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mercoledì 8 novembre 2023

COSA DEVI SAPERE SE VUOI OMOLOGARE UN FURGONE A CAMPER

In questo articolo facciamo chiarezza sulle norme stabilite dal legislatore e su come procedere per omologare un autocarro trasformato in camper.Omologazione del furgone camperizzato: ecco come ottenerla

L’omologazione del furgone camperizzato è il momento fatidico del brutto anatroccolo che finalmente si riconosce cigno splendido.

Ma è possibile questa “scoperta festosa” in Italia, sulla base delle leggi vigenti?

E come bisogna procedere?

In questo articolo facciamo chiarezza sulle norme stabilite dal legislatore e su come procedere per omologare un autocarro trasformato in camper.

Che cosa devi saper per omologare un furgone camperizzato

I furgoni sono mezzi destinati al trasporto delle merci.

Si tratta quindi di veicoli commerciali, denominati anche “autocarri”, che rientrano nella categoria definita dalla sigla “N1”.

Al contrario, le quattro ruote idonee al trasporto di persone – fino a otto passeggeri, più il conducente – sono classificate nella categoria M1.

Dunque, la trasformazione di un autocarro in camper consiste essenzialmente nel passare dalla categoria N1 alla M1.

Perché questo avvenga, devono essere soddisfatte alcune condizioni e sul libretto andrà riportata la dicitura “AUTOCARAVAN”.

Che cosa dice la normativa italiana

Nel 2009 una circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri chiariva che il passaggio di un mezzo dalla categoria N1 alla M1 fosse da escludersi, con un’unica eccezione.

La deroga riguarda gli autocarri che sono stati in precedenza classificati come veicoli di categoria M1 e in un secondo momento modificati per trasportare merci.

In sintesi, per la legge nostrana, non è possibile acquistare un autocarro e trasformarlo in camper.

Come fare per riuscire ugualmente nell’intento di fare di un furgono una casa mobile?

Un allestimento temporaneo

Questo significa che le strutture aggiunte al mezzo per renderlo accogliente come un camper devono essere facilmente smontabili e rimovibili.

Non devono rappresentare modifiche definitive della struttura del mezzo.

In questo modo, è possibile circolare legalmente, ma non ottenere l’omologazione del furgone camperizzato.

Come ottenere l’omologazione del furgone camperizzato
Se il furgone era in un primo momento classificato come veicolo M1, il primo passo per la richiesta di omologazione a camper è iniziare l’iter burocratico.

Se invece l’autocarro è stato acquistato appunto come semplice autocarro?

Il punto chiave qui è far in modo di immatricolare il proprio furgone come se fosse un camper.

Insomma, appena uscito dall’uovo, il cucciolo va riconosciuto cigno e non un anatroccolo.

Come fare?
L’iter burocratico
L’obiettivo delle fasi dell’iter burocratico è superare il collaudo in una delle sedi della Motorizzazione civile presenti sul territorio.

Per centrarlo bisogna ottenere ben tre certificazioni da parte della casa produttrice e un progetto ideato e realizzato da una figura professionale specializzata, ingegnere o ingegnera del settore.

Ma andiamo con ordine.

Ecco tutti i passaggi:

ottenere il nulla osta alla trasformazione da parte dell’impresa che ha prodotto il mezzo;
procurarsi un progetto dell’allestimento per la trasformazione in camper redatto e firmato da un ingegnere con regolare iscrizione all’albo;
ottenere l’approvazione del progetto da parte della casa produttrice;
farsi rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori a regola d’arte;
ottenere un secondo nulla osta della casa produttrice in seguito al suo collaudo.
L’ultima fase consiste nel portare alla Motorizzazione tutti i documenti – progetto, certificato e nulla osta – in modo che il mezzo sia immatricolato nella categoria M1.
Quanto costa omologare un furgone come camper
Il costo più importante da mettere a budget per affrontare l’iter di omologazione di un furgone camperizzato è il tempo.

Infatti, la procedura, con la richiesta di certificazione, approvazione e nulla osta, può richiede anche alcuni anni.

È importante considerare questo aspetto prima di iniziare a covare l’uovo dell’anatroccolo-cigno.

L’omologazione in sé, come atto burocratico che sancisce il passaggio da furgone a camper, costa relativamente poco: a seconda delle dimensioni del mezzo e della complessità delle modifiche apportate, la spesa va dai 400 ai 1.000 euro.
Quanto costa trasformare un furgone
Il primo passo per approssimarsi alla domanda su come omologare un furgone trasformato in camper è decidere di attrezzarlo con un allestimento permanente.

