riferimento alla “bed experience”, non è nemmeno quello della casetta sull’albero o del pernottamento all’interno della "bolla di vetro nel bosco".

    L’esperienziale di cui parlo è quello della relazione che crea emozione, che permette al turista di ritornare per il piacere della conoscenza di un territorio (di un piatto, della storia, di un evento, etc) attraverso la condivisione e lo scambio e grazie alla memorabilità e autenticità dell’esperienza vissuta con i “locals”. Quindi si può tranquillamente affermare che nel turismo esperienziale il prodotto non sono (solo) i servizi ma le persone.  Pertanto è fondamentale anche - e soprattutto - includere nel prodotto esperienziale una “componente umana” empatica molto forte e porre molta attenzione ai fornitori-attori che erogano il servizio. Con particolare riferimento al turismo esperienziale, spesso agli occhi dei buyers stranieri noi italiani risultiamo improvvisati, inaffidabili, disorganizzati, banali. Non serve che vi spieghi quanto sia grave e diffuso il fenomeno dell’abusivismo turistico.

    La consapevolezza di disporre di bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche, culturali ha alimentato per decenni la presunzione che ciò fosse sufficiente ad attrarre turisti, e di fatto lo è stato fino agli anni Settanta.

    Questo ha portato a sottovalutare il settore economico turistico, a investire poco nella formazione, e di fatto mancano competenze di alto livello e, come già si sa, reti turistiche strutturate e forti, ed è naturale quindi che per l’esperienziale i buyers stranieri scelgano altri mercati come Francia e Spagna.

    Gli ostacoli principali non dovrei nemmeno menzionarli: la nostra condizione geografica, socio-culturale, e politica, soprattutto riguardante le diatribe (che durano da almeno 30 anni) nella delega del potere legislativo/esecutivo in materia di turismo da Stato a Regioni, da Regioni a Province, da Province a Comuni (vedere riforma Delrio del 2016).  Ma dobbiamo tener conto che abbiamo un pozzo d’oro dal quale attingere essendo l’unico paese al mondo che ha così tanto da offrire ai turisti, e che le soluzioni sono soltanto due: o iniziamo a proporre prodotti di qualità o abbassiamo i prezzi. Non rimane molto altro da fare per inserirci in quel segmento di mercato che già è stato acquisito da altri.

giovedì 5 dicembre 2019

legge quadro per il turismo

Legge Quadro sul Turismo


 
LEGGE 17 maggio 1983, n. 217
“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”
GU n. 141 del 25-5-1983
 
TITOLO I
1. Finalità della legge.
La presente legge, emanata in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Tali principi devono garantire l’equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
 
2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui all’articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi .
 
3. Comitato consultivo.
Il Comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei lavoratori dalle organizzazioni cooperative e dalle associazioni del tempo libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi delle discipline afferenti il turismo. Tale Comitato esprime pareri e proposte al Comitato di cui all’articolo 2 della presente legge.
 
4. Organizzazione turistica regionale.
Per l’espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di “aziende di promozione turistica” (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L’uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle “pro-loco” sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.
 
5. Imprese turistiche.
Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 .
Per ottenere l’iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all’esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente ;
c) non essere nelle condizioni previste dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all’esercizio dell’attività di impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l’iscrizione su loro domanda.
 
6. Strutture ricettive.
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.
 
7. Classificazione delle strutture ricettive.
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico- alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra- turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva “A” (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l’intero arco dell’anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all’anno a scelta dell’operatore e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all’esercizio dell’attività di affittacamere.
L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all’articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 , convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. [Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell’articolo 6, gestite da imprese turistiche] .
 
8. Vincolo di destinazione.
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall’articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell’ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall’entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell’assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.
 
9. Agenzie di viaggio e turismo.
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 .
L’esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell’amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell’autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell’autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
[L’autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni] .
Lo Stato cura la tenuta e l’aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. [Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana] .
L’elenco di cui al precedente comma, unitamente all’elenco degli uffici informazioni di cui all’articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell’ENIT e diffuso in Italia ed all’estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l’inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l’autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell’articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
10. Associazioni senza scopo di lucro.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.
 
11. Attività professionali.
Le regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell’assistenza a turisti stranieri.
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
È guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all’esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull’organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l’esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani .
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l’attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all’articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.
 
12. Disposizioni transitorie.
L’assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie per l’assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
* alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;?* alberghi di lusso: cinque stelle;?* alberghi di prima categoria: quattro stelle;?* alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;?* alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;?* alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle, i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande.
 
TITOLO II
13. Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato.
[Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per favorire l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità ed i criteri di cui all’articolo 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l’anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l’importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria].
 
