Pagine

mercoledì 30 dicembre 2015

Portamoto,forse non tutti sanno che....

Anche oggi 2 orette di acculturamento sulle normative....
Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

È abrogata la Circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.

Qualche regola sul peso a sbalzo posteriore

il carico ammissibile di un portamoto per camper varia in base al  carico massimo ammissibile sull'assale posteriore  e  alla portata  tecnicamente  ammissibile  del  portatutto. con la seguente formula è possibile calcolare il carico ammissibile possibile: A F(AH) F(L) = F(L)   F(HA) x A A + B =  massa del carico ammissibile F(HA)  =  differenza tra il carico ammissibile sull'assale posteriore (nel libretto di circolazione) e il carico reale (con veicolo pesato!) sull'assale posteriore A   =  passo del veicolo b per determinare la massa max. rimorchiabile del vostro camper =  braccio di leva attivo della massa del carico (un calcolo approssimativo stabilisce che il baricentro del carico sta a circa 350 mm posteriormente alla fine del veicolo).

Regolamenti per impianti agas nel camper

DAL SITO TRUMA :
In conformità alla Direttiva sugli apparecchi per riscaldamento 2001/56/CE e relative integrazioni 2004/78/CE e 2006/119/CE, per utilizzare un riscaldamento a gas liquido durante la marcia su autocaravan fabbricati a partire dal 01/2007 si deve prevedere un dispositivo di intercettazione di sicurezza che impedisca la fuoriuscita accidentale di gas in caso di rottura della tubazione conseguente a incidenti.

I regolatori della pressione del gas Truma SecuMotion (con dispositivo integrato di controllo del flusso) e MonoControl CS e DuoControl CS (con sensore d'urto integrato) con dispositivo di protezione contro la rottura
del tubo flessibile integrato (DPRT), soddisfano tutte le norme, le direttive e le prescrizioni rilevanti e consente pertanto il funzionamento dell’impianto gas anche durante la marcia in tutta Europa.

Per il riscaldamento durante la marcia nei caravan consigliamo di installare ugualmente un dispositivo di sicurezza.

Per i veicoli fabbricati prima del 01/2007 non sono previste limitazioni per il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia **.

** Eccezione per la Francia:
in Francia il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia è consentito solo in veicoli omologati con prima immatricolazione a partire dal 01.01.2007. Nei veicoli più vecchi il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia non è consentito neanche unitamente a un dispositivo di intercettazione di sicurezza.

Nel camper: gas aperto o no?

DAL SITO TRUMA :
In conformità alla Direttiva sugli apparecchi per riscaldamento 2001/56/CE e relative integrazioni 2004/78/CE e 2006/119/CE, per utilizzare un riscaldamento a gas liquido durante la marcia su autocaravan fabbricati a partire dal 01/2007 si deve prevedere un dispositivo di intercettazione di sicurezza che impedisca la fuoriuscita accidentale di gas in caso di rottura della tubazione conseguente a incidenti.

I regolatori della pressione del gas Truma SecuMotion (con dispositivo integrato di controllo del flusso) e MonoControl CS e DuoControl CS (con sensore d'urto integrato) con dispositivo di protezione contro la rottura
del tubo flessibile integrato (DPRT), soddisfano tutte le norme, le direttive e le prescrizioni rilevanti e consente pertanto il funzionamento dell’impianto gas anche durante la marcia in tutta Europa.

Per il riscaldamento durante la marcia nei caravan consigliamo di installare ugualmente un dispositivo di sicurezza.

Per i veicoli fabbricati prima del 01/2007 non sono previste limitazioni per il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia **.

** Eccezione per la Francia:
in Francia il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia è consentito solo in veicoli omologati con prima immatricolazione a partire dal 01.01.2007. Nei veicoli più vecchi il funzionamento dell’impianto gas durante la marcia non è consentito neanche unitamente a un dispositivo di intercettazione di sicurezza.