Infatti, in base alla legge italiana, è possibile richiedere l’omologazione di un furgone camperizzato, solo se professionisti qualificati hanno realizzato una dotazione fissa per trasformare il mezzo.

Questo significa far fronte a un investimento superiore rispetto a quello necessario per un allestimento temporaneo, magari ottenuto attraverso lavoretti di bricolage.

L’opzione fai da te temporanea richiede una spesa che va dai 1.000 ai 3.500 euro.

La trasformazione in camper attuata da un’azienda del settore parte, invece, da un costo di 5.000 euro, che lievita spesso fino al doppio.


giovedì 27 agosto 2020

cosa non fare nell'uso della batteria servizi di un veicolo ricreazionale

Un problema nascosto e molto fastidioso quando si valuta l’acquisto di un camper usato solo le batterie in cattivo stato o proprio moribonde. E questo non succede solo per problemi di età delle batterie, come sarebbe normale. Ma, più spesso di quanto si creda, perchè sono stati commessi degli errori che rovinano le batterie del camper, anche se sono quasi nuove. Mi riferisco sia alle batterie del motore, sia a quelle dei servizi. Soprattutto queste ultime sono quelle che danno energia per esempio, alle plafoniere, alle ventole del riscaldamento o alla pompa dell’acqua. Gli errori classici sono 3 e ho deciso di raccoglierli in questo nuovo articolo.

In questo articolo parlo sia a te come proprietario di un camper (così sai che errori evitare) sia a te come acquirente di un camper usato (così sai che errori cercare!) . Sulla base alla nostra esperienza, possiamo dirti che la buona manutenzione delle batterie e le corrette procedure per ricaricarle, sono spesso “dimenticate”, anche da chi usa il camper da una vita. Quello che rischi è la stessa cosa che accade quando durante l’inverno, lasci la moto ferma per un lungo periodo: la batteria si rompe. Nei camper succede la stessa cosa e può accadere anche in periodi più brevi. Oltre alle conseguenze che abbiamo visto, come puoi ben immaginare ce ne possono essere anche di più gravi, che possono accaderti durante il viaggio. Quindi per non rovinarti le vacanze e viaggiare soprattutto in tutta sicurezza, ti voglio indicare i 3 principali errori da evitare, se vuoi mantenere le batterie sempre efficienti e belle cariche.

Errore N.1: Mai lasciare le batterie SCARICHE

Le batterie dei servizi, possono essere di 2 tipi:

  • A carica lenta AGM
  • Al Gel

Il fatto è che se le lasci scariche per un lungo periodo… diciamo 7 giorni (si hai letto bene SETTE GIORNI), succede che queste batterie, non le recuperi più e sei costretto a buttarle via. Tanto per la cronaca: sono i 200 eurini come minimo, che se ne vanno…! Quindi per risparmiarti questi spesa inutile e dolorosa, ricordarti di effettuare una ricarica della batteria per 24 ore, ogni 15 giorni. “Ma cosa accade se non viaggio?” Il rischio che corri in questi periodi, è di scordarti di mettere la batteria in ricarica, rischiando così di romperla. Per ovviare a queste dimenticanze, potresti dotare il tuo camper di un pannello solare, che in qualunque momento tiene in carica sia la batteria del motore, sia quella dei servizi. Ovvio che se tieni il camper rimessato in garage, questo accorgimento non funziona. Ma non funziona neanche se lo tieni fuori, coperto sotto un telo. In quest’ultimo caso però puoi farti preparare un telo su misura, nel quale farai inserire un telo trasparente, in corrispondenza del pannello solare. “Ma se non ho il pannello solare?” In questo caso potresti tenere in carica la batteria, però occhio a non commettere l’errore N.2…

Errore N.2: Controlla le batterie IN CARICA

Se non hai il pannello solare, oppure hai paura di scordarti di mettere in carica la batteria, una soluzione potrebbe essere quella di tenerla fissa in carica. Il carica batterie infatti stacca e attacca la ricarica in modo automatico e tu in teoria, potresti anche dimenticartene e dormire tranquillo senza pensieri. Ma… A volte succede (e ti posso assicurare che succede), che la batteria possa essere difettosa e questo automatismo potrebbe non funzionare. La conseguenza potrebbe essere il rigonfiamento della batteria, con rilascio di acidi nel camper, rischiando addirittura un incendio. Oppure potrebbe accadere che a causa di un difetto del carica batterie, la batteria venga ricaricata ad un voltaggio superiore, rischiando la conseguente rottura. Una soluzione, che abbiamo sperimentato con successo, è quella di mettere un timer alla spina alla quale attacchi il camper alla presa elettrica. Per imparare a regolare il timer, puoi iniziare con una o due ricariche giornaliere, di 1 ora ciascuna. Poi controlli il livello delle batterie e se dovesse essere scarso, allora puoi vedere di aggiungere un’altra ora di ricarica. All’inizio dovrai seguire la procedura da vicino e monitorarla spesso, ma una volta che hai trovato la giusta chiave, non dovrai più preoccuparti di rifare tutto il lavoro da capo. Ti basterà segnarti i parametri di ricarica e applicarli tutte le volte successive. “Ma le batterie si ricaricano anche in viaggio vero?” Certo… ma stai attento a non commettere l’errore N.3…