14. Ripartizione dei fondi.
[Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Per l’anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le procedure previste dall’articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , per l’erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.
I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei “fondi per lo sviluppo delle attività turistiche” o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali] .
 
15. Criteri, procedure e controlli.
[Con leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso articolo, a norma dell’articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 .
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro l’esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente ripartite tra tutte.
A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi di cui all’articolo 13, sarà presentato al comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all’articolo 2 entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento ] .
 
16. Copertura finanziaria.
All’onere di lire 50 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo, all’uopo utilizzando la voce “Interventi straordinari per il potenziamento dell’offerta turistica”.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

venerdì 22 novembre 2019

Turismo esistenziale, nuovo modo di intendere il turismo

Il concetto di vacanza negli ultimi anni, da circa un decennio, è cambiato e continuerà a farlo. Si sta arricchendo di nuove sfaccettature.

Permane sempre l’idea centrale della fuga della routine di tutti i giorni ma spesso non è incentrata solo sul  relax , svago e spensieratezza.

Definizione di turismo esperienziale

Si parla sempre di più di turismo esperienziale  che può essere contrapposto al  turismo di massa.  Ciò che conta non è la destinazione , se è conosciuta o meno, ma vivere un’esperienza intima ed essere protagonista della propria vacanza.

Inoltre, si può associare allo  Slow Tourism (Turismo lento) . Una differenza sostanziale  tra questi due fenomeni è che lo Slow Tourism,  rispetto al Turismo Esperienziale, è legato maggiormente alla salvaguardia dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni, quindi più vicino  al Turismo Sostenibile e  Responsabile.

Il Turismo Esperienziale è un movimento globale in crescita che coinvolge i turisti durante il viaggio  in una serie di attività indimenticabili con un forte impatto personale.  Attività che colpiscono tutti i sensi e creano connessioni a livello fisico, emotivo, spirituale, sociale e intellettuale. Solitamente  durante tale esperienze il turista interagisce  con le persone, la storia e le tradizioni del luogo.

Il viaggiatore  non si accontenta più  di ricordare  il proprio viaggio semplicemente scattando foto ma desiderano delle autentiche esperienze  che possono condividere e raccontare agli altri. 

Quindi, strettamente correlato al turismo esperienziale vi sono lo storytelling e lo storyliving, un nuovo modo di raccontare l’esperienza di viaggio

Alcuni esempi

Dopo aver descritto il fenomeno, vorrei adesso mostrare degli esempi di attività concrete che appartengono a questa sfera.

Enogastronomia

Spesso  sono connesse al  mondo del cibo (Turismo enogastronomico ):

Cooking Class: Il turista   cucina e prepara le pietanze tradizionali del luogo.Questa fase , alcune volte, è  a preceduta dalla ricerca e raccolta in prima persona degli ingredienti come ad esempio ortaggi, spezie, frutta, latte etcDegustazione vini e prodotti tipici: negli ultimi anni le visite di cantine e dei vigneti sono cresciute  esponenzialmente. Sicuramente una degustazione di vini guidata da un esperto  sommelier  è un’esperienza che non colpisce solo le papille gustative.

Un’altra esperienza sempre legata al mondo dell’enologia, è il coinvolgimento del  visitatore in prima persona  nella procedura di  produzione del vino (raccolta dell’ uva manuale, intonazione di  canti popolari, pigiatura con i piedi )  come avveniva una volta.

Turismo Naturalistico

In quest’ambito possono essere individuate moltissime attività ed esperienze, tra cui :

Trekking: passeggiate sia in alta quota, immersi nella natura, che in bassa quota. Si sta diffondendo tantissimo il cosiddetto trekking urbano, cioè  passeggiate nei centri storici o in quartieri ricchi di storia e tradizione.Cicloturismo: escursioni in bici tra boschi  ma anche in città d’arte e centri storici. In ogni caso è la bicicletta la protagonista di quest’attività.Rafting: cioè la discesa di corsi d’acqua, spesso impervi, con appositi canotti. In voga adesso anche lo Slow Rafting, adatto a tutta la famiglia.Escursioni in barca per ammirare bellezze naturalistiche come grotte, fondali e il mare in genere .

Vorrei porre l’accento su un fenomeno turistico che si è sviluppato recentemente. Sto parlando della pescaturismo, cioè l’esperienza di trascorrere una o più giornate in delle apposite imbarcazioni  insieme ai pescatori mentre lavorano.

Si può vivere quindi un’esperienza da vero pescatore, ammirando luoghi i incantati e magari gustando il pesce appena pescato.

In generale il turismo esperienziale può  anche riguardare altri ambiti come quello religioso, archeologico e culturale in genere.