Errore N.3: VIAGGIO TROPPO BREVE per ricaricare le batterie al 100%

Devi sapere che occorrono 24 ore per la ricarica completa della batteria. Quindi se stai facendo un viaggio di poche ore e magari stai tenendo accesi il frigorifero, il clima e l’autoradio… è possibile che al ritorno, le batterie non siano ben cariche. Ma… Ma succede che, a causa dell’accensione del motore, l’indicatore potrebbe segnalarti che le batterie sono cariche. Invece questo dato è sicuramente falsato dalla tensione dell’accensione motore. E quindi? Allora per essere sicuri, è meglio ricontrollare lo stato delle batterie una mezzora DOPO lo spegnimento del motore e verificare quanto è scarica. Se non è carica, procedi con la ricarica (stando attento a evitare gli errori 1 e 2).

Ricapitolando:

  • Mettere in carica la batteria per 24 ore quando è scarica
  • Ricariche di mantenimento ogni 15/20 giorni oppure
  • Ricarica giornaliera di 1 o 2 ore (con il timer!) oppure
  • Ricaricare le batterie con il pannello solare, se il camper riposa all’aperto.

Non sono cose difficili da fare, ma – te lo dico specialmente se stai valutando di acquistare un camper usato – questi errori sono molto comuni ed è molto possibile che un camper preso da un privato abbia le batterie “a rischio”. Infatti, tra i 67 controlli che effettuiamo su tutti i camper usati che ritiriamo, la batteria (e tutto l’impianto elettrico) occupa una parte importante. 

martedì 23 aprile 2019

Camper, noleggio si, noleggio no

Sempre più italiani decidono di ricorrere al noleggio di un camper per muoversi durante le vacanze, siano esse di breve o di lunga durata. Dal 2011 sono oltre mille i camper immatricolati dalle aziende per il noleggio e rappresentano il 15% del totale delle vendite. Numeri significativi che fotografano al meglio l’interesse sempre maggiore verso la vacanza on the road.

Andare a noleggiare un camper può rivelarsi una scelta delicata, perché bisogna tenere in considerazione numerosi aspetti per non incorrere in imprevisti spiacevoli che possono influire negativamente sulla vacanza tanto agognata, in primis fare un controllo accurato di tutte le parti e mettere x iscritto rotture segni e malfunzionamenti. Il prezzo del noleggio di un camper varia a seconda della tipologia di mezzo e anche della stagionalità. Le tariffe, solitamente, sono divise in giornaliera con distanza limitata a 150 chilometri o a chilometraggio illimitato, oppure vengono proposte delle formule weekend con un tetto massimo di 1200 chilometri totali. In genere, si va dagli 80 ai 120 euro al giorno, ai quali bisogna aggiungere i costi per il carburante e quelli per le aree di sosta o per il campeggio.Esistono diversi tipi di camper, ognuno con caratteristiche diverse. I furgonati sono i modelli più semplici e snelli e rappresentano la scelta ideale per un viaggio breve, magari in coppia. Un camper mansardato, invece, è molto più adatto per un viaggio con amici o parenti, perché può contenere fino a sette posti letto. Il camper profilato, infine, rappresenta una via di mezzo tra i due.
La modalità di noleggio di un camper è abbastanza semplice, proprio come un’autovettura normale. Il consiglio è quello di contattare più operatori e richiedere dei preventivi, così da poter scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. La prenotazione avviene con un bonifico, generalmente il 20% del costo totale del noleggio. Il ritiro del camper scelto avviene dal noleggiatore, presentando il voucher di prenotazione sul quale sono indicati i principali dettagli del servizio.
Alla consegna delle chiavi, il noleggiatore è solito mostrare tutte le funzionalità del camper, come il pannello che controlla luce ed acqua, il riscaldamento, il frigorifero e le bombole del gas. Si tratta di servizi fondamentali che influiscono sulla vacanza. Per questo motivo, è sempre bene chiedere ogni delucidazione possibile prima della partenza, così da evitare inconvenienti una volta in viaggio.
Vacanze on the road in programma? Ecco una guida per districarsi tra i vari modelli di camper, individuando quello ideale
La Vita in camper, la si ama o la si odia. Se però siete certi di volervi cimentare in una vacanza on the road, ecco una guida al noleggio del mezzo ideale.

Noleggiare un camper è una scelta delicata, dovendo considerare i vari aspetti di una vacanza trascorsa in questo modo, tra assoluta libertà di spostamento e qualche limitazione. Un’esperienza on the road, che consente di scoprire il Paese visitato in lungo e in largo, dormendo circondati dalla natura, in apposite aree, con appassionati di camper intorno a dar vita a una comunità itinerante. Prima di partire inoltre ci si dovrà assicurare di poter fare affidamento su almeno due guidatore esperti all’interno del gruppo. I chilometri da percorrere saranno tanti ed è impensabile ritenere di poter fare affidamento su un’unica persona, per quanto capace.
Per quanto inizialmente i prezzi per il noleggio di camper possano sembrare elevati, comportano un evidente risparmio se paragonati a una vacanza trascorsa in costosi alberghi. Spostarsi e dormire nello stesso ambiente non può che avere i suoi vantaggi in termini economici. La domanda che occorre farsi è però se si sia disposti a condividere costantemente il proprio spazio vitale con parenti o amici.
I furgonati sono tra i modelli più semplici e snelli. In caso di viaggi brevi, magari in coppia, questo furgone adibito a spazio vivibile potrebbe rappresentare la soluzione ideale. A differenza di un camper di grandi dimensioni, in questo si avrà il gran pregio di potersi spostare di continuo, avendo a disposizione un mezzo particolarmente agile. Le dimensioni hanno inoltre un chiaro impatto sui consumi di carburante e dunque sul budget della vacanza in sé.
Per un viaggio con amici o parenti che preveda un numero elevato di persone (fino a 7 posti letto), si consiglia un camper mansardato o autocaravan. Il nome deriva dallo spazio vivibile realizzato al di sopra dell’abitacolo di guida. Questo consente di inserire un ulteriore letto matrimoniale, con tanto di vista panoramica. L’ideale per far innamorare i propri piccoli di questo stile di vita, creando ricordo indelebili.
A seconda delle proprie esigenze si potrà optare per un camper profilato, che rappresenta una via di mezzo tra i due modelli in precedenza illustrati. Vanta una maggiore agilità rispetto al mansardato, non essendoci il “piano superiore”, ma ovviamente non raggiunger i livelli di risparmio di un furgonato. Se si viaggia in tre può rappresentare però il giusto compromesso tra spazio e consumi.
Molte coppie tendono a optare per il classico modello van Volkswagen, più accattivante per giovani e nostalgici, con spazi ridotti e senza bagno. Un furgoncino con tetto sollevabile, per una vita all’aria aperta con stile.
Sul fronte costi di noleggio, molto dipende ovviamente dal modello individuato come ideale per le proprie esigenze, così come dalla tariffa. Questa può includere o meno un totale di chilometri percorribili, il che rappresenta una garanzia per il noleggiatore, facendo calare il costo di fitto. Si potrà fissare un limite di 100-150 km al giorno, stabilendo il costo di ogni chilometro in eccedenza, che solitamente varia tra i 20 e i 30 centesimi.
Molto dipenderà inoltre dalla stagione selezionata. In estate ad esempio si dovrà essere pronti a una spesa media dai 1100 euro ai 1500 euro per una settimana a luglio, toccando e superando facilmente quota 2000 euro per sette giorni ad agosto. Così come per la prenotazione di camere e voli aerei, muoversi in anticipo potrà garantire tariffe agevolate.

sabato 14 ottobre 2017

Contro i divieti per i camper, leggiamo..


Circolare Ministero dell'interno 15/1/2008 prot.277
Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice della Strada.
Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan

Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse alle SS.LL. affinchè ne tengano conto nell’esercizio delle relative competenze.Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare:• L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett. m) del Codice della Strada).• Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1).• La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). • Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3).• E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).• Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).• I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3).
• Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett. b) ).• Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett. d) ).• Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett. F )).• Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett. a) ).• Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett. e) ).• Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett. f) ).• Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett. h) ).
Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del proprio territorio.Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli.
Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. A seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero dei Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento.
Già con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:
• la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; • l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan.
• la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Tali principi, contenuti nella Legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada. L’art. 185 dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan) al 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue.
Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica.Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 è “inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale …”. Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini.Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”.
In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica.Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica.Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”..
Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.
Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan.Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo.La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata.L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli).E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”.Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima.
Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso.Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata.E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.
Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc…..Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione).Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro.In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale.In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato.
Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12.

mercoledì 30 dicembre 2015

Nel camper: gas aperto o no?

DAL SITO TRUMA :
In conformità alla Direttiva sugli apparecchi per riscaldamento 2001/56/CE e relative integrazioni 2004/78/CE e 2006/119/CE, per utilizzare un riscaldamento a gas liquido durante la marcia su autocaravan fabbricati a partire dal 01/2007 si deve prevedere un dispositivo di intercettazione di sicurezza che impedisca la fuoriuscita accidentale di gas in caso di rottura della tubazione conseguente a incidenti.

I regolatori della pressione del gas Truma SecuMotion (con dispositivo integrato di controllo del flusso) e MonoControl CS e DuoControl CS (con sensore d'urto integrato) con dispositivo di protezione contro la rottura
del tubo flessibile integrato (DPRT), soddisfano tutte le norme, le direttive e le prescrizioni rilevanti e consente pertanto il funzionamento dell’impianto gas anche durante la marcia in tutta Europa.

Per il riscaldamento durante la marcia nei caravan consigliamo di installare ugualmente un dispositivo di sicurezza.

Per i veicoli fabbricati prima del 01/2007 non sono previste limitazioni per il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia **.

** Eccezione per la Francia:
in Francia il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia è consentito solo in veicoli omologati con prima immatricolazione a partire dal 01.01.2007. Nei veicoli più vecchi il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia non è consentito neanche unitamente a un dispositivo di intercettazione di sicurezza.

mercoledì 15 maggio 2013

mo ve'?? quello che dico da anni, quello che in passato io e tanti miei amici vedevamo come il futuro del mezzo di trasporto, oggi viene messo in pratica da Giotti in Cina...., ALLORA MI CHIEDO: MA PERCHE' MAI AI GIOVANI CON INVENTIVA NON SI DANNO POSSIBILITA' O NON CI SI CREDE NELLE LORO IDEE???


Firenze, 9 maggio 2013  -  Un accordo per una 'joint venture' è stato raggiunto dalla società Giottiline di Barberino Val d'Elsa (Firenze), la stessa che fornì a Matteo Renzi i camper per la campagna delle primarie, e il colosso cinese della produzione di autobus Zhuhai Pengyu Automobile Co.Ltd. E' nata una nuova società, Zhuhai Pengyu Motorhomes Ltd, con il 60% di capitale cinese e il 40% di capitale italiano.
 L'accordo è per dieci anni e l'obiettivo è la realizzazione di camper per il mercato cinese che ha usi e caratteristiche totalmente diversi dai mezzi europei, e che assorbe solo mezzi di fascia extralusso. In Cina, nella città di Zhuhai, si svolgeranno le fasi di assemblaggio di kit preparati e inviati dall'Italia e montati su meccanica Mercedes: pareti, attrezzature, arredi. Assemblaggio industriale e commercializzazione saranno curati dal partner cinese. L'assistenza è presso la rete della Mercedes. Per il primo anno sono previsti 1.500 mezzi della joint venture italo-cinese; dall'anno successivo 3.000. Secondo previsioni fra tre mesi il progetto entra nella fase della realizzazione industriale e dalla Toscana partiranno i primi kit.
"Abbiamo fatto un accordo in cui si cerca di esaltare al massimo il Made in Italy mettendo in gioco il nostro 'know how' e quello dei nostri fornitori dell'indotto - spiega Leonardo Giotti, titolare di Giottiline - Ciò al culmine di uno studio durato un anno e mezzo in cui abbiamo adattato le nostre conoscenze a una realtà che con il camper ha un approccio molto diverso dall'Europa.  In Cina il camper è uno status symbol per una classe alta e con forte capacità di spesa".

Il camper in Cina non sarà 'casa viaggiante', mezzo per una vacanza all'aria aperta come conosciuto in Europa. Bensì ufficio o salotto viaggiante organizzato per l'intrattenimento (Tv, Internet), il gioco (dalle carte, ai dadi, alla play station), la conversazione, gli affari da poter condurre a grandi distanze dalla sede aziendale. I clienti cinesi chiedono finiture in lusso, il pavimento in parquet e mobili in legno, per questo saranno coinvolti artigiani e maestri del design italiano. Tra le soluzioni curiose, la richiesta di separare con pannello in acciaio la cabina guida dal vano trasportato, poiché l'autista non deve partecipare alle attività che si svolgono a bordo. Inoltre non ci saranno la cucina, ma solo un angolo per bollire tisane e te, né letti.